Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011
Ripartizione del fondo di cui all’articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(GU n. 290 del 14-12-2011)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 8, comma 1l-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all’applicazione dell’art. 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 è 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l’anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di assegni una tantum in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all’applicazione dell’art. 9, commi l e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del& 2010;
Considerato che, ai sensi del medesimo art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in combinato disposto con l’art. l del citato decreto-legge n. 27 del 2011, l’individuazione delle misure perequative, quali assegni una tantum, e la ripartizione delle risorse tra i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, in relazione alla disponibilità delle risorse per ciascuno degli armi 2011, 2012 e 2013;
Considerato che le risorse complessivamente disponibili sul predetto fondo
ammontano a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni di euro per l’anno 2013 e che ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il presente decreto costituisce atto presupposto per l’assunzione di obbligazioni a valere sulle predette risorse;
Considerata peraltro, la necessità di individuare l’entità dell’assegno una tantum da corrispondere al personale interessato sulla base delle risorse disponibili negli anni 2011, 2012 e 2013;
Su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali;