Trasferimento per incompatibilità ambientale: la natura discrezionale impone una adeguata e congrua motivazione. Così ha deciso il Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza in epigrafe -nel confermare una sentenza di primo grado di annullamento del provvedimento di trasferimento a carico di un appartenente alla Ps -ha sentenziato che “la natura ampiamente discrezionale dell’atto cui si collega l’ allontanamento dall’ufficio impone all’Amministrazione un’adeguata e congrua motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente”
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 2824/09 del 10 febbraio 2009 – dep. 7/05/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2824/2009
Reg.Dec.
N. 177 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Xyxyx, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti ……, con domicilio eletto in Roma, …………….;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sez. I^, n. 1092/2003 del 20.08.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Xyxyx;
Viste le memorie prodotte dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito l’avv. dello Stato Maddalo e l’avv. ………;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con decreto del 03.04.1998, a firma del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, era disposto, ai sensi dell’ art. 55, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 335/1982, il trasferimento del vice ispettore della Polizia di Stato Xyxyx dall’ Ufficio polizia di frontiera marittima ed aerea di ….. alla Questura di …… per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale.
A motivazione del trasferimento era fatto rinvio a nota del Servizio aereo e marittimo della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale del 25.02.1998 che, con richiamo ad un utilizzo improprio da parte del XYXYX della pistola di ordinanza durante il servizio in mare su motovedetta a tre miglia dalla costa (esplosione di due colpi al fine di verificare la funzionalità dell’ arma, senza preavviso e generando panico fra i componenti dell’ equipaggio), rilevava l’ inaffidabilità del XYXYX per lo svolgimento dei compiti di istituto che, per la loro delicatezza e peculiarità, richiedono senso di responsabilità nell’ esercizio del comando di unità navale, unitamente ad un indiscusso rapporto di fiducia con il personale addetto.
Con successiva determinazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del 21.05.1998 era disposta la revoca della qualifica operativa professionale di “comandante di unità navale per la navigazione costiera”.
Avverso detti provvedimenti il XYXYX proponeva distinti ricorsi avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna denunciando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, accoglieva entrambi i ricorsi rilevando in particolare:
– quanto al provvedimento di trasferimento del 03.04.1998 l’ inidoneità dei fatti ascritti – ancorché suscettibili di sanzione disciplinare, poi in concreto inflitta con la misura pecuniaria della riduzione dello stipendio – ad integrare i presupposti del mutamento della sede di servizio per incompatibilità ambientale, in ogni caso non esternati nel decreto impugnato;
– quanto alla revoca della qualifica operativa professionale di “comandante di unità navale per la navigazione costiera” l’ assenza di ogni motivazione giustificativa della “deminutio” della posizione di “status” del dipendente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ interno ed ha confutato le conclusioni del T.A.R. sottolineando la legittimità dei provvedimenti adottati.
Il vice ispettore XYXYX si è costituito in giudizio ed ha contrastato i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza gravata.
All’ udienza del 10 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è da respingere.
La giurisprudenza amministrativa in ripetuti arresti – premessa la non riconducibilità del trasferimento per incompatibilità ambientale all’ esercizio della potestà disciplinare – ha individuato le condizioni e presupposti in cui esso può intervenire e che si identificano:
– in fatti e/o comportamenti anche nella vita privata che violino i principi dell’onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il prestigio e l’ immagine esterna dell’ ufficio;
– in una condotta all’ interno dell’ ufficio che nella sua sistematicità e reiterazione pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza nella sede;
– in situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l’ ambiente di lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del dipendente nella sede di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla funzionalità dell’ ufficio.
In siffatte ipotesi la natura ampiamente discrezionale dell’ atto cui si collega l’ allontanamento dall’ ufficio impone all’ Amministrazione un’adeguata e congrua motivazione sull’ esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ ufficio, sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal dipendente (cfr. “ex multis” Cons. St, Sez. IV^, n. 3026 del 31.05.2003; n. 4256 del 02.08.2000; Sez. VI^, n. 865 del 22.05.1998).
Il T.A.R., nel disporre l’ annullamento del trasferimento, ha correttamente posto in rilievo che, con riguardo a siffatte evenienze, nulla si rinviene nelle motivazione del provvedimento impugnato, che fa richiamo ad un singolo comportamento in servizio dell’ odierno appellato (negligenza nell’ uso dell’ arma di ordinanza) – poi sanzionato con la misura disciplinare della riduzione dello stipendio di 5/30 per una mensilità – per di più circoscritto nei suoi effetti all’ interno della struttura di applicazione (motovedetta in navigazione in mare aperto), senza riflessi sull’ immagine esterna dell’ ufficio e tantomeno introduttivo di una stabile compromissione dei rapporti con gli altri dipendenti addetti al servizio.
In tale contesto non ricorrono le condizioni che possano giustificare l’ allontanamento della sede per incompatibilità ambientale, istituto che, come in precedenza posto in rilievo, rinviene la sua “ratio” in esigenze di garanzia del buon andamento e della stessa immagine esterna dell’ ufficio complessivamente considerato, che verrebbero ad essere compromessi dalla presenza nella sede del destinatario del trasferimento, restando precluso ogni suo proficuo utilizzo nell’ ambito dell’ assetto organizzativo dell’ ufficio stesso. Soccorre, invece, in presenza di una singola violazione degli obblighi di servizio, l’ esercizio della potestà disciplinare che, in funzione afflittiva e di emenda, è garante e ripristinatoria del corretto adempimento dei compiti di istituto.
2.1). Quanto alla revoca della qualifica di “comandante di unità navale per la navigazione costiera” rivestita dal XYXYX il Ministero istante sottolinea il rapporto di consequenzialità di detta determinazione in relazione al trasferimento ad incarico diverso da quello tipico dell’ attività di navigazione. Una volta, pertanto, riconosciuta l’ illegittimità dell’ atto presupposto essa si riflette in via su quello che in esso trova il suo unico antecedente logico e procedimentale e correttamente il T.A.R. anche di detto atto ha disposto l’ annullamento.
L’ appello va, quindi, respinto.
Spese ed onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3000,00 (tremila/00) in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 3000,00 (tremila/00) in favore del signor Xyxyx.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2009, con l’intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere rel. ed est.
Presidente
GIUSEPPE BARBAGALLO
Consigliere Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO ANDREA SABATINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/05/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Direttore della Segreteria