Un nostro affezionalo lettore ci chiede chiarimenti sugli sconti IMU previsti per la seconda casa in comodato d’uso gratuito al figlio.
Per le agevolazioni IMU vige un quadro normativo nazionale.
In particolare, la normativa prevede riduzioni IMU legate al comodato d’uso gratuito per i familiari in linea retta di primo grado.
I requisiti per godere di questo sconto IMU sono i seguenti:
- il grado di parentela (solo i parenti in linea retta di primo grado – genitori/figli – possono usufruirne);
- il possesso di un solo immobile ad uso abitativo (o al massimo 2 compresa la prima casa) da parte del comodante (cioè del proprietario della casa data in comodato) all’interno dello stesso comune di ubicazione della propria abitazione principale;
- il comodatario (cioè chi usufruisce del bene) deve iscrivere lì la propria residenza;
- l’immobile non può essere accatastato in una categoria di lusso (A1, A8 e A9);
- il contratto di comodato d’uso gratuito, ancorché verbale, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione, rientrando in questi parametri, prevede la riduzione del 50% della base imponibile su cui si applicano le aliquote.
Per quanto riguarda le parti comuni (ad es. portineria) di solito è l’amministratore di condominio che si occupa del calcolo e ripartisce le quote tra i condomini secondo spettanza.