Revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”

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Servizi di sicurezza e soccorso in montagna a cura della Polizia di Stato.
Revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”.

Come è noto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha avviato la procedura di revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna ” svolti dagli operatori della Polizia di Stato in possesso di specifica abilitazione, approvato con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 29 dicembre 2015 e successivamente modificato con decreto del 18 ottobre 2021.

La predetta Direzione centrale ha comunicato che, dopo aver preso atto delle osservazioni formulate da codeste Organizzazioni sindacali, ha ritenuto opportuno soffermarsi su tre aspetti principali:

  1. la formazione;
  2. i criteri di attribuzione dei punteggi connessi ai titoli;
  3. gli aspetti gestionali connessi all’impiego del personale.

1) In merito alla formazione, in via preliminare, è stato sottolineato che l’esigenza rappresentata da codeste Organizzazioni sindacali di aumentare il numero di operatori qualificati per lo svolgimento dei servizi in argomento è alla costante attenzione dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, che per il periodo gennaio-febbraio 2023 organizzerà il prossimo corso per operatori addetti al servizio di sicurezza e soccorso in montagna.

Ad ogni modo, in via generale la formazione, date le sue implicazioni in termini di pianificazione, involge future valutazioni di più ampio respiro non direttamente attinenti al Regolamento in oggetto (specie in previsione delle Olimpiadi invernali del 2026 e delle connesse necessità di implementare il numero delle risorse specializzate, nonché al fine di favorire il ricambio generazionale).

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2) In merito ai titoli e ai relativi criteri di attribuzione dei punteggi che, come noto, sono distinti in quattro macro-categorie (titoli rilasciati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, altri titoli, esperienza specifica e servizio prestato in qualità di atleta nel settore sci alpino dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro), la bozza di nuovo Regolamento presenta, rispetto all’ultima versione del citato decreto direttoriale, le seguenti innovazioni nell’allegato 1 relativo ai titoli valutabili, che recepiscono anche condivisibili considerazioni di codeste OO.SS.:

  • introduzione dei titoli esterni di “Maestro di snowboard” e “Maestro di sci di fondo”, finalizzata a valorizzare tali discipline specialistiche, i cui contenuti tecnici appaiono attinenti ai servizi in questione;
  • introduzione, tra i titoli relativi all’esperienza specifica maturata, di un punteggio aggiuntivo per i dipendenti che abbiano “prestato servizio senza demerito come responsabile od operatore del team presso sedi diverse da. quelle di preferenza”, allo scopo di valorizzare la disponibilità manifestata dai dipendenti (seguita dall’effettivo impiego) in fase di assegnazione alle sedi, a beneficio della funzionalità del servizio;
  • introduzione della previsione di non valutare il titolo di “Operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o dell’Alpenverein Alto Adige” per il personale che concorre per le località montane situate nella Regione Valle d’Aosta. Tale misura è volta a sanare una sperequazione a scapito dei dipendenti che prestano servizio negli Uffici della Polizia di Stato situati nel territorio della Regione Valle d’Aosta, il cui ordinamento autonomo non consente, all’interno del territorio regionale, il conseguimento di tale titolo. Preso atto della peculiare (e non comprimibile, da parte dell’ Amministrazione) autonomia ordinamentale di cui gode la citata Regione a statuto speciale, si è ritenuto che, in alternativa all’eliminazione tout court del titolo, la suddetta previsione costituisse l’unica possibile modalità di superamento della menzionata penalizzazione;
  • inoltre, al fine di incentivare l’impiego degli operatori presso le località diverse da quelle di preferenza, nonché di stimolare i dipendenti abilitati a presentare istanza per l’impiego nei servizi di sicurezza e soccorso in montagna e allo scopo di dare effettiva possibilità a tutti i dipendenti di ambire alle stazioni sciistiche previste nel piano nazionale, si è ritenuto opportuno apportare, con riguardo alla valutazione comparativa delle istanze, una modifica dell’art. 4, comma 9, lettere c) e d) del “Regolamento”. In particolare, per effetto delle modifiche proposte:

    a) a parità di punteggio, prevale l’istanza del dipendente che, nell’ultimo quinquennio, non abbia svolto servizio da più tempo nella sede richiesta;

    b) a parità ulteriore di condizione a seguito dell’applicazione del criterio di cui alla lettera a), prevale l’istanza del dipendente “con minore pregressa esperienza operativa”, cioè che abbia prestato meno volte servizio nella sede richiesta nell’ultimo quinquennio.

    AI riguardo, è stato precisato che, secondo l’attuale art. 4, comma 9, lettere c) e d) del “Regolamento”, a parità di punteggio, prevale invece  l’istanza del dipendente che nell’ultimo quinquennio abbia già prestato servizio nella sede richiesta (rispetto a chi non vi abbia mai prestato servizio), e a parità ulteriore di condizione prevale l’istanza del dipendente che, nell’ultimo quinquennio, non abbia svolto servizio da più tempo nella sede richiesta.

    In via generale, infine, si è ritenuto di mantenere inalterati i punteggi connessi ai titoli rilasciati dal Dipartimento della pubblica sicurezza (detti “titoli interni”), considerandosi di primaria importanza la valorizzazione delle competenze tecniche acquisite all’interno dell’ Amministrazione, anche rispetto ai titoli “esterni”.

3) Per quanto concerne gli aspetti gestionali connessi all’impiego del personale, pure oggetto di osservazioni di indubbia rilevanza da parte di codeste 00.SS., è stato segnalato che gli stessi non possono non essere rimessi all’autonoma, prudente valutazione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, sottolineando, ad ogni modo, le modifiche apportate all’articolo 3 del Regolamento, relative alla tempistica della pianificazione dell’impiego del personale”.

Da ultimo, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha evidenziato che, anche in accoglimento di specifiche considerazioni espresse sul punto da codeste Organizzazioni sindacali, con propria circolare prot. n. 19641/2022, già a partire dalla stagione invernale 2022-2023 è stato disposto, nella determinazione del contributo da fornire per l’espletamento dei servizi in argomento, il superamento delle aliquote massime di operatori impiegabili per ciascun ufficio o reparto, ferma restando, in ogni caso, la necessità di contemperare l’esigenza di assicurare i predetti servizi con quella di preservare la capacità operativa e l’efficienza degli uffici.

Alla luce di quanto sopra esposto, si trasmette la bozza del nuovo Regolamento di cui si tratta, invitando codeste OO.SS. a fornire eventuali ulteriori proposte € osservazioni entro il 24 ottobre p.v., rappresentando comunque che si terrà sull’argomento una riunione in videoteleconferenza in data da determinarsi.

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