Richiesta chiarimenti – Assegnazione vincitori concorsi da V.Sovrintendente con diritto di permanenza nella sede di servizio

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Assegnazione dei vincitori dei concorsi da Vice Sovrintendente con diritto di permanenza nella sede di servizio. Applicazione dei principi individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1166/2022. Richiesta di immediati chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., Pref. Lamberto Giannini, dal Segretario Generale, Felice Romano:

“Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

Da tempo sono insorte perplessità intorno al significato da attribuire al sintagma “sede di servizio” presso la quale, in ossequio a dettato legislativo, replicato dal bando di concorso, viene garantita la permanenza a predeterminate aliquote di vincitori.
I margini di ambiguità insiti nella definizione di sede hanno indotto alcuni di quanti non sono stati riassegnati all’ufficio presso cui prestavano servizio nel ruolo di precedente appartenenza a promuovere uno specifico contenzioso.

Dalla consultazione dei repertori, e fatto salvo il beneficio di inventario, era stato sino ad oggi recuperato un solo precedente definito con sentenza di merito dal TAR Genova (484/2021), che non risulta essere stato impugnato, e che è pertanto passato in giudicato, in relazione al diritto rivendicato da un neo Vice Ispettore ad essere riassegnato al medesimo reparto presso cui operava con la qualifica di Sovrintendente Capo.

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Sulla medesima materia è più di recente intervenuto anche il Consiglio di Stato con una decisione (1166/2022) che appare destinata ad incidere profondamente sulle procedure di assegnazione dei futuri vincitori dei concorsi per Vice Sovrintendente per i quali opera il diritto al mantenimento della sede.

Secondo l‘alto Consesso amministrativo l’espressione sede contenuta nella lex specialis di concorso “anche lessicalmente, si presenta come particolarmente pregnante” e, per l’effetto, “il riferimento alla stessa sede utilizzato per i vincitori assistenti capo non può essere inteso come ambito provinciale, ma deve essere inteso come stesso ufficio nel senso suindicato (non, dunque, la stanza o l’edificio in cui si prestava servizio, ma l’articolazione, pur se ampia, nell’ambito della quale esso veniva svolto: per esempio la Questura, il Dipartimento di specialità o come nel caso in esame, il Reparto Mobile)”. Il concetto è stato ulteriormente chiarito nel passaggio in cui viene precisato come “una lettura diversa della norma attribuirebbe all’inciso “sede di servizio” il significato ben più ampio – ma soprattutto più generico, sotto il profilo funzionale – di ambito provinciale, con la possibilità di trasferimento a un ufficio del tutto diverso, transitando, nel caso di specie, dal Reparto mobile al Commissariato …; significato non previsto dalla disciplina e dalla ratio delle disposizioni del bando di gara che operano per gli assistenti capo un netto distinguo rispetto alla disciplina di assegnazione dei posti per il personale di altre qualifiche”.

Viene dunque ad essere messa integralmente in discussione la prassi seguita sino ad oggi, atteso che continuare ad attenersi ad essa darebbe origine ad un potenziale contenzioso prevedibilmente massivo da parte di quanti dovessero essere assegnati d’imperio ad uffici diversi da quelli in cui lavorano.
Uno scenario più che probabile quantomeno per ciò che concerne i neo Vice Sovrintendenti, per i quali, come in obiter ha sentito il dovere di spiegare la medesima sentenza da cui trae spunto la presente riflessione, per tale figura professionale non si porrebbe alcun problema di corretta pianificazione nella distribuzione, in quanto l’ipotetica assenza di un corrispondente posto in organico “non si palesa di frequente verificabilità, considerato il ruolo non apicale, neanche a livello di articolazione territoriale locale della Polizia di Stato, della qualifica di Vice Sovrintendente”, ed in ogni caso “la sussistenza di tale ipotesi, stante l’eccezionalità rispetto all’ordinario regime del mantenimento della stessa sede, deve essere rigorosamente motivata dall’Amministrazione”.

Spiace dover prendere atto di come il Siulp, da tempo risalente, avesse invano cercato di contestare l’irritualità delle scelte adottate dall’Amministrazione, che hanno, a tacer d’altro, costretto centinaia di colleghi a rinunciare a progressioni di carriera, perché questo avrebbe significato abbandonare percorsi ed esperienze professionali pluridecennali.

Sta di fatto che, alla stregua dei paradigmi definiti dalla massima giurisdizione amministrativa, che ha peraltro sanzionato con severità la resistenza dell’Amministrazione circa le spese legali liquidate, riteniamo sia indifferibile, anche in considerazione delle migliaia di prossime assegnazioni delle procedure concorsuali in fase di completamento, fissare un momento di confronto in seno al quale ragionare anche sulle determinazioni che potranno essere assunte per ristorare chi, e sono moltissimi, ha subito le ingiuste conseguenze dei tralatizi consistenti profili di illegittimità che hanno sino ad oggi informato il regime delle assegnazioni.

Confidando nella Sua nota sensibilità per le tematiche che afferiscono alle aspettative del personale ed al miglioramento delle rispettive condizioni di lavoro restiamo pertanto in attesa di un quanto più solerte possibile riscontro alla presente.

Con sensi di elevata e rinnovata stima.”

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