Risposta Crediti Lettea Crediti formativi IUS utili carriera dei funzionari di polizia

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Ultimo aggiornamento 02/07/2021

Crediti formativi ‘IUS’ utili per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia mediante concorso interno e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore

Riportiamo il testo della risposta che l’Ufficio per le Relazioni Sindacali della P.S. ha fornito in merito alla lettera inviata da questa Segreteria Nazionale lo scorso 24 marzo

“Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente la problematica afferente ai titoli di studio per l’accesso alle qualifiche di commissario e di ispettore superiore, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato ha fornito i seguenti elementi di risposta.
Per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico e concorso interno, gli artt. 3, comma 2, e 5—bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedono come requisito per la partecipazione alle procedure selettive il possesso di lauree magistrali/specialistiche e triennali “a contenuto giuridico considerandosi tali le lauree conseguite “sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi”

Le disposizioni in argomento hanno inteso circoscrivere I ‘accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato ai candidati in possesso di un’apposita preparazione a contenuto giuridico, acquisita mediante un mirato percorso universitario, articolato in specifiche attività formative nel settore scientifico-disciplinare IUS, in relazione ai peculiari compiti che tali funzionari sono chiamati a svolgere e alle connesse responsabilità che questi vanno ad assumere.

Proprio in tale ottica, la norma è andata a fissare uno specifico criterio, con una “soglia percentuale ” per la determinazione del corso di laurea richiesto per l’accesso alla carriera, non più fondato sull’indicazione nominativa, con decreti ministeriali, delle “classi di laurea”, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ma sull’intensità dell’effettivo contenuto giuridico del corso stesso.

Le richiamate disposizioni legislative si attagliano all’attuale sistema dell’autonomia universitaria, secondo cui ciascun ateneo può scegliere, ai sensi del sopra richiamato decreto ministeriale, come modulare il singolo corso di laurea, purché questo risponda ai requisiti di appartenenza ad una specifica “classe di laurea”. Infatti il predetto criterio si connota per la sua flessibilità, in quanto prevede un “range ” nel quale individuare le lauree a contenuto giuridico, tali da offrire il patrimonio conoscitivo necessario per attendere ai compiti del funzionario della Polizia di Stato.

Come indicato nel bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 130 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 25 marzo 2021, le caratteristiche di cui al citato art. 3, comma 2, del d.lgs. n.334/2000, sussistono, ad oggi, soltanto nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-OI), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), alle quali è equiparata esclusivamente la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509).

Considerazioni analoghe si ripropongono in merito ai concorsi straordinari per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore. Come noto, l’art. 2, comma l, lettera r-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – disposizione inserita dall’art. 36, comma l, lettera t) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, C.d. “secondo correttivo” al riordino delle carriere – ha previsto che vengano banditi negli anni 2026 e 2027 due concorsi straordinari per 1200 posti ciascuno di ispettore superiore, riservati a coloro che, alla data del bando, apparterranno al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. La norma, con riguardo ai requisiti di partecipazione, espressamente richiede il possesso “di una delle lauree di cui all’art. 5-bis, commi I e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334”, che, come sopra anticipato, prevede come requisito minimo per l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia per concorso interno, le lauree triennali a contenuto giuridico, circoscrivendole a quelle conseguite “sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare IUS non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi

Anche in tal caso, il titolo di studio richiesto risponde all’esigenza di garantire l’adeguata preparazione giuridica dei candidati e assicurare al contempo una regola generale, che, nella più disparata moltitudine di corsi di laurea istituiti presso i vari atenei italiani nell’esercizio della loro autonomia didattica, consegni un criterio oggettivo di valutazione sia alle commissioni esaminatrici sia ai partecipanti ai concorsi per l’accesso ai ruoli e le carriere del personale che espleta funzioni di polizia.
Le suesposte considerazioni sono valide altresì per lo scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore disciplinato, a regime, dall’art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che contiene anch’esso un rinvio all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 334/2000; per completezza, è stato, altresì, riferito che, nell’attuale fase transitoria e fino al 2026, per il predetto scrutinio non è richiesto il possesso della laurea, per specifica deroga apposta dall’art. 2, lett. s), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Infine è stato rappresentato che l’illustrata normativa vigente in materia non consente di integrare i crediti IUS già inclusi nel titolo posseduto attraverso ulteriori crediti formativi conseguiti nell’ambito di master universitari post-laurea, in quanto la predetta “soglia percentuale ” dei due terzi dei crediti formativi si riferisce esclusivamente al corso di laurea.”

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