Rinuncia Ricorso Risarcimento Danni per mancata attuazione previdenza complementare

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A beneficio di chi continua a chiederci chiarimenti sulla sorte del contenzioso relativo alla mancata attivazione della previdenza complementare, ribadiamo che sono state depositate le prime due sentenze – di uguale contenuto – con cui la Sezione Quarta del Tar Roma ha rigettato i nostri ricorsi, dichiarandoli inammissibili per carenza di legittimazione attiva, e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute Amministrazioni.

Il rigetto dei nostri ricorsi e il fatto che anche altre sezioni dello stesso Tribunale abbiano rigettato analoghe domande condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese legali a favore delle amministrazioni intimate, ci induce a ritenere che sarebbe prudente rinunciare a tutti i ricorsi da noi presentati con lo stesso oggetto e attualmente pendenti allo scopo di evitare ulteriori soccombenze con conseguenti condanne a spese di lite o addirittura per “responsabilità aggravata”

Il nostro orientamento è, dunque, quello di rinunciare a un contenzioso che si prospetta destinato inevitabilmente alla soccombenza. Ciò soprattutto per evitare condanne alle spese a carico dei ricorrenti.

Invero, al riguardo è appena il caso di ribadire che la nostra organizzazione, come già ampiamente chiarito, si è assunta la spesa del ricorso e non si potrà accollare l’onere di eventuali condanne alle spese di lite.

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Attualmente abbiamo nr. 8 ricorsi per i quali non essendo effettuati i depositi non occorre formalizzare alcuna rinuncia

Poi vi sono altri 8 ricorsi depositati presso la Sezione Prima – Quater del Tar Roma per i quali, invece, c’è la necessità di un atto formale di rinuncia ex art. 84 c.p.a., considerato che l’Avvocatura dello Stato si è costituita depositando la relazione ministeriale.

Alla rinuncia, che potrebbe anche essere formalizzata fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata per la discussione dei ricorsi, provvederà direttamente il nostro legale in virtù del mandato a suo tempo conferitogli.

Ciò premesso, i ricorrenti che volessero proseguire nel contenzioso sono invitati a prendere contatti con lo studio Mandolesi che provvederà di conseguenza.

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