Retribuzioni per mansioni superiori: non spetta in assenza di norme specifiche che prevedano la retribuzione differenziale.
Così ha deciso il TAR di Catania – sulla scia di una giurisprudenza costante, successiva alla emanazione della sentenza n. 22 del 18/11/1999 dell’A.P. del Consiglio di Stato, secondo la quale in assenza di norme specifiche che prevedano la retribuzione differenziale per lo svolgimento, da parte di pubblici dipendenti, di funzioni superiori alla qualifica detta corresponsione di differenze retributive è illegittima – respingendo il ricorso di un ispettore della P.s. che aveva diretto, per un lungo periodo, quale reggente, una sezione della Polizia Ferroviaria, di poi assegnata ad un Funzionario di P.s..
Tar Sicilia- sez. Catania, Terza Sezione, sent. nr. 240 del 7.12.2006 – dep. in data 9.02.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 0240/07 Reg. Sent.
N. 2738/98 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Terza – nelle persone dei magistrati
Dr. Vincenzo Salamone Presidente f.f.
Dr. Salvatore Schillaci Consigliere
Dr. Giovanni Milana Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTEN Z A
sul ricorso n.2738 R.G. 1998 proposto dal sig……., rappresentato e difeso dall’Avv. ……………. ed elettivamente domiciliato in Catania, in Via………, presso e nello studio del predetto difensore;
CONTRO
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge;
PER IL RICONOSCIMENTO
Ai fini economici delle mansioni superiori di Commissario di P.S., quale già reggente la sezione della Polfer di Catania diritto del ricorrente alla liquidazione dei benefici economici
Visto il ricorso con i relativo allegati;
Visto l’atto di costituzione delle amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Designato relatore, per la pubblica Udienza del 23/11/2006,
il Consigliere Giovanni Milana;
Uditi ,per le parti ,gli Avvocati come da verbale;
FATTO E DIRITTO
Il sig. ……….,già appartenente alla Polizia di Stato ,posto in quiescenza per dimissioni volontarie in data 1/10/1997 con la qualifica di Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di P.S, afferma ,corroborando detta asserzione con documentazione allegata al ricorso in epigrafe,di aver diretto dall’11/12/1985,sino al congedo,quale reggente ,la sezione della Polizia Ferroviaria di Catania con la vigilanza (a seguito di espresso ordine di servizio)sui posti Polfer di Acquicella e Caltagirone.
Rilevato che con D.M. del 1989 è stata istituita la sezione di Polfer di Catania Centrale alla cui reggenza ,ai sensi dell’art. 11 del medesimo D.M. era da destinare un funzionario della P.S. appartenente al ruolo dei Commissari ,il sig. ……ha adito,con il ricorso in epigrafe questo Giudice al fine di ottenere la condanna del Ministero dell’interno al pagamento delle differenze retributive intercorrente tra il trattamento economico previsto per i funzionari della Polizia di Stato facente parte del ruolo dei Commissari e quello da esso ricorrente effettivamente percepito.
Il ricorrente fonda la propria pretesa sulla direttiva contenuta nell’art. 36 della Costituzione che,ad avviso del ricorrente, andrebbe applicato direttamente al caso di specie senza necessità di mediazione di norme applicative di natura primaria o secondaria se non l’art. 2126 del C.C.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,costituitasi in giudizio,ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale per le somme pretese per prestazioni effettuate anteriormente al 16/6/1993 ed ha , soprattutto,chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza .
Ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato.
Invero ,ormai per giurisprudenza costante del Giudice Amministrativo,dopo un periodo di incertezza e di contrasti giurisprudenziali è prevalso l’orientamento ,a partire dall’arresto della Sentenza n. 22 del 18/11/1999 dell’A.P. del Consiglio di Stato, secondo il quale in assenza di norme specifiche che prevedano la retribuzione differenziale per lo svolgimento (da parte di pubblici dipendenti) di funzioni superiori alla qualifica detta corresponsione di differenze retributive è illegittima.
Il Collegio non ritiene che sussistano valide ragioni per discostarsi da detta decisione che ormai costituisce una sorta di diritto vivente.
Inoltre, nel caso di specie,sussiste un’ulteriore ragione per rigettare la domanda attorea.
Invero, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente e seguire l’orientamento che ha avuto un notevole seguito prima dell’arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza n. 22/1999 della A.P.,nel caso di specie non sussistono comunque le condizioni per l’applicazione diretta dell’art. 36 della Costituzione ,né meno ancora dell’art. 2126 del codice civile atteso che nel caso all’esame del Collegio si verte in materia di pubblico impiego.
Infatti per legittimare la di corresponsione di differenze stipendiali relative alle mansioni svolte in base al disposto dell’art. 36 della Costituzione sarebbe necessaria la prestazione di di lavoro omologabile a quella che ,in base a norme di settore, sarebbe stata svolta dal soggetto che avrebbe dovuto,in base alle previsioni normative, svolgere le specifiche funzioni svolte ,in via di fatto , da un soggetto non rivestente la qualifica prevista dalla legge.
La precisazione della valenza giuridica della locuzione qualità delle prestazioni prestate è rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 36 della Costituzione al caso di specie.
Infatti non si può stabilire quale sia la del lavoro prestato senza tener conto del quadro normativo di settore dal quale dedurre (con presunzione ex lege) i presupposti necessari per omologare la qualità della prestazione.
Nel caso di specie non può non rilevarsi che per ricoprire le funzioni di Commissario di P.S è necessario aver superato un concorso pubblico per la cui partecipazione è richiesto il diploma di laurea.
Quindi l’ordinamento prevede e presume che per lo svolgimento delle funzioni di Commissario sia necessario il superamento di detto concorso .Atteso ciò si presume che la delle funzioni di Commissario non siano omologabili a quelle svolte da un ispettore di ispettore e pertanto non è invocabile da parte del ricorrente l’applicazione dell’art. 36 della Costituzione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Attesa l’incertezza della questione alla data di proposizione del ricorso le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania, Sez.3^, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7/12/2006.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
Dott. Giovanni Milana Dott. Vincenzo Salamone
Depositata in Segreteria il 09 febbraio 2007