Congedo straordinario per cure termali.

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A seguito del diniego posto dal Questore di Forlì nei confronti di unnostro iscritto, circa la concessione del congedo straordinario per le cure termali, la Direzione Centrale per Risorse Umane, interessata in merito, ha chiarito:

“i congedi straordinari….concessi per fruire delle prestazioni idrotermali, non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno…” (art.13 comma 3 D.L. 463/1983 – conertito in legge n. 638/1983
 
“Il tenore della normativa in esame è quello di non consentire l’attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi. Pertanto, qualora l’interessato non abbia l’esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello Stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali” (cicolare n. 333-A/9807.H.6.1 del 3 giugno 2004).

 

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