Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. in data 8 giugno 2021:
“In data 9 dicembre 2020 (allegato 1) la Segreteria provinciale del SIULP di Parma, nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. 626/94 così come modificato ed integrato dalla Legge 81/2008, ai sensi dell’art. 24 dell’A.N.Q. del 15/05/00 e art. 23 dell’A.N.Q. del 31/07/09, chiedeva al Compartimento Polizia Stradale di Bologna la collocazione in permesso sindacale per l’effettuazione di attività RLS delegate, di un dipendente in servizio presso la Polizia Stradale di Piacenza.
Il citato Compartimento non dava corso alla richiesta di permesso ritenendo (allegato 2) non delegabile la funzione di RLS a un dipendente appartenente a provincia diversa da quella nel cui ambito territoriale debbano svolgersi le attività di cui all’art. 50 del D. Lgs 81/2008.
La nota del Dipartimento della Polizia Stradale di Bologna definisce la richiesta della Segreteria provinciale del Siulp di Parma “non aderente appieno alla circolare n. 559/LEG/503.031,626 ter del 10 giugno 1997”.
Al riguardo, considerato che l’attività di RLS, in attesa dell’emanazione di appositi decreti o dell’intervento della contrattazione collettiva, è delegata in regime giuridico straordinario alle Segreterie Provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi, non si comprende quale principio giuridico permetta al datore di lavoro di stabilire limiti alla facoltà della struttura sindacale di individuare il soggetto cui delegare le funzioni che interessano.
Invero, essendo pacifica la facoltà del rappresentante legale della struttura sindacale di delegare volta per volta per le funzioni di RLS, appare assolutamente inconferente e priva di qualsiasi pregio giuridico, il giudizio di “non piena aderenza regolamentare” espresso in relazione alla designazione effettuata dalla Segreteria provinciale di Parma e alla conseguente richiesta di permesso sindacale.
Peraltro, sembra appena il caso di ricordare che in armonia con il vigente testo dell’articolo 83 della legge 121/1981, i sindacati di Polizia possono essere rappresentati anche da personale in congedo e che l’attività di RLS rientra nel novero delle attività sindacali.
Infine, dovrebbe essere ben noto come la normativa generale in tema di sicurezza sul lavoro preveda espressamente una figura di RLS esterna all’organizzazione aziendale. Si tratta dell’RLST che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 e 49 D.lgs. 81/08, nei casi in cui non si proceda, per vari motivi, all’elezione dell’RLS aziendale.
Il D.lgs. 81/08 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In base all’Accordo Interconfederale del 28/02/2012 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali – RLST sono designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dall’EBITEN anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs.81/08.
Premesso quanto sopra si chiede di voler adottare urgenti iniziative per assicurare l’espletamento delle delicate funzioni di controllo che la legge prevede a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e del responsabile esercizio delle prerogative del datore di lavoro.
Si resta in attesa di cortese riscontro
Cordiali saluti.”