Rimborso spese di cura – Legge Finanziaria 2007

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Rimborso spese di cura ai sensi dell’art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, 296 (Legge Finanziaria 2007)
 

Riportiamo la nota del 26 ottobre u.s. inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

“L’art. 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) nel disporre la modifica dell’art. 68 del t.u. di cui al dpr 10 gennaio 1957, n. 3, ha eliminato dall’ordinamento, a decorrere dal 10 gennaio 2006, tutte le norme che consentivano il rimborso, tra gli altri, al personale della Polizia di Stato delle spese sanitarie sostenute, oltre a quanto posto a carico del servizio sanitario nazionale, per ferite, lesioni ed infermità dichiarate dipendenti da causa di servizio.

Successivamente, l’art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)  ha previsto che le citate disposizioni abrogative contenute nella legge finanziaria 2006 non si applicassero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (dall’1.1.2006), alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari per protesi ed escluse quelle per cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia e conseguenti ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Come si evince citato comma 555, con il ripristino dei rimborsi il legislatore ha, tuttavia, inteso restringere l’ambito applicativo del beneficio, limitando il rimborso alle spese di cura “conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative riconosciute dipendenti da causa di servizio”.
Con la circolare telegrafica prot.n.333-g/3.2624(13) del 12 luglio 2007 il Servizio T.E.P. del Dipartimento della P.S. ha chiarito il significato dell’espressione “spese di cura conseguenti a ferite o lesioni” nel senso che la concessione del beneficio economico del rimborso è limitato a quei soggetti la cui menomazione dell’integrità psico-fisica sia originata da eventi traumatici avvenuti in servizio, aggiungendo che per la rimborsabilità di dette spese è necessario che le ferite o lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio, siano state riportate “nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative”, escluse le spese per la cura di “infermità” dipendenti da causa di servizio.

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Ai fini di una migliore qualificazione delle espressioni utilizzate nel citato comma 555, Il Dipartimento ha chiarito che i compiti istituzionali della Polizia di stato sono definiti dall’art. 24 della legge n. 121/81. In tale ambito, la locuzione “servizi di polizia” è intesa come espletamento di funzioni di istituto, e le ferite e le lesioni riportate, come conseguenza di eventi connessi all’espletamento delle funzioni medesime e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad azioni di polizia o ad attività di soccorso.
Inoltre, secondo la circolare, l’esplicito riferimento allo svolgimento di attività addestrative fa ritenere che l’applicazione della norma sia senz’altro riconducibile anche ad eventi traumatici connessi a tutte quelle fasi che richiedono l’addestramento ai servizi di polizia. Quanto, invece, all’espressione “attività operative”, la stessa sembra essere già compresa nella locuzione “servizi di polizia” in cui vanno ricomprese tutte le modalità operative di svolgimento dei detti servizi.

Per quel che concerne, infine il procedimento, la circolare del Dipartimento prevede un defatigante iter burocratico basato sulla preventiva autorizzazione del servizio previa richiesta, prodotta dall’interessato e corredata da:

copia integrale autenticata del provvedimento finale emesso dal comitato di verifica per le cause di servizio, relativo all’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ferite o lesioni riportate ovvero copia integrale autenticata del processo verbale emesso dalla competente c.m.o. se trattasi di fattispecie riconosciute anteriormente al dpr n.461/2001.

dichiarazione della competente azienda sanitaria locale che indichi l’erogabilità o meno delle prestazioni da fruire eventualmente in ambito privato, i tempi medi di attesa per la loro effettuazione qualora le stesse siano fruibili presso strutture del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, nonché eventuale diniego, totale o parziale, della richiesta di rimborso delle spese da sostenere o sostenute per i casi di effettiva documentata urgenza. ciò, in quanto l’amministrazione assume a proprio carico la parte eccedente la quota erogata dal servizio sanitario nazionale.
copia autenticata dall’ufficio di appartenenza dei preventivi di spesa ovvero della documentazione di spesa sostenuta.

relazione medica allegata a cura dell’ufficio di appartenenza e redatta dal competente ufficio sanitario, da cui si rilevi la necessità delle cure da effettuarsi o effettuate, in relazione alle ferite o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Si prevede, tuttavia, che spese rivestenti carattere di effettiva e documentata urgenza possano essere rimborsate senza la preventiva autorizzazione qualora la gravità del caso sia attestata dal sanitario della polizia di stato, e dietro presentazione di idonea documentazione sanitaria.

Nella circostanza in cui, invece, il dipendente debba sostenere spese per prestazioni sanitarie” (cure, accertamenti diagnostici, ricoveri o protesi) a seguito di ferite o lesioni ancora non riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali di conseguenza non è prevista la preventiva autorizzazione, lo stesso potrà produrre, ai sensi dell’art.14 del citato d.p.c.m. 5 luglio 1965, apposita istanza di rimborso entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento finale emesso dal comitato di verifica per le cause di servizio.

Le prestazioni sanitarie dovranno essere fruite presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, fatti salvi i casi in cui dette strutture non siano in grado di assicurare le prestazioni richieste, circostanza, questa, che dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.
Dulcis in fundo la circolare prevede che “al fine di velocizzare la trattazione delle istanze, le stesse dovranno essere accompagnate da una relazione, sottoscritta dal dirigente responsabile, contenente una circostanziata descrizione dell’evento traumatico che abbia dato origine alle ferite/lesioni”.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un incontro specifico nel corso del quale analizzare e verificare ogni possibile modifica dell’attuale previsione normativa e dell’iter procedimentale allo scopo di rendere effettivamente fruibile il beneficio attraverso l’accelerazione dei tempi di erogazione, con l’auspicio che ciò possa avvenire in tempi rapidi”.

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