Riscatto oneroso, ai fini della maggiorazione di servizio, per i corsi svolti fino al 31/12/1997

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Riscatto oneroso, ai fini della maggiorazione di servizio, per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare e per altri servizi prestati nelle Forze Armate

Alcuni colleghi hanno evidenziato perplessità in ordine alla individuazione del personale destinatario della possibilità di riscatto prevista dall’articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n. 165/1997, poiché destinatario della citata norma sembra solo il personale dell’Arma dei Carabinieri. La problematica può essere così ricostruita:

il personale della Polizia di Stato è destinatario dell’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.284, secondo il quale ”Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto”. 

Pertanto, dal momento della percezione dell’indennità per servizio d’istituto, ora indennità mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5. Ricordiamo che tale maggiorazione, in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto. Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ha, poi, disposto con l’art. 5, comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Sulla base del quadro normativo così delineato l’INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell’interessato e fino ad un massimo di cinque anni ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all’articolo 5, comma l, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, individuando il personale destinatario nel ”Personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri”.

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Di qui le perplessità rispetto a una interpretazione che sembrerebbe non consentire al personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo, prestato senza percezione dell’indennità d’istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.

Al riguardo, tuttavia, a seguito di quanto evidenziato, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, ha espresso il parere che ”per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come “servizi comunque prestati”.

È stato, altresì, precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 1 1 del 18 marzo 2010.

Infine, è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l’istituto non potrà accogliere richieste di riscatto qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.

Sostanzialmente, quindi, è possibile per il personale della Polizia di Stato avvalersi del riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell’immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall’articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997, (vedi circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019).

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