Pubblichiamo il testo della nota inviata al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Maria De Bartolomeis:
“Pregiatissimo Direttore,
la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha convertito il decreto legge 18 del 17 marzo 2020. Dalla lettura del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, si rileva la scelta del legislatore di rendere più ampio il bacino dei lavoratori a cui riconoscere la possibilità del cosiddetto “congedo solidale”.
In particolare, per effetto della modifica legislativa prodotta dalla legge 27/2020 l’articolo 87, comma 4 bis, sembra aver introdotto, anche nel nostro ordinamento, la seguente possibilità: “Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
La cessione delle ferie, o meglio delle sole “ferie solidali”, è uno strumento introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 151/2015, il quale, all’articolo 24, prevede espressamente che fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute hanno bisogno di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Ciò premesso, essendo l’argomento uno dei punti pregiudiziali rivendicati dal Siulp nell’addendum connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2016/2018, con la presente si chiede, trattandosi di un beneficio che ha altresì l’indubbia potenzialità di migliorare la qualità, anche d’assistenza, dei lavoratori, di conoscere se siano state predisposte le procedure necessarie a permettere ai poliziotti il godimento della predetta previsione normativa, pur nel rispetto delle peculiarità organizzative e ordinamentali della Polizia di Stato, considerato che qualora fosse stato definito l’addentum allegato al rinnovo dell’ultimo contratto, tale previsione avrebbe già trovato soluzione in quella sede.
In attesa di un cortese sollecito riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti e sensi di elevata stima.”