Trattamento economico di missione -Chiarimenti

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In risposta al quesito posto da questa O.S. relativamente al trattamento economico di missione ed in particolare se detto trattamento economico possa essere corrisposto anche agli operatori di polizia nominati consulenti tecnici d’ufficio e successivamente citati dalla A.G. in ragione delle capacità tecnico-professionali possedute ed esercitate nell’ Amministrazione,  la Direzione Centrale per Ie Risorse Umane, ha rappresentato che in merito alia citazione del personale della Polizia di Stato in procedimenti civili, penali o amministrativi, anche su richiesta delle parti private, che “l’Ufficio di appartenenza deve considerare il dipendente in servizio, con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di tnissione, qualora l’attività di testimonianza consegua a fatti connessi all’espletamento del servizio stesso e all’assolvimento di obblighi istituzionali”.
Detta disposizione, non sembra potersi estendere al personale nominato consulente tecnico in occasione delle citazioni da parte dell’A.G., trattandosi di attività non conseguente a fatti connessi all’espletamento del servizio stesso o all’assolvimento di obblighi istituzionali.
E’ stato, inoltre, precisato che gli incarichi peritali e Ie consulenze tecniche a titolo oneroso, nonché i relativi adempimenti processuali, devono essere espletati compatibilmente aile esigenze di servizio, fuori dall’orario dell’ufficio e liberi dal servizio.
Per tali incarichi restano confermati gli adempimenti previsti dall’art, 53 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, nonché Ie disposizioni impartite dalla citata Direzione Centrale relativamente alia compilazione della scheda di rilevazione degli incarichi.
 
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