Puntare le telecamere di casa verso la strada pubblica è attività normalmente vietata. Il provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali chiarisce che il diritto alla difesa dei propri ambiti domestici non autorizza alla ripresa di ambiti che vanno oltre l’ingresso della propria abitazione e relative pertinenze.
Il caso nasce da una querela presentata da una cittadina che, nel documentare presunti comportamenti molesti della vicina, ha allegato filmati ripresi dal proprio impianto di videosorveglianza. Filmati che, tuttavia, non si limitavano all’ingresso dell’abitazione o alle aree di pertinenza, ma inquadravano anche una porzione di strada comunale.
L’ufficio di polizia procedente ha correttamente trasmesso gli atti al Garante, facendo scattare un’istruttoria specifica sull’impianto.
Al riguardo il Garante ha chiarito e ribadito che la cosiddetta “eccezione domestica” prevista dall’art. 2, par. 2, lett. c), del GDPR opera solo quando le riprese sono rigorosamente confinate all’ambito privato. Appena l’obiettivo oltrepassa il cancello, il portone o il confine della proprietà, e intercetta una strada, un marciapiede, un’area di transito, il trattamento entra a pieno titolo nel perimetro della normativa europea sulla protezione dei dati personali. La citata Autorità ha richiamato, ancora una volta, la sentenza Ryneš della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-212/13), che da oltre dieci anni costituisce un punto fermo: la videosorveglianza privata che riprende spazi pubblici non è un fatto personale, ma un trattamento di dati soggetto a tutte le regole del GDPR. Informativa, base giuridica, minimizzazione, proporzionalità, limitazione delle finalità. Tutti obblighi che il cittadino medio ignora, salvo poi invocarli quando si trova dall’altra parte della telecamera. Nel caso esaminato, il Garante riconosce che la titolare era effettivamente parte offesa in un procedimento per atti persecutori.
Ma precisa altresì che neppure la legittima esigenza di difesa personale giustifica automaticamente la trasformazione di un impianto privato in un presidio di controllo sulla viabilità pubblica. Se l’accesso all’abitazione è ampio, se l’area privata consente già un monitoraggio adeguato, non esiste alcuna ragione giuridicamente sostenibile per spingersi fino alla strada. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione degli articoli 5, 6 e 13 del GDPR. Mancanza di una base giuridica valida, violazione del principio di minimizzazione, carenze sul piano della trasparenza informativa.
Ricordiamo che, in questi casi, la successiva collaborazione dell’interessato che modifichi l’orientamento delle telecamere e limiti le riprese alle pertinenze può evitare la sanzione pecuniaria, portando a un semplice ammonimento.



