Trattamento economico: no alla computabilità per il funzionario di P.s. del servizio reso nelle FF.AA. per l’attribuzione beneficio ex art. 43, co. 22, L. 121/81 – Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 857/06 del 04.11.2005

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Trattamento economico: no alla computabilità per il funzionario di P.s. del servizio reso nelle FF.AA. per l’attribuzione beneficio ex art. 43, co. 22, L. 121/81. Il Consiglio di Stato ha, infatti, sostenuto che la c.d. “omogeneizzazione” degli appartenenti alle FF.AA., sotto il profilo del trattamento economico, non implica la computabilità, per un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, del servizio reso nelle forze armate ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’art. 43, comma 22, della legge 1 aprile 1981, n.121, secondo cui “ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente”. Ciò è impedito dalla diversità funzionale dei rispettivi servizi, ribadita dalle disposizioni dei distinti ordinamenti in rilievo, che si incentrano sulla diversità normativa dei fini istituzionali, rispettivamente, della difesa militare e del mantenimento della pubblica sicurezza.

  

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 857/06 del 04.11.2005 – dep. 28.02.2006

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.857/2006

Reg.Dec.

N. 8969 Reg.Ric.

ANNO 1998

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Sig…………………. rappresentato e difeso dall’avv. ………………. e dall’avv. ……………., presso il secondo è elettivamente domiciliato in Roma, via ………………….;

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione di Catanzaro – n. 410 del 19 maggio 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2005 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l’avv. ……………….. e l’avv. dello Stato Nicoli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe il Tar della Calabria ha respinto il ricorso proposto dal Sig…………, vice questore aggiunto, per l’accertamento del diritto al trattamento economico di cui all’art.43, comma 22, della legge 1 aprile 1981, n.121, con il computo, come anzianità utile, del servizio svolto presso l’Esercito in qualità di allievo ufficiale e, poi, di ufficiale in servizio permanente effettivo. Riteneva il Tar che tale periodo di servizio non fosse assimilabile allo svolgimento dello speciale compito affidato alle c.d. forze armate di Polizia, per la difesa delle istituzioni democratiche e dell’ordine pubblico, assunto solo in via secondaria e occasionale dalle restanti forze armate, ed escludendosi perciò il contrasto dell’art.43 cit. con l’art.3 Cost. ed anche con l’art.36 Cost, avendosi riguardo ad un trattamento economico riservato ad uno specifico settore, quello del personale addetto a compiti di sicurezza pubblica. Non era invece prevista l’interscambiabilità settoriale- pur avendo la legge 3 agosto 1990, n.231, stabilito l’omogeneizzazione stipendiale tra il personale militare e le forze militari di polizia- nel senso che il trattamento economico dei militari ed equiparati addetti a compiti di pubblica sicurezza fosse definibile ricomprendendo il servizio svolto presso altre forze armate.

Appella l’interessato deducendo:

1- Erroneità della sentenza impugnata.

L’art.43 pone come condizione solo l’espletamento di 15 anni di servizio senza demerito su un posto di ruolo organico e non dice che il beneficio è accordato a condizione che il servizio senza demerito sia stato prestato nel numero dei posti in una determinata amministrazione. Il Tar non ha considerato che, introdotto dalla l.231\90 e dal d.l. 379\87, il principio della omogeneizzazione tra ufficiali delle FF.AA. con le forze militari di polizia, in caso di transizione o interscambio di personale tra amministrazione rese così omogenee è rilevante, ai fini del trattamento economico, il cumulo dei servizi prestati.

Motivazione insufficiente e contraddittoria

La predetta omogeneizzazione di tutti i corpi armati dello Stato, estendendo anche all’esercito i benefici economici previsti per le forze di polizia, si è accompagnata all’assimilazione dei profili funzionali. Si pensi all’art.1 della l.382\778 che affida all’esercito compiti di polizia alla luce dell’art.11 Cost., e alla l.773\31, art.217, che consente al Ministro dell’interno di impiegare le FF.AA. per motivi di ordine pubblico.

L’appellante sottolinea anche che, sotto il profilo dell’addestramento e dell’istruzione, vi sono varie discipline comuni tra ufficiali dell’esercito e funzionari di polizia, ad es. armi, esplosivi, diritto internazionale, lingue straniere, difesa personale, addestramento formale ed altre. L’art. 3 della l.958\86, poi, prevede una corsia preferenziale di arruolamento nei corpi di polizia per coloro che abbiano prestato servizio nell’esercito in qualità di volontari a ferma triennale o comunque prolungata. Tutto ciò inficia l’affermazione della sentenza che, nemmeno a livello di principi, sarebbe prevista la “interscambiabilità settoriale” dei diversi servizi prestati ai fini del trattamento economico, rendendo cumulabile il servizio prestato in settori diversi con quello nel ruolo di appartenenza.

Si è costituita l’amministrazione sostenendo l’infondatezza dell’appello.

DIRITTO

Va anzitutto precisato che il caso che ci occupa non concerne l’“omogeneizzazione” degli appartenenti alle FF.AA., sotto il profilo del trattamento economico, con il personale militare e civile delle c.d. forze armate di polizia, bensì il diverso caso di una “transitabilità” del servizio in precedenza prestato presso le FF.AA., in qualità di allievo ufficiale e di ufficiale s.p.e., nel computo dell’anzianità utile, ad un funzionario di polizia, per l’attribuzione del trattamento economico previsto dall’art. 43, comma 22, della legge 1 aprile 1981, n.121.

La detta “omogeneizzazione” è stata disposta in via legislativa, con riferimento al livello retributivo di cui al citato art. 43, dapprima nei confronti dei corpi militari di polizia (l.20 marzo 1984, n.34), e poi estesa a tutte le Forze armate non rientranti nel comparto delle forze di polizia in senso proprio ( art.1 d.l. 16 settembre 1987 n.379 e art.5 l. 8 agosto 1990, n.231, che parlano di omogeneizzazione stipendiale, senza riferimento all’art.43 ma agganciandosi ad importi a corrispondenti).

L’omogeneizzazione medesima, però, non implica la computabilità, per un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, del servizio reso nelle forze armate ai fini dell’attribuzione del beneficio dell’art.43, perché opera determinando (proprio attraverso la tecnica di norme speciali di “ratio” differenziata) dei piani paralleli, in cui ogni servizio rileva all’interno del corpo di appartenenza.

L’anzianità maturata ai fini del diverso beneficio previsto dalle norme speciali dettate per le FF.AA, dunque, non è elemento della fattispecie prevista dall’art.43 cit., in termini di validità per giungere alla maturazione dei previsti 15 anni di anzianità di servizio.

Ciò è impedito, nella sostanza, dalla diversità funzionale dei rispettivi servizi, ribadita dalle disposizioni dei distinti ordinamenti in rilievo, che si incentrano sulla diversità normativa dei fini istituzionali, rispettivamente, della difesa militare e del mantenimento della pubblica sicurezza.

La presenza di norme che, in via eccezionale, consentono l’utilizzazione delle FF.AA per compiti di ordine pubblico, non sposta la linea di confine tra i due ordinamenti considerati, ed anzi la conferma proprio per la stretta specialità delle disposizioni stesse, (si pensi all’art.1 della l.382\778 che affida all’esercito compiti di polizia alla luce dell’art.11 Cost., e alla l.773\31, art.217, che consente al Ministro dell’interno di impiegare le FF.AA. per motivi di ordine pubblico), le quali configurano, come rilevato dal Tar, tratti funzionali secondari ed occasionali (come pure, circoscritti e non caratterizzanti, si configurano gli elementi naturalmente comuni dei rispettivi addestramenti).

Ne discende che la non transitabilità agisce in tutti e due i sensi, sia nell’impedire che il servizio nell’Esercito rilevi ai fini del beneficio dell’art. 43 in parola, per chi sia successivamente transitato nei ruoli della Polizia di Stato, sia per l’eventuale ipotesi opposta, ferma restando la vigenza della diversa “omogeneizzazione” stipendiale, che deriva da espresse scelte del legislatore e implica però, in linea di principio, una continuità di servizio all’interno dello stesso ruolo. La diversità dell’elemento funzionale così descritta, esclude altresì che si possa sospettare la violazione di principi costituzionali ai sensi degli artt.3 e 36 della Costituzione.

Da quanto premesso discende la reiezione dell’appello. Giusti motivi consigliano di compensare le spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere Est.

Giuseppe MINICONE Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere Segretario

LUCIANO BARRA CARACCIOLO GIOVANNI CECI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il…28/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

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