Riforma del Codice degli Appalti. Problematiche per la Dirigenza della P. di S.

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Egregio Sig. Capo della Polizia,

come noto il Governo sta lavorando a una profonda modifica del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50,
meglio conosciuto come “codice degli appalti”, che dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023,
scadenza fissata dal PNRR.

In questi giorni la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale sta esaminando la bozza del provvedimento, al fine di analizzare le specificità e le necessità precipue del Dipartimento della P.S. e proporre eventuali correttivi.

Il momento appare particolarmente propizio per introdurre l’auspicata perequazione circa le sempre auspicate indennità per le funzioni tecniche, che in realtà sarebbero anche ad appannaggio dei
dirigenti del ruolo ordinario che si trovassero a svolgere compiti analoghi, che oggi, causa la specificità
del nostro comparto, vede una penalizzazione per le qualifiche dirigenziali.

Accade infatti che l’attuale codice degli appalti prevede, all’art. 113, le indennità per le funzioni
tecniche svolte, durante le varie fasi delle procedure di gara UE/WTO, da parte degli appartenenti alla
Polizia di Stato; le anzidette indennità, che però non sono mai state corrisposte per la mancata
emanazione dello specifico regolamento, sono previste per tutto il personale coinvolto dalla stazione
appaltante nelle varie attività di definizione delle procedure, ad eccezione dei dirigenti.

Le cose non cambiano con il nuovo quadro normativo che si sta approntando.

Infatti nella bozza del nuovo codice, licenziato dal Consiglio di Stato e trasmesso al Governo il 7
dicembre 2022, con le modifiche apportate e tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra
il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si prevede, all’art. 45 c. 4 che “…Le disposizioni del comma 31 e del presente comma [non] si
applicano al personale con qualifica dirigenziale.”

La disposizione in parola, se può apparire di tutta normalità per la dirigenza pubblica, che è
caratterizzata da un trattamento economico omnicomprensivo e nel quale la base stipendiale è di assoluto rilievo, non può trovare favorevole accoglimento per la dirigenza della Polizia di Stato che, invece, non fruisce di tale tipologia di trattamento economico e per la quale la legge di riforma ha previsto una specifica contrattazione (peraltro ancora non definita a distanza di cinque anni dall’apertura del primo tavolo negoziale), ma limitata alle indennità accessorie e non alla parte normativa oltre che stipendiale.

Per questi motivi risulta necessario richiedere al decisore politico una deroga a tale normativa,
che consenta, in funzione della specificità riconosciuta dall’art. 19 della L.183/2010, la retribuzione di
tale indennità, a fronte delle medesime responsabilità, anche ai Dirigenti della Polizia di Stato che non
godono di un trattamento onnicomprensivo.

Diversamente si confermerebbe, ancora una volta, il beffardo e paradossale principio, secondo il
quale, nell’ambito di una determinata procedura di gara, al componente, così come al segretario di una
commissione verrebbe riconosciuta l’indennità, mentre rimarrebbero esclusi i rimanenti componenti e il presidente stesso, su cui ricade la responsabilità amministrativa, civile ed erariale del procedimento.

Ovviamente, oltre alla modifica normativa, sarà altresì necessario introdurre tale opportunità nel
regolamento in corso di perfezionamento presso l’Ufficio dell’Amministrazione Generale.

Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione, e fiduciosi di una positiva risoluzione, si
porgono cordiali saluti con sensi di rinnovata ed elevata stima.

IL SEGRETARIO GENERALE SIULP
Felice ROMANO

 Il COORDINATORE SIULP FD
Domenico Antonio SCALI

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