Il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso di alcuni colleghi della capitale che chiedevano di poter usufruire del ticket restaurant in sostituzione delle convenzioni stipulate dall’Amministrazione, ha motivato la sentenza sostenendo che
“in base alla lettura e all’interpretazione letterale della legge, quando non sia possibile provvedere con mense della P.S. non è fissato un ordine di priorità ma sono poste sullo stesso livello le due soluzioni alternative (convenzione o buono pasto). Dunque qualunque tentativo, che sembra invero solo abbozzato dall’Amministrazione nella nota di replica all’ordine istruttorio della Sezione, di creare artificiosamente una scala di priorità tra le due soluzioni non gode di supporto normativo.
……omissis…….
Ed in ogni caso il presupposto normativo che legittima la convenzione o il buono pasto è esattamente identico: id est se vi fossero mense agevolmente raggiungibili nelle vicinanze sarebbe illegittima tanto l’erogazione dei buoni pasto quanto la convenzione”
Sulla scorta di tale principio la Segreteria Nazionale del Siulp è già intervenuta presso il Dipartimento per chiedere di estendere l’applicazione di tale principio come criterio generale per altre situazioni analoghe.