Verbale commissione paritetica del 9 aprile 2008

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TRATTAMENTO DI MISSIONE

L’art. 6 – comma 11 – del D.P.R. 170/07 stabilisce, tra l’altro, che l’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre alle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di 110 euro, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente.

L’O.S. richiedente mira ad ottenere un’interpretazione della norma nel senso che in tale caso, qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore previste, il dipendente ha diritto alla liquidazione della missione in “forma ordinaria”.

Decisione

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La Commissione ritiene opportuno rimarcare l’attenzione degli uffici territoriali sulla possibilità di liquidare la missione “in forma ordinaria” qualora, dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’indennità forfetaria, la missione per causa non dipendente dalla volontà dell’interessato, non raggiunga le 24 ore complete di servizio.

Approvata all’unanimità


 

CONGEDO ORDINARIO

L’articolo 11 dei D.P.R. 170/07 ha, tra l’altro, chiarito che ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo spettante al personale con oltre 15 e 25 anni di servizio, si considera anche il servizio prestato presso le Forze Armate, nonché quello prestato presso il soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Le OO.SS. richiedenti ritengono che a tal fine sia considerato utile anche il servizio di leva.

Decisione

La Commissione ritiene di riconoscere il servizio di leva utile al fine della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo di cui al comma 2 dell’art. 14 del D.P.R. 395/95

Approvata all’unanimità


TERAPIE SALVAVITA

L’articolo 13 del D.P.R. 170/07 introduce rilevanti novità in favore del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita ed altre a queste assimilabili. Al comma 2 la disposizione prevede che, per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

L’O.S. richiedente ha, al riguardo, chiesto di chiarire che tale disposizione ha introdotto, non una mera facoltà di richiesta del beneficio in argomento, ma un vero e proprio diritto di ottenere un’articolazione dell’orario di lavoro idonea allo svolgimento delle terapie e delle visite specialistiche.

Decisione 

La Commissione ritiene necessario che nella circolare esplicativa del D.P.R. 170/07, sia chiarito che il dipendente che deve soddisfare le particolari esigenze collegate alle terapie salvavita o alle visite specialistiche di cui all’art. 13 del citato D.P.R. ha la possibilità di chiedere e quindi di ottenere dall’Amministrazione una idonea articolazione del proprio orario di lavoro.

Approvata all’unanimità


TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

L’articolo 14 del D.P.R. 170/07 stabilisce l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti della stessa Amministrazione con figli fino a sei anni d’età. L’orientamento dell’Amministrazione prevede che per potersi avvalere dell’esonero in questione è necessario che l’orario di servizio dei coniugi coincida in modo completo (mattina – pomeriggio – sera). Viceversa non si ha diritto ad accedere al beneficio nell’ipotesi in cui i servizi coincidano in modo parziale o residuale, ovvero qualora l’organizzazione dell’ufficio, in considerazione della tipologia di turni esistenti, non consenta un’effettiva alternanza di impiego tra i coniugi.

L’O.S. richiedente, invece, sostiene che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l’Amministrazione non può far sovrapporre, anche soltanto di un minuto, i rispettivi turni di servizio dei coniugi che hanno chiesto di avvalersi del beneficio in questione.

Decisione

La Commissione, fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, ravvisa la necessità di specificare nella circolare esplicativa del D.P.R. 170/07, che gli uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente (orario flessibile, mobilità interna).

Approvata all’unanimità


INDENNITA’ PER SERVIZI ESTERNI

L’articolo 8 del D.P.R. 170/07 stabilisce che l’indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera. La medesima norma, al comma 2, chiarisce che tale indennità compete in misura doppia solo al personale che, per eccezionali esigenze dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale a giorni alterni, fermo rimanendo il limite massimo di 30 indennità nell’arco del mese. Pertanto, al dipendente che espleta diversi servizi esterni, nella medesima giornata lavorativa, sia in regime di lavoro straordinario, sia a completamento dell’orario d’obbligo deve essere corrisposta l’indennità per servizi esterni in misura unica.

L’O.S. richiedente sostiene che la doppia indennità deve essere corrisposta a tutto il personale che espleti nella stessa giornata due servizi qualificabili come esterni e non solo al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni così come previsto nel comma 2 della norma in esame.

Decisione

La Commissione, analizzata la proposta dell’O.S. richiedente, ha verificato che il tenore della norma non consente l’interpretazione estensiva della richiesta e, pertanto, la doppia indennità deve essere corrisposta solo al personale che espleta servizi articolati a giorni alterni.

Approvata a maggioranza


DIRITTO ALLO STUDIO

Il beneficio del diritto allo studio, previsto dall’art, 78 del D.P.R. 782/1985 (modificato dall’art. 20 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall’art. 22 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164) prevede la concessione di un periodo annuale complessivo di 150 ore da utilizzare per la frequenza di lezioni, ovvero per partecipare agli impegni che la frequenza di un corso comporta, sempre che venga comprovata la necessità di assolvere a tali impegni durante l’orario di servizio.

L’O.s. richiedente ritiene che il beneficio delle 150 ore può essere usufruito in unica soluzione.

Decisione

La Commissione esprime il parere che la fruizione delle 150 ore può avvenire anche in forma cumulativa, fermo restando l’onere di documentazione delle esigenze a carico dell’interessato. Inoltre, l’istituto può essere fruito anche per corsi che si svolgono all’estero, purché con le caratteristiche previste dalla norma. Infine, il diritto di fruire dei 4 giorni immediatamente antecedente all’esame, compete anche nell’ipotesi in cui l’esame sostenuto abbia avuto esito negativo, con possibilità di ulteriore fruizione ai fini della ripetizione della prova

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