Trasferimento per assistenza a persone diversamente abili – cessazione effetti

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Il provvedimento di trasferimento ex art. 33 L. 104/1992 viene assunto nell’interesse della persona da assistere non del dipendente che viene trasferito ragion per cui, nel momento in cui vengono meno i presupposti che avevano determinato l’ottenimento dei permessi o del trasferimento, le agevolazioni ottenute vengono immediatamente meno. Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato – sezione II, con la decisione n. 05652 del 8 giugno 2023.

La questione di fatto ha riguardato un dipendente della Polizia di Stato che ha impugnato il provvedimento di riassegnazione all’ufficio di provenienza emesso sulla base del presupposto che lo stesso, essendo venuto meno il presupposto dell’assistenza dei familiari, non aveva maturato l’anzianità necessaria per permanere presso la sede alla quale era stato precedentemente trasferito in virtù dell’art. 33, comma 5, della L. 104/1992.

Invero, secondo l’Amministrazione, il decesso del disabile, aveva fatto venir meno la funzione stessa del provvedimento di trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. 104/1992, e di conseguenza l’Amministrazione era tenuta a revocare il movimento a suo tempo disposto.

Con il ricorso, invece, il dipendente contestava la riassegnazione sostenendo che la stessa sarebbe avvenuta con applicazione illegittimamente retroattiva del comma 7 bis, inserito nell’art. 33 citato dall’art. 24 della legge 183/2010.

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Secondo i Giudici, non sussistono i presupposti per affermare che l’applicazione dell’art. 33 l. 104/1992 nella nuova formulazione che, dal 2010 ha visto l’inserimento del comma 7 bis, avrebbe comportato un’applicazione retroattiva della nuova disposizione non prevista dalle norme transitorie. Invero, il provvedimento ex art. 33 L. 104/1992 viene assunto nell’interesse della persona da assistere non del dipendente che viene trasferito, ragion per cui non vi è un diritto a vedersi applicare la norma nel testo che era vigente al momento del trasferimento.

Il comma 7 bis dispone che nel momento in cui vengono meno i presupposti che avevano determinato l’ottenimento dei permessi o del trasferimento, le agevolazioni ottenute vengono immediatamente meno. Dal momento che tale eventualità si è verificata quando ormai la nuova formulazione dell’art. 33 era in vigore da molto tempo non si vede per quale ragione non dovesse applicarsi anche al dipendente interessato.

Pertanto, la revoca del trasferimento è stata correttamente disposta anche in ossequio al venir meno del presupposto del trasferimento all’atto del decesso del disabile.

La stessa ragione addotta dall’Amministrazione in ordine alla revoca del trasferimento con riassegnazione al reparto di provenienza contribuisce a rendere legittimo il provvedimento poiché il trasferimento nei pressi del luogo di origine in epoca anteriore a quella che competerebbe secondo la programmazione dei trasferimenti annuali posti in essere dall’Amministrazione, è giustificato dalle esigenze di cura del parente disabile, ma non può essere l’occasione per bypassare i tempi di rientro previsti in base all’anzianità di servizio.

Pertanto, quando viene meno la ragione del trasferimento ex L. 104/1992, l’Amministrazione deve valutare se nel frattempo è maturata l’anzianità che consente di trasferire il dipendente presso la sede in cui è stato inviato. Laddove questa verifica dia esito negativo, come è avvenuto nel caso di specie, il rientro nella sede originaria è del tutto legittimo perché, diversamente, sarebbe ingiustamente penalizzato un collega più anziano, che abbia maturato il periodo previsto per ottenere il trasferimento con la pianificazione annuale e che troverebbe il posto non vacante.

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