216° Corso di formazione Allievi Agenti. Periodo di applicazione pratica (1 luglio – 19 agosto 2022)

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216° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Periodo di applicazione pratica (1 luglio – 19 agosto 2022).

Il 216° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ha avuto inizio il 20 dicembre 2021 presso l’Istituto per ispettori di Nettuno, l’Istituto per sovrintendenti di Spoleto, il Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, il Centro addestramento istruzione professionale di Abbasanta, la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, la Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia e le Scuole allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza e Vibo Valentia.

Il corso, della durata complessiva di otto mesi, si articola in due periodi: il primo, dal 20 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 caratterizzato da segmenti di formazione a distanza e in regime di residenzialità, finalizzato alla nomina ad agente in prova ed al completamento delle attività addestrative; l’altro, dal 1° luglio al 19 agosto 2022, di applicazione pratica presso gli uffici di assegnazione/destinazione.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO

Il prossimo 20 giugno p.v. gli allievi agenti nei cui confronti è stato espresso il giudizio di idoneità al servizio di polizia, verranno nominati agenti in prova, con conseguente attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

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Dal 20 al 30 giugno gli stessi permarranno presso i rispettivi Istituti, Scuole e Centri per il completamento delle attività formative.

Il 1° luglio, ultimata tale fase, saranno assegnati agli uffici e reparti dell’Amministrazione per lo svolgimento del periodo di applicazione pratica previsto sino al 19 agosto 2022.

Al termine di tale periodo, che è a tutti gli effetti – per espressa previsione normativa – parte del corso di formazione, saranno nominati agenti della Polizia di Stato ed immessi in ruolo.

Per quanto concerne il giuramento, si evidenzia che gli agenti in prova presteranno giuramento presso i rispettivi Istituti, Scuole e Centri, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 782/1985 e secondo la formula prevista all’art. 2 del D.P.R. 253/2001, prima della presentazione presso codesti uffici.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA

Alla luce dell’esperienza maturata con i precedenti corsi e attesa la valenza formativa riconosciuta alla fase di applicazione pratica, si evidenziano i seguenti aspetti:

  • in relazione alla gestione delle posizioni dei neo assegnati, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sia sulle disposizioni normative riferite a tale periodo (articolo 6 bis commi 1, 4, 5, 6 e articolo 6 fer, comma 1 lett. e) del D.P.R.
    335/1982), che sulle indicazioni contenute nel decreto dipartimentale istitutivo del corso (all.to 1) con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 12 concernente il “Periodo di applicazione pratica”;
  • i Dirigenti degli uffici e reparti di assegnazione, tenuto conto delle rispettive peculiarità riguardo al profilo organizzativo delle attività di servizio e alle diversificate situazioni di ordine logistico, individueranno uno o più dipendenti, (appartenenti al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori), con il compito precipuo di curare l’attività di osservazione dei neo assegnati e relazionare in merito.
    Nell’affidare tale incarico, si avrà cura di privilegiare i dipendenti che, in possesso di adeguata esperienza e competenza, vantino all’interno dell’ufficio riconosciute qualità professionali e personali, morali e di carattere, ritenute imprescindibili per trasferire ai futuri agenti della Polizia di Stato, nei diversi contesti operativi, il giusto e corretto modello di comportamento;
  • l’attività di osservazione dovrà essere rivolta a tutti gli aspetti rilevanti sul versante dell’impegno in servizio, della qualità dei rapporti interpersonali, della affidabilità e assiduità, della correttezza di comportamento in ogni contesto, ivi compresa la sfera della vita privata;
  • particolare attenzione dovrà essere prestata a tutte quelle condotte ed atteggiamenti, ovvero anche meri segnali comportamentali, che possano assumere rilievo per l’idoneità al servizio di polizia e che non risultino in linea con le prescrizioni del “Regolamento di Servizio”;
  • nel senso sopra descritto, pertanto, si dovrà coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale dipendente, ivi compresi coloro che, in ragione della qualifica rivestita e dei servizi cui sono assegnati, affiancheranno direttamente gli agenti in prova nell’attività lavorativa prestata. Ciascuno dovrà avere consapevolezza di essere parte attiva nel percorso formativo e, quindi, di essere tenuto – quale dovere istituzionale — a fornire il proprio contributo professionale e personale;
  • la direzione dell’Istituto, Scuola o Centro da cui l’agente in prova proviene, continuerà ad essere a disposizione delle SS.LL. quale punto di contatto per fornire ogni utile contributo per le attività di gestione, sia sotto il profilo burocratico amministrativo che sotto il profilo disciplinare e di status giuridico. In particolare, per quanto concerne l’ambito disciplinare e il computo delle assenze dal servizio, sarà necessario condividere con le citate Direzioni ogni elemento informativo per le opportune valutazioni e confrontarsi sulle possibili iniziative da intraprendere compresa l’eventuale adozione di provvedimenti – in linea con le previsioni normative’;
  • al termine del periodo di applicazione pratica, andrà redatta, per ciascun agente in prova, una relazione? che potrà esprimere un giudizio “favorevole” o “non favorevole”. Nella relazione, oltre agli ambiti e settori di impiego, si deve fare espresso riferimento alle capacità professionali espresse, all’impegno dimostrato, ai risultati conseguiti, alle qualità personali e relazionali e, nel complesso, al comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal “Regolamento di Servizio”;
    Nel caso di giudizio non favorevole, la formulazione dello stesso dovrà essere esaustivamente motivata, operando espressi richiami alle risultanze in atti.
    In tale ipotesi, l’agente in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica e in caso di ulteriore relazione non favorevole è dimesso dal corso.
    Sul punto, si evidenzia che i provvedimenti di dimissione (anche a domanda dell’interessato) e di espulsione dal corso, sono adottati con provvedimento dipartimentale, su proposta del Direttore della Scuola, ai sensi dell’art. 6 ter del D.P.R. 335/1982. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’ Amministrazione.

IMPIEGO DEGLI AGENTI IN PROVA

Come prima detto, il periodo di applicazione pratica è parte del corso di formazione ed è finalizzato all’espletamento delle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato; in ragione di ciò è auspicabile porre in essere un impiego diversificato, che coinvolga più ambiti e contesti di attività, fatte salve le specificità e peculiari esigenze di ciascun ufficio/reparto.

Per completezza di informazioni si rappresenta che gli agenti in prova godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri del dipendente di ruolo; la condizione giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che il rapporto d’impiego è risolubile per fallito esito dell’esperimento (nel caso di specie l’applicazione pratica).

In considerazione dello status rivestito dagli agenti in prova, si sottolinea la necessità che, nel disporre l’impiego in servizio, così come espressamente previsto all’art.12 del menzionato decreto dipartimentale, gli agenti in prova nello svolgimento dei compiti di istituto non operino mai isolati, ma sempre affiancati da dipendenti in ruolo.

Si evidenzia, altresì, che – fino alla conclusione del periodo di applicazione pratica – gli agenti in prova sono comunque frequentatori di corso; pertanto è assicurata la fruizione dell’alloggio ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti disposizioni*.

ADEMPIMENTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI

Per consentire alle SS.LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi sulle singole posizioni gli Istituti, Scuole e Centri di provenienza completeranno rapidamente tutte le attività ed incombenze burocratico-amministrative, al fine di assicurare – senza ritardo la trasmissione dei fascicoli personali e rendere altresì noto il giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso dal Direttore per la nomina ad agente in prova.

Nell’allegata scheda (all.to 2) sono disponibili informazioni di dettaglio ai fini di una puntuale e corretta gestione degli agenti in prova sotto il profilo ordinamentale e giuridico-amministrativo, con indicazione degli specifici adempimenti procedurali che codesti uffici/reparti dovranno puntualmente osservare, nonché i punti di contatto di questo Ispettorato e degli Istituti, Scuole e Centri di riferimento.

Si rappresenta, infine, che la presente circolare e i relativi allegati verranno pubblicati sul portale DOPPIAVELA alla sezione: PROFESSIONE FORMAZIONE-CORSI>CORSI BASE.

Circolare – Alleagti e Note

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