Trasferimenti: anche se il dipendente della P.s. viene trasferito nell’ambito della stessa città, il provvedimento deve essere motivato. Il trasferimento di un appartenente della P.S., anche nell’ambito della stessa città, sostiene il Consiglio, non si differenzia da un comune provvedimento amministrativo, così che, anche per esso, valgono i principi relativi all’obbligo di motivazione. Il fatto che venissero indicate generiche “esigenze di servizio”, non è sufficiente a motivare il provvedimento, in quanto sarebbe stato necessario dare contezza, con formula non stereotipa, dei motivi di servizio per i quali il provvedimento era stato adottato.
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 2741/06 del 7.02.2006 – dep. 16.05.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2741/2006
Reg.Dec.
N. 6570 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6570/01, proposto da:
Sig…………………., rappresentato e difeso dagli avv. ………………………, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via di ………………………;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, 4 maggio 2001, n. 696;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti;
vista l’ordinanza della sezione IV di questo Consiglio 31 luglio 2001, n. 4707, con cui è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il consigliere Carmine Volpe e udito l’avv. dello Stato G. Aiello per l’appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dal Sig……………., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, avverso il provvedimento del capo della Polizia di Stato, notificato il 21 dicembre 1998, con cui lo stesso era stato trasferito dalla sezione della Polizia stradale di ……………… alla Questura della stessa città, a decorrere dal 21 dicembre 1998.
Il primo giudice ha ritenuto che:
a) si tratti di ordini, i quali non sono di per sé soggetti a uno specifico obbligo di motivazione;
b) nella specie, si sia in presenza di un trasferimento interno, ossia da un ufficio all’altro della stessa città; il che rientra nei normali poteri organizzativi dell’amministrazione e non necessita di alcuna specifica motivazione;
c) non fosse necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto le esigenze di servizio costituiscono di per sé una situazione di urgenza obiettiva e poiché l’interessato non avrebbe potuto dare alcun apporto a esigenze di organizzazione dell’amministrazione;
d) i principi sul trasferimento di ufficio, di cui all’art. 32 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, non siano applicabili ai trasferimenti del personale di cui trattasi.
La sentenza viene appellata dal Sig…………. per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del D.P.R. 24 Aprile 1982, n. 335 e dell’art. 32 del d.p.r. n. 3/1957 sotto il profilo della loro errata applicazione, poiché non si potrebbe parlare di ordini, non potendo le forze di Polizia essere assimilate agli appartenenti alle forze armate, e in quanto non vi sarebbe stata alcuna motivazione sulle esigenze di servizio;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, a causa della mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento;
3) eccesso di potere sotto i profili dello sviamento della causa tipica;
4) omissione di motivazione con riguardo alla posizione di dirigente sindacale rivestita dal ricorrente e violazione dell’art. 40 del d.p.r. 8 maggio 1987, n. 266.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.
Entrambe le parti hanno prodotto memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.
Il Ministero dell’interno, con un’ulteriore memoria, ha dedotto che sarebbe venuto meno l’interesse all’appello, dato che il ricorrente, con provvedimento in data 14 marzo 2005, è stato trasferito dalla sezione della Polizia stradale di ………………. alla Questura di …………………. e che il primo giudice, con ordinanza confermata in appello, ha respinto la domanda cautelare avverso l’atto stesso.
L’eccezione è priva di pregio, poiché il provvedimento sopravvenuto non fa venire meno l’interesse dell’appellante a conseguire l’annullamento giurisdizionale del precedente atto, quanto meno con riguardo al periodo in cui lo stesso ha avuto effetto.
Il ricorso in appello è fondato, relativamente alle censure dedotte al primo motivo di appello.
L’atto impugnato, anche se dispone un trasferimento nell’ambito della stessa città, non si differenzia da un comune provvedimento amministrativo. Così che, anche per esso, valgono i principi relativi all’obbligo di motivazione.
Nella specie, a fondamento del provvedimento vengono addotte “esigenze di servizio”, solo tautolgicamente indicate e in alcun modo specificate. Sarebbe stato, invece, necessario dare contezza, con formula non stereotipa, dei motivi di servizio per i quali il provvedimento era stato adottato. Tra l’altro, l’esistenza di esigenze di servizio non si evince nemmeno dagli atti del procedimento.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto, con l’assorbimento delle altre censure dedotte. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato. Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
a) accoglie il ricorso in appello;
b) in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Mario Egidio Schinaia presidente
Sabino Luce consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Luciano Barra Caracciolo consigliere
Lanfranco Balucani consigliere
Presidente
MARIO EGIDIO SCHINAIA
Consigliere Segretario
CARMINE VOLPE GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..16/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA