Riforma pubblico impiego diventa legge, Senato conferma emendamento con forti limitazioni a cd. “pensionamenti coatti”

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Ultimo aggiornamento 22/08/2013

E’ definitivo il testo del disegno di legge Atto Senato 847-B 25.2.2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” approvato oggi, 25 febbraio 2009, dal Senato ed identico a quello approvato nel corso della seduta dell’11 febbraio scorso dalla Camera dei Deputati; è dunque legge anche l’importante modifica introdotta alla Camera dall’emendamento al disegno di legge Atto Camera n. 2031, presentato dai deputati Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer e Pedoto, che modifica il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Come si ricorderà il citato comma 11 introduceva la possibilità per le Amministrazioni di disporre, con un preavviso di sei mesi, il pensionamento “coatto” nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente; l’emendamento approvato prevede che perché se ne possa disporre il pensionamento d’autorità , non sarà sufficiente il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (compresi quindi gli eventuali anni figurativi e l’eventuale riscatto della laurea), ma bisognerà che sia raggiunta l’anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni.

 

Ribadiamo dunque che non ci sarà nessuna penalizzazione per il personale ma, anzi, un allungamento della possibilità di restare in servizio per chi lo desidera.

 

Va inoltre ricordato che questa ipotesi nulla ha a che vedere con la possibilità che i primi commi dello stesso articolo 72 del decreto-legge 112/2008 riservano a coloro i quali presentano domanda di essere esonerati dal servizio durante l’ultimo quinquennio di servizio.

 

Il provvedimento sarà promulgato dal Capo dello Stato e, diventando legge, entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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