Tutela legale e profili di coordinamento con la contrattazione collettiva nazionale

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Articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 — problematiche di coordinamento con la contrattazione collettiva Nazionale

Con il decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla tutela legale del personale della Polizia di Stato.

In particolare, l’articolo 22 comma 1 del citato decreto prevede che: “a decorrere dall’anno 2025, fermo restando quanto prevfstO dall’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall’articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o mflitare di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai fìgli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puó essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell’fnteressato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legalf, SOlva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell’ufficiale o agente a titolo di dolo”.

Il comma 2 della sopra citata disposizione normativa riguarda sostanzialmente la possibilità di rivalsa che viene esclusa in molteplici casi di assoluzione, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.

Nel decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 non si rinviene alcuna norma di coordinamento con la previgente normativa contrattuale in materia di tutela legale sicché, in mancanza di un espresso riferimento abrogativo non sembrano esserci motivi per non ritenere tuttora vigente l’articolo 12 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 (Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – triennio normativo ed economico 2016- 2018), il quale prevede la possibilità di corrispondere una anticipazione che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente 1’importo di euro 5.000,00, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Amministrazione di appartenenza e salvo rivalsa se, al termine del procedimento, viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Il menzionato articolo 12 nel recepire accordi sindacali è frutto dell’autonomia negoziale, e il suo finanziamento rinviene dai fondi della contrattazione collettiva di settore.

Su di esso nel corso della sua applicazione si è già formata una rilevante base giurisprudenziale di riferimento, ragion per cui appare evidente l’esigenza di risolvere le problematiche interpretative prospettate per stabilire, per quanto possibile, un coerente rapporto tra normazione legislativa e contrattazione collettiva con la precisazione che, nel nostro caso, non vi è un contrasto ma una concorrenza di norme con lo stesso oggetto di tutela.

Dall’esame delle due disposizioni, peraltro, si coglie già una sostanziale differenza, nel senso che l’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 ha una più ampia platea di beneficiari annoverando, accanto agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, anche il coniuge, il convivente di fatto e i fìgli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti.

Pertanto, alla luce del contenuto delle due disposizioni e attesa la mancanza di una espressa previsione di alternatività, la prima domanda che ci poniamo è se il dipendente possa avvalersi di entrambe le norme per chiedere e eventualmente ottenere sia la somma prevista dall’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, che la “anticipazione” di cui al1’articolo 12 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39.

In secondo luogo, ci chiediamo quali siano le modalità con cui debba essere prodotta l’istanza per avvalersi della previsione di cui all’articolo 22 del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, come e a chi debba essere indirizzata e quale sia l’articolazione del relativo procedimento amministrativo, nella sua fase istruttoria e decisionale, non essendo irrilevante l’attribuzione del potere decisorio in un contesto nel quale il numero di istanze presentate deve fare i conti con il limite delle risorse economiche assegnate dalla norma.

Infine, appare assolutamente necessaria l’individuazione dei solidi criteri di riferimento (ordine cronologico? Gravità del reato?) per assicurare il rispetto del principio di trasparenza amministrativa nell’istruttoria delle pratiche

Per le ragioni che precedono, riteniamo opportuno un urgente confronto con le organizzazioni sindacali, per addivenire all’emanazione di direttive applicative, sulla materia oggetto della presente, da formalizzare successivamente anche attraverso una circolare esplicativa.

Conoscendo la sensibilità circa le questioni attinenti alla tutela e alla salvaguardia dei diritti del personale, si resta in attesa di un urgente, cortese riscontro, cogliendo l’occasione per inviare cordialissimi saluti.

Il Segretario Generale

Felice Romano

c.a. pref. forgione_problematiche di coordinamento con la contratt. coll. naz.

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