Servizio sostitutivo della mensa e Tassazione ai fini IRPEF

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Ultimo aggiornamento 06/03/2021

Con una nota inviata al Dipartimento della P.S. il 18 dicembre 2020, la Segreteria Nazionale chiedeva chiarimenti in ordine all’esatta interpretazione riguardante l’ammontare dell’IRPEF per la parte eccedente la denuncia fiscale in relazione al caso dei colleghi che avessero maturato nel 2020 sia il secondo pasto nella stessa giornata che l’eventuale controvalore di generi di conforto erogati in formato elettronico.

Al riguardo si riporta il testo della risposta del Dipartimento della P.S. pervenuta con la nota n. prot. 0000236 del 18 gennaio 2021:

“Con riferimento alla nota del 28 dicembre scorso, concernente l’oggetto, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, nel richiamare una circolare del febbraio 2020, ha riferito che la disposizione dell’art. 51, comma 2, lett. c) del T.U. delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stata sostituita dal comma 667 dell’art. 1 della Legge 160/2019, che, tra l’altro, eleva dal 10 gennaio 2020 fino a € 8,00 la quota giornaliera di esenzione ai fini IRPEF per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese in formato elettronico, riducendo la non tassabilità a € 4,00 per il buono pasto in formato cartaceo.

Pertanto, ai fini dell’obbligo che ricade in capo al Sostituto d’ Imposta per la segnalazione fiscale degli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti, la citata Direzione Centrale ha precisato che debba essere denunciata, ai fini IRPEF, la parte di controvalore eccedente la quota di esenzione giornaliera prevista dal citato art. 51 comma 2, lett. c), del cennato T.U. (tale quota giornaliera di esenzione era fissata, per l’anno 2019, in € 7,00 per il buono pasto elettronico e in € 5,29 per il buono pasto in forma cartaceo).

Ne consegue che, per la determinazione della parte eccedente oggetto di denuncia fiscale, concorre sia l’eventuale secondo buono pasto maturato nella stessa giornata che l’eventuale controvalore dei generi di conforto erogati in formato elettronico in aggiunta al ticket giornaliero.

Con riferimento all’ipotesi prospettata da codesta O.S., qualora un dipendente nell’anno 2019 abbia fruito nella giornata di un solo buono pasto (€ 7,00) e di generi di conforto perché in servizio di O.P. (€ 1,02), entrambi in formato elettronico, dovrà essere segnalato, quale imponibile IRPEF, per l’anno di imposta 2019, l’importo giornaliero di € 1,02.”

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