Responsabilità per diffusione odio sui social

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La giurisprudenza della Cassazione ha definito diversi casi applicando l’articolo 604-bis del Codice penale, che punisce la propaganda e l’istigazione alla discriminazione razziale.

In un caso recente (Cassazione sentenza n. 38806/2025), la Suprema Corte ha stabilito che chi pubblica contenuti negazionisti sull’Olocausto – come la negazione delle camere a gas o del diario di Anna Frank – non può invocare la particolare tenuità del fatto. Il motivo è semplice: la viralità dei social trasforma ogni post in un potenziale veicolo di danno, capace di raggiungere un numero enorme di persone in pochissimo tempo. Anche un singolo contenuto, apparentemente “innocuo”, diventa così pericoloso.

In un altro caso riguardante i forum online creati per diffondere l’ideologia della supremazia della “razza bianca”, la Cassazione ha chiarito che scrivere messaggi razzisti in spazi progettati per alimentare l’odio non rientra nella libertà di espressione e pubblicare in comunità che hanno come scopo la propaganda razziale equivale a contribuire attivamente a un reato (Cassazione sentenza 11976/2025).

Non tutte le forme di comunicazione digitale, però, rientrano nella propaganda penalmente rilevante. In un caso del 2024 i giudici di piazza Cavour hanno precisato che inviare link negazionisti in forma privata tramite WhatsApp non è stato considerato reato, perché manca la diffusione verso un pubblico indeterminato (Cass., Sez. 1, 25 ottobre 2024, n. 39243).

La Corte ha, inoltre, stabilito che partecipare a comunità virtuali neonaziste mettendo “like”, condividendo post o commentando, può costituire reato poiché gli algoritmi dei social amplificano la visibilità dei contenuti e un semplice gesto può contribuire alla circolazione di messaggi razzisti o antisemiti tra migliaia di persone. Il principio di diritto è che la responsabilità dipende dal potere di diffusione dello strumento utilizzato. La stessa frase detta in privato o pubblicata sui social non ha lo stesso impatto né la stessa pericolosità. Interagire sui social comporta responsabilità (Cassazione n. 4534/2022).

Le regole principali che emergono dalle sentenze possono essere riassunte così:

  • pubblicare contenuti razzisti non può essere considerato un innocente divertimento, ma costituisce reato;
  • diffondere tali messaggi in gruppi o community che propagano odio aggravano ulteriormente la responsabilità;
  • condividere, commentare o mettere “like” non è un semplice gesto da prendere sottogamba, perché può contribuire alla propaganda;
  • inviare messaggi privati non comporta ricadute di carattere penale, ma resta un comportamento eticamente discutibile e pertanto valutabile disciplinarmente.
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