Testo della lettera inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali con le osservazioni. Nel file file allegato viene riportata anche la tabella con le modifiche richieste
Schemi di decreto del Capo della Polizia per le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e del ruolo direttivo ad esaurimento, degli ispettori tecnici e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.
Osservazioni
In riferimento agli schemi di decreto di cui all’oggetto, dopo un’attenta analisi dei testi inviati, si forniscono le seguenti osservazioni ritenute indispensabili al fine di dare corretta attuazione sia allo spirito con cui è stato definito il decreto legislativo 29.05.2017 nr. 95, sia i lavori di confronto con codesta Amministrazione propedeutici al varo del citato provvedimento.
In premessa giova rappresentare che il provvedimento di riordino varato con D. L.vo 95/2017, è stato elaborato per ridisegnare l’architettura ordinamentale della Polizia di Stato in modo da renderla più efficiente ed efficace rispetto alle sfide future che ci attendono, il tutto senza mortificare le professionalità oggi esistenti all’interno dell’Amministrazione, fornendo loro un’opportunità di avanzamento in qualifica o al ruolo superiore a coronamento del sacrificio effettuato e della professionalità dimostrata in questi anni.
In tal senso giova sottolineare come particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle qualifiche apicali, sostituto commissario, sovrintendente capo e assistente capo che, per effetto dell’attuale normativa disciplinante le progressioni in carriera, erano oltremodo penalizzate per una serie di carenze, organizzative e normative, tali da consentire una configurazione attuale della nostra Amministrazione che, mai nel passato, si è verificato.
Ci riferiamo al dato che sui 95.000 poliziotti oggi in servizio, ben 70.000 si ritrovano nel ruolo di base. Non solo, ad aggravare tale situazione si aggiunge il dato drammatico dell’età media molto elevata, 49,7 anni, che ci mostra nell’immediato orizzonte una situazione che assurge a priorità assoluta. Si fa riferimento alla necessità di procedere ad arruolamento di nuove unità considerato che nei prossimi tredici anni circa 45.000 poliziotti attualmente in servizio, saranno collocati in pensione per limiti di età.
Alla luce di quanto premesso e da un’analisi dello schema di bozza di decreto concernente i concorsi in oggetto indicati, si rappresenta la necessità delle seguenti modifiche e integrazioni:
Schema di decreto concernente l’accesso alla qualifica di vice ispettore
Art. 3 (requisiti di partecipazione e esclusione dai concorsi)
Il comma 1 dell’art. 3 in questione stabilisce che possono partecipare ai concorsi solo gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado o equivalenti che consentono l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Orbene, in merito è opportuno richiamare che l’attuale disciplina normativa prevista dal 335/1982 consente, nella misura del 30% dei posti riservati agli appartenenti del ruolo dei sovrintendenti di poter partecipare al concorso interno anche senza il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Infatti, nei lavori preparatori all’approvazione del decreto di riordino, sia le scriventi OO.SS. che la stessa Amministrazione hanno convenuto che nella fase transitoria, nonostante la figura del nuovo vice ispettore preveda come titolo di accesso il richiamato diploma e la frequenza di un corso della durata di due anni, utili al conseguimento del diploma di laurea, a tutti gli appartenenti del ruolo dei sovrintendenti ed in particolare ai sovrintendenti capo, fosse consentito di poter partecipare ai concorsi per l’accesso alla qualifica di vice ispettore anche senza il prescritto titolo.
Ciò in considerazione che la normativa attuale prevedeva già tale possibilità e del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2027, per poter accedere alla qualifica di ispettore superiore, ancorché con scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto, necessiterà il possesso del diploma di laurea triennale.
Tale filtro, oltre a non penalizzare il suddetto personale secondo la normativa già in vigore prima del riordino, costituisce uno sbarramento per coloro i quali, non volendo conseguire nel frattempo i titoli di studio richiesti, si vedranno preclusi la possibilità di sviluppo di carriera sino alla qualifica apicale del ruolo deli ispettori, ovvero di accesso a quella di vice commissario qualora l’anagrafe lo consenta. Diversamente ai possessori dei richiesti titoli tale preclusione non opererà.
A supporto di tale tesi si richiama il contenuto dell’art. 2, comma 1 lettera C.
Tale norma richiama, ai fini dell’individuazione dei partecipanti ai predetti concorsi, il contenuto dell’art. 27, comma 1, lettera B, del DPR 335/82 senza specificare che il riferimento è a quell’articolo così come modificato dal decreto l.vo 95/2017. Nella stessa lettera C, quando la norma fa il richiamo alle dotazioni organiche previste dalla tabella A del 335/82, specifica che quel riferimento va inteso secondo la modifica apportata dallo stesso decreto e contenuta nella tabella 1 di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto l.vo 95/17. Richiamando la locuzione latina quod Lex voluit, dixit è evidente, anche alla luce dei prodromi che hanno portato all’emanazione di questa norma, che il mancato riferimento alla modifica apportata dal decreto l.vo 95/2017 all’art. 27 del 335/82, come invece specificato per la tabella degli organici, non può che essere intesa nel senso della sua vecchia stesura contenuta nel DPR 335/82. Da ciò ne consegue che ai concorsi in parola possono partecipare, per la sola fase transitoria, anche i sovrintendenti che non sono in possesso del diploma di scuola media secondaria.
Pertanto si richiede la riformulazione del citato articolo 3 eliminando la parte che fa riferimento al possesso di titolo di studio di scuola media secondaria.
Di contro, e non potrebbe essere altrimenti, l’unica mediazione accettabile è quella di prevedere in questi concorsi una percentuale pari almeno al 30% dei posti messi a concorso riservati anche ai non titolari di diploma di scuola media secondaria come attualmente previsto dal 335/82.
Art. 7 Titoli
Allo schema di decreto è stata allegata la scheda di raffronto dei titoli da prendere in considerazione, che dovranno essere individuati con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della P.S., riportando a sinistra quelli già individuati dall’art. 38 del DM 28.04.2005 n. 129 e quelli che, invece, si vogliono adottare per i concorsi in parola.
Richiamando quanto già detto in premessa, ovvero la necessità e la comune volontà di valorizzare l’anzianità nel ruolo dei candidati e in particolare quella della qualifica apicale del ruolo, è necessario apportare delle modifiche alle ipotesi proposte poiché diversamente dalle volontà enunciate e dall’obiettivo comune che si vuol perseguire (fatto confermato da proiezioni elaborate dalle scriventi OO.SS.), c’è il rischio che in fase di valutazione, se venissero applicati i titoli così come proposti, vi sarebbero scavalcamenti da parte di personale più giovane nel ruolo, addirittura senza neanche la qualifica apicale, per effetto di una maggiore anzianità complessiva di servizio.
In pratica si potrebbe delineare il quadro che un dipendente che ha concorso da giovane per accedere al ruolo dei sovrintendenti, attraverso concorsi per titoli ed esami, si vedrebbe scavalcato da chi invece l’accesso allo stesso ruolo lo ha acquisito per soli titoli in forza della elevata anzianità di servizio che lo vedeva collocato nella qualifica apicale degli agenti e assistenti.
Al fine di evitare tali ingiusti e ingiustificabili scavalcamenti, come peraltro già avvenuto nel “concorsone” per vice sovrintendente, si allega una scheda nella quale sono riportati i titoli previgenti secondo il DM richiamato, quelli proposti dall’Amministrazione e quelli modificati dalle scriventi OO.SS..
Concorso per l’accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento
Fermo restando le modifiche ai titoli di cui all’art. 7 dello schema che sono riportate nell’allegato alla presente si specifica che riguardo alla nuova previsione di fino a 8 punti da aggiungere nei TITOLI DI SERVIZIO per l’anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli Ispettori, gli stessi si motivano:
- Il personale dei ruoli ex Brigadieri e Sovrintendenti transitato nel ruolo Ispettori ha già beneficiato della ricostruzione di carriera di 2 anni provenendo dal ruolo immediatamente inferiore;
- Con la riforma del ’95 vi è stata una compressione della differenza nelle anzianità nel ruolo (e nelle qualifiche): i primi corsi ante riordino hanno avuto la decorrenza da Ispettore Superiore dal 01.09.1995 mentre gli ultimi corsi hanno avuto la decorrenza 01.01.1999; tra il 1° ed il 3°corso vi erano cinque anni di differenza nell’anzianità nel ruolo (e una qualifica di differenza; i primi Isp. Principali i secondi Ispettori) e sono stati ugualmente accorpati; anche tra il 1° ed il 6° corso vi erano dieci anni di differenza nell’anzianità nel ruolo attualmente sono stati ridotti a poco più di tre nella qualifica apicale;
- non vi è dubbio poi che già l’ulteriore meritoria anzianità pregressa abbia trovato, negli anni, ampia e giusta considerazione in altri ambiti (vedi i criteri per la concessione dei riconoscimenti e per merito di servizio – art. 5 D.M.5/6/1990) laddove in relazione agli Ispettori provenienti dal ruolo Agenti e Assistenti che inoltravano richiesta per la concessione della medaglia al merito di servizio è stato riconosciuto valore integrale agli anni di servizio maturati in tale ruolo di base pur senza incarichi in cui rilevava solo non aver riportato nell’ultimo quinquennio sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto e non aver riportato nell’ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione; tale anzianità è stata pertanto cumulata con quella maturata nel ruolo Ispettori;
- da ultimo, non si può che evidenziare che per ristorare coloro i quali erano Ispettori prima di settembre 1995 il legislatore con i decreti approvati e di cui si sta dando attuazione hanno compresso la differente anzianità di servizio dando decorrenza giuridica ed economica a tutti i 1500 vincitori di concorso dallo stesso giorno.
Stante quanto sopra non è possibile dare maggior risalto fino a 15 punti solo all’effettiva anzianità di servizio per la quale si propone la riduzione fino a 7 punti. A titolo esemplificativo si aggiunge che altrimenti il fatto di provenire da ruoli interni della Polizia di Stato potrebbe favorire, senza le previsioni di cui sopra, degli scavalcamenti ingiusti rispetto a chi è nel ruolo degli ispettori da trentaquattro anni e ventidue nella qualifica apicale.
All’art. 7 n. 1 lettera A n. 3 occorre inserire negli “incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” anche quelli conferiti dal Procuratore della Repubblica per l’esercizio di funzioni di Pubblico Ministero (incarico funzionale che abbia i requisiti della stabilità e continuità e non episodico).
All’ art. 7 lettera B n. 5 occorre inserire le Scuole di Perfezionamento Universitarie (solo per laureati della durata di un anno e con superamento dell’esame finale), titoli equipollenti al Master di secondo livello.
Analoga previsione di punti 8 per anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei Periti Tecnici deve essere inserita anche per l’attuazione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento.
Sempre nell’ambito dei titoli del predetto ruolo direttivo tecnico ad esaurimento per la formazione professionale, occorre prevedere una valutazione di punti 2 per i titoli obbligatori necessari a mantenere i requisiti onde evitare di decadere dalla qualità di professionista (medici, infermieri, psicologi in osservanza alla c.d. Educazione Continua in Medicina) non organizzati dall’Amministrazione e non soggetti a matricola.
L’art: 2 comma 357 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha reso operativo il “Riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina” per tutti gli operatori sanitari che operano nell’ambito della tutela della salute quindi anche per i sanitari della Polizia di Stato.
Chiede altresì di voler modificare l’articolo 8 (formazione ed approvazione della graduatoria) al paragrafo 2 riformulando lo stesso come di seguito riportato:
A parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di ruolo, di qualifica compresa quella maturata nella denominazione di “sostituto commissario”, l’anzianità di servizio e la maggiore età. Stessa previsione per l’art. 19 ruolo direttivo tecnico ad esaurimento.
All’articolo 9 (durata e modalità di svolgimento), al comma 1, lettera A apportare la seguente modifica:
Un corso di formazione … e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolge la prova di esame;
All’art. 11 (dimissioni dal corso) occorre prevedere la “rinuncia”.
In relazione al concorso in esame, relativamente ai titoli che si possono valutare, appare necessario richiamare l’attenzione dell’Amministrazione rispetto al diploma di laurea breve in scienze delle investigazioni che l’Amministrazione ha fatto conseguire ai vice ispettori che hanno frequentato il 7° e 8° corso di formazione la cui durata è stata di 18 mesi.
Tale richiamo si rende necessario, alla luce della restrittiva volontà dell’Amministrazione, contenuta nel decreto di riordino, relativamente al riconoscimento dei titoli di studio per l’accesso al ruolo dei funzionari che è stata limitata a quelli di natura giuridica.
Infatti si chiede di conoscere se il diploma di lauree in scienze delle investigazioni è ritenuto equivalente a quello di scienze giuridiche o equipollenti, o se invece è necessario fare un richiamo espresso a tale tipo di titolo nella elencazione contenuta nella bozza di decreto di bando di concorso che si sta per varare.
E’ altresì necessario chiarire se la laurea in scienze politiche è ritenuta equivalente a quella di scienze giuridiche o se invece, in tale percorso di laurea, quello di scienze politiche, ve ne sono alcuni che possono essere considerati equipollenti e altri no. In tal caso si chiede di specificare quale siano quelli ritenuti equipollenti.
Nel solco di quanto sinora enunciato, riconfermando la pregiudiziale dell’interpretazione dell’art. 27 comma 1 lettera B del DPR 335/1982, significativamente in merito al fatto che ai suddetti concorsi debbano partecipare anche i sovrintendenti privi del diploma, ed in analogia a quanto previsto nei titoli per l’accesso alla qualifica di vice commissario nonché della nuova architettura ordinamentale disegnata con il provvedimento di riordino, segnatamente per quanto riguarda la nuova figura del vice ispettore che sarà titolare del diploma di laurea triennale, è pregiudiziale inserire anche per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, i titoli di cultura con un punteggio fino a 5 punti massimi.
In merito a tale previsione, per entrambi i concorsi, e anche nell’ottica di facilitare e accelerare i lavori della Commissione esaminatrice, si richiede sin da ora nel bando di concorso di indicare i punteggi attribuiti ad ogni titolo culturale volendo altresì specificare se, a parità di titolo di studio vi è differenza di attribuzione di punteggio tra i titoli giuridici e quindi attinenti al lavoro del poliziotto e quelli, invece, che fanno riferimento ad altri settori. Su questo punto appare opportuno sottolineare, anche correndo il rischio di apparire ridondanti, che analoga previsione va fatta per tutte quelle categorie di titoli di studio attinenti i ruoli tecnici (ingegneri, biologi, medici, architetti, merceologi, fisici, chimici ecc.).
Ulteriore elemento di valutazione, non rinvenuto in entrambi gli schemi di decreto, riguarda il personale in comando, in distacco, fuori ruolo o in missione all’estero. Per dette situazioni, infatti, considerato che i colleghi che si trovano in queste posizioni sono comunque per effetto di disposizioni dell’Amministrazione o di Leggi che equiparano tali statuti a tutti gli effetti al servizio effettivamente prestato nell’Amministrazione, sarebbe opportuno capire con quali meccanismi e con quali titoli si intenda valutare detto personale per la partecipazione ai concorsi di cui trattasi.
Tali affermazioni si rendono necessarie anche alla luce di quanto previsto all’art. 3, comma 4, del decreto di riordino nella parte in cui prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del riordino, dovranno essere individuate, con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i ministri per la semplificazione e della pubblica amministrazione e quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le classi di laurea triennale di cui agli artt. 27 ter, comma 1 del DPR 335/1982 e art. 25 bis, comma 8 del DPR 337/1982.
Ciò anche in considerazione di quanto previsto alla lettera B del richiamato art. 3, comma 4 del citato decreto di riordino che prevede, con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 400/1988 le necessarie modifiche da apportare al DPR n. 208/2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all’art. 2 del Decreto L.vo 5.10.2000, n. 334, anche in attuazione dell’art. 18, comma 5, del Decreto L.vo 177/2016.
Quanto sinora affermato vale anche per gli schemi di decreto per l’accesso alle qualifiche di vice ispettore tecnico e di vice direttore tecnico.
In ultimo, nell’ambito dei titoli di tutti i concorsi in oggetto si chiede che venga espunto quello individuato come: “qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunta”, che prevede l’attribuzione sino ad otto punti.
Questo in considerazione del fatto che tale previsione non è basata su nessun criterio oggettivo, riscontrabile e pertanto valutabile da parte della Commissione. Infatti la formulazione così come presentata lascia intendere, peraltro come già accaduto in altri concorsi precedenti, che si ci riferisca ad una mera attestazione del dirigente del candidato basata essenzialmente sulla qualità del rapporto che intercorre tra i due e su parametri estremamente ed esclusivamente personali del dirigente stesso che, in funzione del rapporto, attesta la qualità di una prestazione non meglio definita o indicata.
Non solo; emerge con forza che tale previsione, non essendo ancorata né a presupposti giuridici, organizzativi o ordinamentali, si presta alla totale discrezionalità dell’attestante che è chiaramente condizionata dalla propria percezione a prescindere dall’oggettività della qualità della prestazione. Insomma per fare un esempio concreto e classico è come se lo stesso elaborato, valutato da due differenti professori, possa essere destinatario di una valutazione diversa se non addirittura contrastante.
Alla luce delle premesse che hanno guidato il lavoro sin qui fatto, appare evidente che tale voce vada eliminata o ridotta ad un punteggio che comunque non possa in nessuna maniera influire sul superamento della selezione a parità di punteggio per le altre voci indicate.
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