Sentenza proroga maturazione dell’anzianità di servizio per maggiorazione della RIA

18932

Roma, 23 gennaio 2024
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della P.S.
Ministero dell’Interno
ROMA

Prot.: 3.9/70/IC/2024

Sentenza Corte costituzionale n. 4/2024 dell’ 11 gennaio 2024 – operatività della proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA

In data 11 gennaio 2024 è stata depositata la Sentenza n. 4/2024 con cui la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.

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Con tale sentenza il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990, come disposto dalla L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001), ma comprende anche il periodo 1991-1993, come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

Il principio enunciato dalla Consulta mette in discussione l’attività legislativa volta ad orientare i giudicati che, negli ultimi 25 anni, hanno inciso in maniera retroattiva sulla materia, rigettando numerosi ricorsi promossi per ottenere il riconoscimento del diritto.

Tale decisione della Consulta avrà sicuramente effetto su tutti i giudizi pendenti producendo il riconoscimento (con relativo ricalcolo) dell’anzianità maturata fino alla data del 31 dicembre 1993, e la rideterminazione (con effetto retroattivo) della maggiorazione RIA, del TFS e del trattamento pensionistico futuro o già in essere.

Ciò premesso, alla luce di possibili aspettative che potrebbero crearsi nella categoria si chiede di conoscere se codesta Amministrazione ritenga che la decisione della Consulta possa dispiegare effetti rispetto ai non ricorrenti e con specifico riferimento ai dipendenti della Polizia di Stato. In caso positivo, si tratta di comprendere quali iniziative codesta amministrazione intende intraprendere per la eventuale compensazione economica delle maggiorazioni dell’anzianità maturate e non corrisposte al personale interessato dopo il 1991 e successivamente riconosciute sulla base della proroga al 31 dicembre 1993 disposta dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Inoltre, sarà opportuno conoscere quali siano le conseguenze della decisione della Corte Costituzionale rispetto al personale della Polizia di Stato in quiescenza, nel caso questo abbia subito gli effetti della applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

Invero, in entrambi i casi l’eventuale mancato calcolo della maggiorazione RIA sarebbe
avvenuto “de plano”, in virtù di una norma, con effetti retroattivi, solo oggi cancellata da una
decisione del Giudice delle leggi.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si pongono distinti saluti

2024_70 maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA

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