Sezioni p.g.: il trasferimento presso una Sezione di p.g. ha natura autoritativa e giustifica il trattamento economico della L.100/87. Il Consiglio di Stato ha, infatti, condiviso la natura autoritativa, cioè non a domanda, della movimentazione di un dipendente presso una sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica riconoscendo, pertanto, il diritto al trattamento economico ex art. 100/87. (vd. anche Cons. di Stato, IV, nr. 2247/2006)
Cons. Stato, sez. IV, sent. nr. 983/06 del 13.12.2005 – dep. 1.03.2006
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.983/2006
Reg. Dec.
N. 4696 Reg. Ric.
Anno 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4696 dell’anno 2004, proposto da Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n. 12, Roma,
contro
il Sig……………. rappresentato e difeso dall’avv. ……………. con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via ………….(studio dell’avv. ………..),
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari, sez. I^, del 4 dicembre 2003 n.4420;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
data per letta alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 la relazione del Cons. Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l’Avvocato dello Stato Coaccioli e l’avv. ……………su delega dell’avv. …………………….
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Sig…………….., è stato trasferito presso una sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica ed a seguito di ciò ha chiesto all’Amministrazione il riconoscimento del trattamento economico ex art. 100/87, che tuttavia gli veniva negato.
Ciò induceva il graduato ha presentare ricorso al T.A.R. della Puglia che, con la sentenza riportata in epigrafe, riconosceva il diritto a percepire l’indennità richiesta e quindi condannava l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per detto titolo.
Avverso tale pronuncia propone appello l’Amministrazione, richiedendone l’annullamento sulla considerazione che il trasferimento del detto graduato è avvenuto “a domanda”, come è stato confermato dalla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 3, comma 74, della l. n. 350 del 23 dicembre 2003.
Parte appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, invocando, anche e più diffusamente,nella successiva memoria difensiva, l’orientamento di questa Sezione in merito alla questione controversa, e sostenendo che le conclusioni raggiunte al riguardo non possono essere compromesse dall’anzidetta norma interpretativa.
All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Si discute del diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 1, co. 1, della legge 10 marzo 1987 n. 100 da sottufficiale trasferito alla Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica (presso il Tribunale di Bari).
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso di primo grado con l’argomento, che questa Sezione ha già più volte condiviso, mediante il quale si giunge a stabilire la natura autoritativa, cioè non a domanda, della suddetta movimentazione, ricavata sulla base delle norme che ne hanno disciplinato le modalità, per le quali emerge la sua preminente finalità di pubblico interesse (Sez. IV n. 872 del 2005; n. 2990 del 2005), in ragione del suo collegamento con l’avvio della riforma introdotta dalle nuove norme del c.p.p., di cui al Decreto legislativo 28 Luglio 1989, n. 271.
E senza che sia a ciò d’ostacolo la norma d’interpretazione autentica invocata dall’Amministrazione (articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n.350), secondo cui “l’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al Decreto legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è da considerarsi ai fini dell’applicazione della legge 100/87, come domanda di trasferimento di sede”.
Ciò detto rispetto all’an della domanda di primo grado, va aggiunto che il medesimo primo giudice ha, in ordine al ricorso esaminato, diversamente opinato in merito al quantum dell’indennità spettante, affermando che in forza dell’art. 1, co. 36, l. 28 dicembre 1995 n. 5498 subentrata alla legge n. 100/87, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica” a decorrere dal 1 gennaio 1996, “l’indennità continuativa di missione è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo” e non nella misura intera per il primo anno e nella misura ridotta alla metà per il secondo anno.
E neppure è stata considerata nel giudizio di primo grado, la diversa misura dell’indennità spettante, indicata dall’art. 1, comma 1, l. 29.03.2001, n. 86.
L’Amministrazione con l’appello proposto si è a sua volta soffermata esclusivamente sull’aspetto relativo alla (non) spettanza dell’indennità detta ricavandola dal carattere non autoritativo, cioè a domanda, del trasferimento in parola, spendendo, a conferma della tesi sviluppata, l’argomento desumibile dalla norma d’interpretazione autentica già citata, al quale la parte appellata si è peraltro risolutamente opposta con argomenti condivisibili
Anche sotto quest’ultimo profilo, come già accennato, la Sezione non ritiene, invero, di doversi discostarsi dal proprio, peraltro recente, orientamento. Anche la norma interpretativa, infatti, a sua volta va interpretata in senso conforme al dettato costituzionale e, quindi, non può trovare applicazione, quando sia innovativa per i fatti precedenti la sua entrata in vigore (quali sono quelli per cui è causa), pena la sua incostituzionalità: infatti, deve essere ricordato che: a) affinché una norma interpretativa, retroattiva, possa essere considerata costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti un’opzione ermeneutica non desumibili dall’ordinaria esegesi della stessa (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2002, n. 3612); b) l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza dell’illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre 2000, n.525)” (v. sentenze citate).
In forza di tutto quanto sopra considerato, l’appello deve essere respinto, potendo tuttavia disporsi la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza della Puglia sede di Bari, sez. I^, del 4 dicembre 2003 n. 4420, lo respinge.
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:
Lucio Venturini Presidente
Marinella Dedi Rulli Consigliere
Vito Poli Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Sandro Aureli Consigliere, est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Lucio Venturini
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
1 marzo 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao