Riscatto laurea: nuovi chiarimenti INPS

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Con il messaggio n. 1512 del 5 aprile 2022, l’istituto previdenziale ha diramato nuovi chiarimenti in ordine al riscatto del corso di laurea finalizzato a valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Si possono riscattare, per l’intera durata degli stessi o per singoli periodi, i seguenti titoli di studio:

  • i diplomi universitari la cui durata non sia inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea la cui durata non sia inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione post laurea o conseguiti al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca;
  • i titoli accademici durata triennale e le lauree specialistiche di durata biennale propedeutici alla laurea;
  • i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, attivati a decorrere dall’anno accademico 2005-2006;
  • i titoli universitari conseguiti all’estero che abbiano valore legale in Italia.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli relativi alle annualità di iscrizione fuori corso o a periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche nei regimi previdenziali del FPLD e AGO.

Per i soggetti inoccupati, il riscatto è ammesso se gli stessi non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e se non abbiano iniziato l’attività lavorativa; per tali soggetti il contributo da versare è pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche AGO vigente nell’anno di presentazione della domanda.

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Con il messaggio citato, l’Inps chiarisce che, anche nel caso di periodi di studi universitari di durata inferiore a quella legale, per effetto ad esempio di riconoscimento da parte dell’ateneo di attività lavorative o professionali, è comunque possibile arrivare a riscattare un periodo pari alla durata legale del corso di studi.

Esistono due tipi diversi di riscatto, quello agevolato e quello ordinario; il costo del primo si aggira attorno ai 5.200 euro per ogni anno riscattato, per un totale che oscilla tra i 20 e i 25 mila euro in funzione della durata del corso di studi, mentre il costo del secondo è stabilito con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, e può arrivare ad oltre 100 mila euro.

Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando l’Avviso di pagamento PagoPA stampabile attraverso il Portale dei Pagamenti, accedendo tramite le proprie credenziali di autenticazione dal seguente percorso: Prestazioni e servizi – Servizi – Portale dei pagamenti – Riscatti Ricongiunzioni e Rendite – Entra nel servizio.

L’accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto.

In alternativa, è possibile richiedere l’invio tramite posta o email dell’Avviso di pagamento PagoPA al Contact center chiamando al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.

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