Rimborso delle Spese legali a imputati assolti

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Ultimo aggiornamento 07/05/2022

Sul n. 9 del 26 febbraio 2022 del flash avevamo dato notizia della previsione della legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022), cui ha dato attuazione il decreto del 21 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 con il quale si è provveduto alla “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020”.

La norma in questione prevede che L’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro.

Per il rimborso in argomento, è stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, apposito Fondo, con dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, accessibile per le sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.

In primo luogo, Il decreto definisce il concetto di imputato assolto come il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché “il fatto non sussiste”, perché “non ha commesso il fatto” o perché “il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione;

Il rimborso delle spese legali è indennità erogabile, a valere sul Fondo, nei limiti dell’importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei richiedenti, mentre per spese legali si intendono le spese sostenute dall’imputato esclusivamente per remunerare l’avvocato che lo ha assistito.

Si prevede, così, che tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del c.p.p. o dell’art. 530 del medesimo codice, hanno facoltà di accesso al “Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, alle seguenti condizioni e limiti:

  • la pronuncia di assoluzione non deve essere intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione;
  • il rimborso è escluso nel caso di assoluzione da uno o alcuni capi d’imputazione ma condanna per altri o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  • l’imputato assolto non deve aver beneficiato, nel medesimo procedimento, del gratuito patrocinio;
  • l’imputato assolto non deve aver ottenuto, nel medesimo procedimento, la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
  • l’imputato assolto non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall’eventuale ente da cui dipende;
  • l’istanza deve riguardare una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.
  • Ogni istanza di rimborso può essere accolta solo fino all’importo massimo di euro 10.500,00.

L’istanza di accesso al Fondo potrà essere presentata dal richiedente solo via telematica, tramite apposita piattaforma online, accessibile dal sito del ministero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due.

Il termine di presentazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione: dopo tale termine, le istanze non saranno esaminate.

Con riferimento, però, alle sentenze divenute irrevocabili nell’anno 2021, le istanze potranno essere presentate – come anticipato – a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

La domanda dovrà essere inoltrata personalmente dall’imputato o, in caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o della rappresentanza legale; in caso di morte dell’interessato, la domanda potrà essere avanzata da uno degli eredi nell’interesse degli aventi diritto alla successione.

Nell’istanza, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e tutta una serie di dati e attestazioni relative al processo penale, comprese le coordinate del conto corrente presso cui l’interessato intende ricevere il rimborso nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove si intende ricevere tutte le comunicazioni relative all’istanza.

  • Alla domanda vanno allegati:
  • copia del documento di identità ed eventuale documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
  • copia conforme della sentenza di assoluzione, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciati dalla competente cancelleria;
  • copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale;
  • documentazione comprovante la nomina del legale;
  • fatture emesse dal professionista legale nominato difensore, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
  • parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
  • documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
  • documentazione comprovante il reddito dichiarato.

Nel decreto, viene spiegato che il Ministero effettuerà un controllo sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerso dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi del personale di Equitalia giustizia Spa.

Completata la verifica, verrà approvato l’elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione, per ognuna, dell’importo rimborsabile.

Le domande accolte verranno quindi pubblicate nell’apposita piattaforma digitale e, decorsi quindici giorni, verrà ordinata l’emissione del conseguente mandato di pagamento.

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