Chi vuole posizionare sistemi di videosorveglianza fuori casa deve limitare il cono di ripresa alla soglia della propria abitazione.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 9896468 del 27 aprile 2023. Il Nucleo privacy della Gdf ha accertato la presenza di una decina di telecamere private idonee a riprendere anche la strada pubblica e le abitazioni altrui. Il Garante ha quindi avviato un’istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una sanzione amministrativa. Secondo il Garante, il regolamento europeo sulla protezione dei dati non si applica all’interno delle private dimore, purché i dati non escano dall’ambito familiare e non vengano effettuate riprese di zone pubbliche o di terzi. Questo tipo di riprese è eventualmente consentito solo in presenza di particolari situazioni di rischio concreto per le persone, debitamente documentato. In caso di minacce o furti, infatti, il titolare del trattamento può, sulla base del legittimo interesse, allargare il cono di ripresa anche a zone soggette a pubblico passaggio.
Nel corso dell’accertamento, la Guardia di finanza aveva verificato la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da una serie di telecamere posizionate su un muro perimetrale che riprendevano la strada pubblica.
Il Garante ha osservato che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) sono quindi da ritenersi, in linea di massima, escluse dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientranti tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi). In tali circostanze, dunque, il trattamento effettuato deve ritenersi illecito in quanto privo di un’idonea base giuridica.