Schema inadeguato: chieste modifiche su individuazione Datore di Lavoro
Nella mattinata del 16 aprile u.s., si è tenuta una riunione del Tavolo di lavoro sullo schema di regolamento ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 81/2008.
Le OO.SS. hanno concordemente stigmatizzato il fatto che, ad oltre un anno dalla presentazione delle osservazioni richieste dall’Amministrazione in merito allo schema di decreto, quest’ultima non abbia ancora concretamente preso in considerazione quanto rappresentato, producendo il medesimo documento, senza alcuna modifica. Per tale ragione, è stata sollecitata, per la prossima riunione, la predisposizione di una nuova bozza con cui si mostri di aver adeguatamente valutato le proposte formulate dai rappresentanti dei lavoratori.
Nel merito, la discussione si è prevalentemente concentrata sul nodo problematico rappresentato dall’art. 2 dello schema di decreto, con cui si disciplina l’individuazione del datore di lavoro. In particolare, tutte le OO.SS. presenti hanno sottolineato la necessità che il datore di lavoro sia designato in stretta adesione al disposto dell’art. 2, co. 1, lett b) del d.lgs. n. 81/2008, che richiede la contestuale presenza, nella figura in questione, dei poteri decisionali e di spesa, trattandosi di elementi concorrenti e non tra loro alternativi.
Ciò è del resto necessariamente funzionale – nel rispetto della ratio legis – all’esigenza di garantire ai lavoratori effettiva tutela, assicurando che i soggetti individuati quali datori abbiano il concreto potere di intervenire a fronte di criticità o potenziale pregiudizio per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
La soluzione proposta dall’Amministrazione, consistente nella designazione di più datori di lavoro relativamente al medesimo luogo di lavoro, scindendo il potere decisionale da quello di spesa, lungi dal contribuire alla chiara individuazione delle figure sulle quali si concentrano le responsabilità stabilite dalla legge, rischia solo di produrre una evaporazione di quelle stesse responsabilità, depotenziando la tutela dei lavoratori e sovraesponendo ingiustificatamente soggetti privi delle prerogative che la legge, viceversa, necessariamente richiede.
Col più ampio e profondo spirito costruttivo, le OO.SS. hanno comunque fornito anche nella seduta odierna ulteriori contributi e spunti di riflessione, al fine di addivenire ad un significativo miglioramento del testo proposto.
Si è, inoltre, colta l’occasione per chiedere una ridefinizione delle “aree riservate”, tale da consentire una più compiuta applicazione della normativa vigente, evidenziando che la deroga prevista è da intendersi limitata ai soli contesti operativi.
Pur comprendendo l’esigenza di addivenire alla rapida approvazione dell’atteso regolamento attuativo, benché non si tratti di materia negoziale, è stato, però respinto il tentativo dell’Amministrazione di varare un testo insoddisfacente, deresponsabilizzante e non conforme alle previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 81/2008 ed ai principi che lo hanno ispirato, in definitiva dannoso per i lavoratori e per la stessa Amministrazione.
L’Amministrazione nel manifestare l’impegno a valutare le osservazioni proposte dalle OO.SS., ha aggiornato la riunione al 28 aprile p.v.
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