Riunione Commissione paritetica 10 giugno 2008

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Ultimo aggiornamento 03/08/2020

Problematica

ASPETTATIVA

L’art. 12, comma 3, del D.P.R. 170/07 stabilisce che il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Durante l’aspettativa, fino alla pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta al personale, salvo trattamento più favorevole, spettano gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera salvo ripetizione delle somme nelle ipotesi stabilite dalla disposizione medesima.

Le OO.SS. richiedenti intendono ottenere un’interpretazione secondo la quale la norma va applicata anche nell’ipotesi in cui nei confronti del dipendente, per il quale non sia ancora intervenuta la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, sia stato adottato un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità ai servizi di istituto.

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica

Si tratta di una questione il cui esame era stato accantonato nel precedente incontro, in attesa della pronuncia del Dipartimento della Funzione Pubblica per tutto il Comparto. A scioglimento della riserva, la Commissione è stata resa edotta della decisione della Funzione Pubblica mediante consegna della nota allegata da cui si evince che l’art 12, comma 3 del DPR nr.170/2007 si applica esclusivamente “al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale”Il medesimo Ufficio ha riconosciuto la valenza della problematica rappresentata dal sindacato, ma ha ritenuto che il dettato della norma vigente, non consenta un’interpretazione più estensiva. E’ stata comunque manifestata la disponibilità, in occasione della prossima riapertura del tavolo contrattuale, a correggere la norma mediante l’eliminazione del termine “giudicato,” che costituisce il limite invalicabile all’estensione interpretativa per il personale che si trovi in condizioni diverse da quelle per le quali oggi è riconosciuto tale diritto. Il Siulp, pertanto, si dovrà impegnare nel prossimo futuro per la modifica per ragioni di giustizia e di rispetto della dignità del lavoratore.


Problematica

BUONO PASTO

La circolare. 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994 stabilisce che il presupposto di legge per la consumazione gratuita del vitto presso una mensa dell’Amministrazione non ricorre se l’interessato può consumare i pasti presso il proprio domicilio in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21.

Successivamente la circolare telegrafica 750.CI.2362 del 7 aprile 1995 ha chiarito che la mensa obbligatoria può essere autorizzata, tra gli altri, al personale impiegato in servizi d’istituto con turni di servizio protratti per almeno un’ora dopo le ore 14 per il pasto meridiano ed almeno un’ora oltre le ore 19 per il pasto serale. Con successiva circolare del 24 aprile 1995 il Servizio Vettovagliamento e Pulizia ha chiarito che il beneficio in argomento può essere attribuito anche quando la protrazione si realizza per l’espletamento di attività che prevedono un intervallo tale da non consentire al dipendente di fruire del pasto al proprio domicilio.-

Ha titolo alla fruizione gratuita del vitto il personale che a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio, si trovi nella impossibilità di consumare il pasto al proprio domicilio.

Il diritto alla mensa gratuita è stato riconosciuto in favore del personale impiegato nei turni continuativi con orario 13-19 e 19-24 e pertanto a tale personale, con circolare n. 750.C1/4296 del 15 novembre 2001, è stato attribuito il diritto al buono pasto.

Le OO.SS. richiedenti ritengono che il beneficio del buono mensa sia riconosciuto anche al personale che presta servizio continuativo impiegato nel turno 14-22 ed al personale che presta servizio con orario 13/19 e 19/24 non inquadrato in un servizio articolato nelle 24 ore.

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica

Sulla questione è stata fatta una lunga ed articolata discussione che ha visto significative diversità di posizioni sulla decisione da assumere in materia. Alla conclusione del confronto, la Commissione Paritetica ha deciso che debba essere riconosciuto il diritto alla fruizione di un buono pasto al personale che presta servizio nella fascia 14/22 dei servizi continuativi. Si tratta, peraltro, di una turnazione ordinaria, che seppur non particolarmente diffusa, tuttavia viene disposta per esigenze dell’Amministrazione mediante l’informazione preventiva. E’ stato altresì recepito anche il secondo quesito posto circa l’estensione del beneficio del buono mensa per il personale saltuariamente impiegato nei due turni continuativi sulle fasce 13/19 e 19/24.

Con apposita circolare del competente Ufficio ministeriale verranno impartite disposizioni agli Uffici territoriali. 

 

Problematica

COSUMAZIONE DEL PASTO DEL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI

L’Amministrazione ha ritenuto di non decurtare, ai fini del computo del servizio necessario per l’attribuzione dell’indennità di o.p., l’ora dedicata al pasto dal personale dei Reparti Mobili, in quanto l’indennità di o.p. fuori sede viene liquidata non solo per remunerare il rischio connesso all’espletamento di tali servizi, ma anche per ristorare il disagio del personale chiamato ad operare fuori dalla sede ordinaria di servizio.

Tale indennità è corrisposta in misura unica a prescindere dalla durata del servizio; infatti l’art. 10 del D.P.R. 164/02 sancisce che il turno di servizio deve durare almeno quattro ore, nulla stabilendo in ordine alla durata massima del servizio medesimo.

Le OO.SS richiedenti hanno chiesto di considerare il periodo di tempo dedicato al pasto come periodo utile ai fini della liquidazione del compenso per lavoro straordinario.

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica
La Commissione Paritetica al termine di un duro ed articolato confronto ha deciso di accogliere favorevolmente la richiesta formulata dal Siulp e da altre OO.SS. e di riconoscere il beneficio dell’ora di lavoro straordinario anche per il periodo durante il quale i colleghi dei Reparti Mobili consumano il pasto prima del rientro in sede. Si tratta, a tutti gli effetti di orario di servizio, in quanto anche se l’ordine pubblico è concluso, detto personale non viene posto in libertà ma continua il proprio impegno lavorativo.

Problematica

INDENNITA’ DI MISSIONE E INDENNITA’ DI MARCIA NEI SERVIZI COLLETTIVI

L’art. 8 della legge 78/83 stabilisce tra l’altro che al personale spetta l’indennità supplementare di marcia limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, qualora il servizio sia svolto in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall’ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore. Per la Polizia di Stato tale norma, nata per il personale delle Forze Armate e poi estesa anche a quello delle Forze di Polizia, si applica solo con riferimento alle trasferte effettuate fuori dall’ordinaria sede di servizio per lo svolgimento delle esercitazioni di tiro.

L’Amministrazione ha chiarito che qualora il servizio sia di durata inferiore alle 8 ore consecutive non è dovuta alcuna indennità. Ha precisato, inoltre, che il trattamento economico di missione non è cumulabile con l’indennità di marcia, né può sostituirla in presenza di un servizio collettivo.

L’O.S. richiedente ha affermato che tale orientamento non è mai stato concertato precisando che gli “accordi sindacali” hanno solo statuito la non cumulabilità dell’indennità supplementare di marcia con quella di o.p.

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica

Lo specifico quesito posto all’esame della Commissione era finalizzata a risolvere in senso favorevole per il personale in tutti quei casi in cui a seguito di esercitazioni di tiro fuori sede al personale non veniva riconosciuto alcun beneficio.

La Legge 78/83 all’articolo 8 riconosce, infatti, il beneficio dell’indennità di marcia solo se sussistono una serie di presupposto espressamente indicati dalla norma. Di fatto, fino ad oggi se, nell’espletamento in particolare delle esercitazioni di tiro fuori sede, sussistevano tutte le condizioni indicate, veniva riconosciuta questa indennità, per tutti gli altri casi, pur svolgendo lo stesso servizio, non veniva riconosciuto nulla. La Commissione Paritetica, dopo aver comunque escluso la cumulabilità dell’indennità di marcia con quella di missione, ha accolto la richiesta di attribuire l’indennità di missione a tutto il personale impiegato nel medesimo servizio qualora non si realizzino tutte le condizioni poste dalla specifica legge (impiego collettivo di almeno 10 uomini, fuori dalla ordinaria sede di servizio e per la durata di almeno 8 ore).


Problematica

CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI REPERIBILITA’

Le disposizioni pattizie prevedono che l’indennità di reperibilità è corrisposta, tra l’altro, al personale non reperibile che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, salvo che nella giornata ha già effettuato il previsto turno di servizio, sia che – a vario titolo – sia libero dal servizio.

L’O.S. richiedente sostiene che tale compenso deve essere corrisposto anche al personale al quale, durante l’orario di servizio, viene chiesto di prestare lavoro straordinario per sopravvenute esigenze, pur in presenza di interruzione tra il turno ordinario e quello straordinario.

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica

Sulla questione posta, il Siulp ha espresso una valutazione di carattere generale secondo cui andrebbe aperta una discussione più complessiva sulla finalità, sulle modalità di espletamento nei singoli Uffici, sulla retribuzione di tale istituto, e sulla sua compatibilità con altri istituti contrattuali. Detto ciò la Commissione dopo una approfondita discussione ha deciso di confermare l’indirizzo interpretativo tuttora vigente., respingendo l’interpretazione estensiva richiesta. 


 

Problematica

INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI DA CONSIDERARSI ESPLETATI PRESSO ENTI E STRUTTURE DI TERZI L’art. 9 del DPR 395/95 ha previsto la corresponsione dell’indennità per servizi esterni a favore del personale impiegato in servizi istituzionalmente esterni caratterizzati dalla periodicità, organizzati in turni della durata coincidente con l’orario obbligatorio giornaliero (successivamente ridotto a tre ore), sulla base di ordini formali di servizio.

Con l’entrata in vigore del DPR 16 marzo 1999 n. 254, sono state introdotte con l’art. 11, ulteriori disposizioni che hanno esteso, rispetto a quanto previsto dall’art. 9 del DPR 395/95, il beneficio dell’indennità per servizi esterni al personale della Polizia di Stato che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di formali ordini di servizio, svolti all’esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.

L’Amministrazione ha chiarito che il servizio svolto presso enti o strutture di terzi non può considerarsi equivalente al servizio reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato collocati presso Amministrazioni od enti diversi e, pertanto, i servizi resi presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria, i posti fissi presso gli Ospedali, i locali Tribunali e Prefetture non sono stati ritenuti utili ai fini della liquidazione dell’indennità in argomento, in quanto tali uffici costituiscono, per il personale, la sede ordinaria di servizio. L’O.S. richiedente chiede che venga fatta chiarezza sull’argomento.

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica

La Commissione Paritetica, non ha accolto in senso favorevole il quesito posto d’interpretare in modo estensivo il dettato normativo riguardante i criteri per il riconoscimento del servizio esterno. Nell’occasione la Commissione ha confermato il mancato riconoscimento dell’indennità per il personale per il solo fatto che presti servizio in modo stabile in Uffici di Polizia presso enti e strutture terze, confermando invece, la sussistenza del diritto in presenza degli altri presupposti previsti dalla norma anche per il personale che operi in tali contesti lavorativi.

Il Siulp ha ribadito che si tratta di un’indennità che sotto il profilo normativo andrebbe rivista e rimodulata, sia con riguardo alle modalità di maturazione ed attribuzione dell’indennità, sia nell’individuazione più compiuta e precisa dei beneficiari, sia per la sua attuale collocazione come indennità di Comparto. Proprio in virtù di tali presupposti si sono moltiplicati i contenziosi, le difformità applicative, i quesiti tesi ad estendere il riconoscimento del beneficio. Le difformità applicative non sono insorte solo tra Uffici della Polizia di Stato, ma anche tra gli appartenenti alle varie Amministrazioni del Comparto.

Il Siulp, infine, sul punto ha chiesto che, in attesa di una possibile futura rivisitazione normativa dell’indennità, almeno possa essere redatto in forma esemplificativa una circolare che, prendendo spunto dagli innumerevoli quesiti indirizzati al Dipartimento in questi anni e dalle numerose segnalazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali per il riconoscimento di tale diritto, possa almeno correggere le attuali difformità applicative, cercando di dare uniformità, per quanto possibile, tra tutti gli Uffici della Polizia di Stato 


Problematica

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DI UN SERVIZIO DI O.P. IN DIFFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELL’A.N.Q.

Le tipologie dei turni di servizio del personale della Polizia di Stato sono disciplinate dal titolo III dell’A.N.Q. che individua L’articolazione degli orari dei vari servizi al fine di favorirne la piena efficienza, tenendo conto delle diverse esigenze operative. Per i servizi di ordine pubblico l’Amministrazione, considerato che l’inizio ed il termine dell’evento è stabilito da terzi, adotta orari di servizio anche difformi da quelli indicati nell’A.N.Q., poiché l’art. 37 del D.P.R. 782/85 rimette all’esclusivo potere del Questore l’indicazione delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi.

L’O.S. sindacale richiedente, invece, ritiene che i servizi di o.p., laddove possibile, devono essere organizzati nell’ambito degli orari di servizio indicati nell’A.N.Q. In caso contrario deve essere rispettata la prescrizione contenuta nell’art. 6, comma 3, dell’A.N.Q. che stabilisce che l’adozione di orari per periodi determinati e per l’espletamento di compiti esclusivamente operativi o investigativi non compresi nel testo di cui si tratta, deve essere assunta previe intese con le segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’A.N.Q. 

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica
Come richiesto dal Siulp la Commissione Paritetica ha riconosciuto la fondatezza della problematica in esame, rinviandone la disciplina e la risoluzione della questione alle trattative in corso per il rinnovo del nuovo ANQ. Inoltre, l’Amministrazione, accogliendo il secondo aspetto del problema segnalato ha assicurato che emanerà una specifica circolare a tutti gli Uffici, per ribadire ai Questori che, in attesa della sottoscrizione del nuovo ANQ, si devono attenere scrupolosamente al rispetto degli artt 6 comma 3 e 7 comma 3 dell’ANQ vigente in materia d’informazione preventiva.

Problematica

ACQUISIZIONE DEL FOGLIO FIRMA IN OCCASIONE DELLE VERIFICHE PREVISTE DAL VIGENTE A.N.Q.

Le disposizioni pattizie stabiliscono che per favorire l’azione di verifica delle OO.SS., il dirigente dell’Ufficio deve fornire adeguate e documentate notizie sulle materie oggetto di confronto nell’obiettivo di consentire ai rappresentanti sindacali di giungere all’incontro in possesso delle necessarie informazioni. Qualora le documentate notizie non fossero ritenute soddisfacenti è consentito, nel corso dell’incontro, la visione degli ordini di servizio.

L’O.S. richiedente ritiene che l’acquisizione di tali fogli sia necessaria per le verifiche sull’attuazione degli accordi contrattuali

Proposte del SIULP e decisioni della Commissione paritetica
Come richiesto dal Siulp la Commissione Paritetica ha accolto la proposta di consentire l’ acquisizione del foglio firma da parte delle OO.SS. per le verifiche sull’attuazione degli accordi contrattuali. L’Amministrazione, tuttavia, emanerà una circolare con una modulistica per indicare in modo chiaro ed uniforme per tutti gli uffici le voci da riportare sul foglio firma per tutto il personale contrattualizzato, compresi di direttivi. In particolare dovrà indicare il nome e la firma del dipendente con l’orario giornaliero, oppure solo la generica assenza del dipendente.

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