Telecamere in condominio: le regole del Garante della privacy

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Ultimo aggiornamento 02/07/2021

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto le Faq e le relative risposte ai dubbi più frequenti sull’installazione di telecamere, dopo le novità introdotte dal Regolamento 2016/679.

Nell’installare le telecamere per la videosorveglianza è necessario rispettare il “principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.”

La tutela dei dati è importante, non tuttavia è necessario richiedere la preventiva autorizzazione del Garante privacy. In base al principio di responsabilizzazione è il titolare del trattamento che deve valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenendo conto del contesto, delle finalità dello stesso e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Costui inoltre deve valutare se sono presenti i presupposti necessari per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare a trattarli.

La valutazione di impatto ambientale è richiesta quando sussiste la presenza di un rischio elevato per le persone fisiche, perché ad esempio vengono impiegati sistemi integrati o intelligenti, capaci di analizzare i comportamenti ed elaborarli. La valutazione di impatto è sempre richiesta “in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.”

I soggetti che transitano nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere informati del fatto che sono ripresi dalle telecamere, sia quando il titolare del trattamento dati è una persona privata che pubblica.

Detta informativa può essere fornita con un semplice cartello, che deve essere collocato prima dell’ingresso alla zona video sorvegliata, in modo che il soggetto, se vuole, può evitare di essere ripreso o adeguare il proprio comportamento. L’informativa deve infine rinviare “al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo.”

I dati devono essere conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità previste. Spetta al titolare stabilire i termini di durata “tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche” a meno che non sia la legge a stabilire in casi determinati i tempi massimi di conservazione. Più lungo è il tempo della conservazione, soprattutto se superiore a 72 ore, tanto più argomentata deve essere l’analisi della legittimità dello scopo e della conservazione.

In ogni caso, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero esser cancellati dopo pochi giorni, se possibile ricorrendo a meccanismi automatici.

E’ possibile comunque prolungare la durata della conservazione se richiesto dall’autorità giudiziaria o dalle Forze di Polizia se i dati sono necessari ad un’indagine in corso.
Al condominio è dedicata espressamente la faq n. 11, secondo cui per installare le telecamere occorre rispettare le seguenti regole:

  • per installarle serve la deliberazione dell’assemblea con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti;
  • la loro presenza deve essere segnalata dalla presenza di cartelli;
  • le immagini devono essere conservate per un periodo limitato (in genere non superiore ai 7 giorni).

I datori di lavoro pubblici e privati possono installare sistemi di videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.

I privati possono installare sistemi di videosorveglianza per monitorare la propria proprietà, ma l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato agli spazi di propria ed esclusiva pertinenza. Non possono essere riprese aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale, e parti comuni delle autorimesse, zone di pertinenza di soggetti terzi, aree pubbliche o di pubblico passaggio.

L’installazione di telecamere all’interno delle abitazioni private non è disciplinata dal Regolamento, ma se nell’abitazione sono presenti lavoratori domestici questi devono essere informati dal datore di lavoro. In ogni caso sono vietate le installazioni lesive della dignità della persona, i dati devono essere protetti, soprattutto se le telecamere sono connesse a Internet. I dati raccolti infine non si possono diffondere.

I Comuni possono utilizzare le telecamere per controllare le discariche di sostanze pericolose e le “eco piazzole” solo se non è possibile ricorrere a sistemi alternativi e comunque nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Occorre inoltre informare i soggetti che possono essere ripresi, anche con un cartello che deve rimandare al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento.

E’ possibile utilizzare le videoriprese per ricavare categorie particolari di dati e il trattamento è consentito solo se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento. Un esempio è quello dell’ospedale che installa le telecamere per monitorare le condizioni di salute di un paziente. In questo caso occorre ridurre al minimo il rischio di acquisire immagini in grado di rivelare dati sensibili. Il trattamento di dati particolari richiede una vigilanza rafforzata e continua di alcuni obblighi come l’elevato livello di sicurezza e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, se necessaria.

I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti le violazioni del codice della strada devono essere obbligatoriamente segnalate da un cartello/informativa e il sistema di rilevamento non deve riprendere o comunque deve mascherare il soggetto alla guida, i passeggeri e i pedoni. Queste immagini non devono essere inviate al proprietario del veicolo, ma costui deve fare domanda di accesso agli atti o chiederne copia.

La normativa in materia di protezione dati non si applica nei seguenti casi:

  • trattamento di dati che non consentono d’identificare le persone, direttamente o indirettamente (riprese ad alta quota con l’uso di droni);
  • fotocamere false o spente perché non c’è trattamento di dati personali anche se in ambito lavorativo sono valide le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970;
  • videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio se costruite o regolate in modo da non raccogliere dati riferibili a persone fisiche (targhe o altri elementi con i quali è possibile identificare un passante).
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