Mobbing: non è sufficiente essere oggetto di trasferimenti, di mutamenti mansioni, di sanzioni, ma occorre un preciso intento di vessazione del superiore – Tar Lombardia sent. nr. 403 del 25.01.2007

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Mobbing: non è sufficiente essere oggetto di trasferimenti, di mutamenti mansioni, di sanzioni, ma occorre un preciso intento di vessazione del superiore.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Lombardia in ordine ad un ricorso di un ispettore della P.s., il quale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della ostilità dei suoi superiori. I giudici, però, hanno stabilito che non è sufficiente che l’interessato sia stato oggetto di tutta una serie di provvedimenti (trasferimenti, mutamenti delle mansioni, richiami, sanzioni disciplinari, etc.) ma occorre che tali vicende, oltre che essersi ripetute per un apprezzabile lasso di tempo, siano anche legate da un preciso intento del datore di lavoro diretto a vessare e perseguitare il dipendente con lo scopo di demolirne la personalità e la professionalità. A questo bisogna aggiungere, dicono i giudici, che la Polizia di Stato si traduce in una organizzazione di tipo fortemente gerarchico, all’interno della quale il rapporto interpersonale tra i vari appartenenti al Corpo è conseguentemente contrassegnato dalle rigide regole dell’ordinamento di settore e nel regolamento di servizio.

Tar Lombardia – sez. Milano, Terza Sezione, sent. nr. 403 del 25.01.2007 – dep. in data 8.03.2007

 

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T.a.r. Lombardia – sent. N. 403/2007 del 08/03/2007245

N. 403 /07 Reg. Sent.

N. 1262/06 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Sezione III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1262/2006 proposto da Sig. ……, rappresentato e difeso dagli avvocati…………., nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Via…….;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, ed A.A., quale dirigente pro tempore del Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano, rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l’accertamento del diritto

al risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza della condotta illecita tenuta dalle parti intimate;

e per la condanna delle parti intimate

al risarcimento del:

– danno biologico permanente quantificato nella misura del 25% pari a € 50.335,30 e del danno morale pari alla metà del danno biologico per la somma complessiva minima (danno biologico + danno morale) di € 75.502,95;

– danno da inabilità temporanea totale e parziale da liquidarsi anche in forma equitativa;

– danno esistenziale subito nella misura di € 25.167,65;

– danno professionale, all’immagine ed alla dignità personale da liquidarsi in via equitativa;

– danno da perdita di chances di promozione da liquidarsi in via equitativa;

nonché all’indennizzo delle spese mediche sostenute dal ricorrente alla data di proposizione del ricorso e di quelle che si renderanno necessarie quantificate in € 15.000,00;

il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto lesivo al saldo;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

VISTA la memoria prodotte dalla avvocatura di Stato;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 25 gennaio 2007 il dott. Vincenzo Blanda;

Uditi l’avv. ………, in sostituzione degli avvocati ………., per il ricorrente ed, ai preliminari di udienza, l’avvocato dello Stato Francesco Vignoli per l’amministrazione resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il signor………….., già Ispettore Capo della Polizia di Stato, riconosciuto non idoneo al servizio di istituto nel predetto Corpo in data 6 febbraio 2006, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per cosiddetto “mobbing”, esponendo che gli stessi sarebbero conseguenza di una persistente condizione di disagio che il ricorrente si sarebbe trovato a sopportare nel proprio ambiente di lavoro a causa dei comportamenti pregiudizialmente ostili tenuti nei suoi confronti dal Dirigente dell’Ufficio dott. A.A., dagli altri superiori e parigrado, nonché per effetto delle numerose turbative della vita professionale subite soprattutto negli ultimi anni di servizio.

Il ricorrente deduce di aver iniziato la propria attività lavorativa nella Polizia di Stato il 15.10.1979; che la sua carriera sarebbe stata contrassegnata da una serie di vicende che lo avrebbero segnato moralmente, come il trasferimento dal Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze alla Questura del medesimo capoluogo; che, inoltre, dopo essersi indotto per problemi familiari a chiedere il trasferimento a Milano, il nuovo ambiente di lavoro presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano gli sarebbe divenuto del pari aprioristicamente ostile, essendo stato ivi esposto ad umiliazioni ed a pressioni psicologiche che gli avrebbero provocato sofferenze morali, danni alla vita di relazione ed un esaurimento nervoso; che gli sarebbero state per giunta assegnate mansioni di scarsa importanza con estromissione nell’ultimo periodo di servizio da ogni compito rilevante; che avrebbe ingiustamente subito diversi procedimenti disciplinari (dei quali alcuni si sarebbero conclusi con l’archiviazione, mentre una sanzione pecuniaria inflittagli sarebbe stata annullata in sede giurisdizionale).

In relazione a tutti questi avvenimenti l’istante denuncia la violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. per le inaccettabili condotte (definite quali vere e proprie azioni di mobbing) poste in essere nei suoi confronti e conclusesi da ultimo con la dispensa dal servizio, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documenti e memoria, ove ha allegato la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure dedotte.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 25 gennaio 2007 nella quale, sentito il difensore dell’interessato, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente assume nell’atto introduttivo che una serie di comportamenti attuati dall’Amministrazione nei suoi confronti sarebbero in violazione dell’art. 2087 del codice civile e che gli avrebbero cagionato danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali per i quali chiede un risarcimento sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

2. Alla stregua di siffatta, peculiare rappresentazione dei fatti di causa il Collegio ritiene anzitutto che l’introdotta domanda, concernente il risarcimento del danno per l’ingiusto ed arbitrario comportamento costantemente osservato dall’Amministrazione nei confronti dell’istante e riassumibile nell’odierna definizione di mobbing, rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sotto questo preliminare profilo è sufficiente richiamare l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 gennaio 2004, n. 2; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5414 del 2002), la quale ha avuto modo di osservare come, in virtù dell’art. 68 del D.lgs. n. 29 del 1993 (modificato dall’art. 29 del D.lgs. n. 80/1998), “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le… controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, (tra le quali vi sono quelle che riguardano il personale militare e della Polizia di Stato), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.”

Nel far proprio il suddetto indirizzo rileva nella specie il Collegio che, in presenza di una correlazione immediata e diretta tra la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente ed il rapporto di servizio già intercorso con l’Amministrazione e, in particolare, di un collegamento tra la stessa domanda e gli atti ed i comportamenti assuntamente tenuti dall’Amministrazione nei suoi confronti, vada conseguentemente riconosciuta la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

3. Chiarita dunque la sussistenza della giurisdizione va disattesa in via egualmente preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, secondo la quale ai fini della tutela risarcitoria sarebbe in ogni caso pregiudiziale l’annullamento degli atti amministrativi ritenuti lesivi della sfera giuridico – patrimoniale dell’istante.

3.1. In proposito è sufficiente richiamare le recenti ordinanze nn. 13.659 e 13.660 del 2006, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo termine ad una risalente e viva querélle in dottrina ed in giurisprudenza, hanno statuito che la tutela risarcitoria, conseguente ad atto amministrativo allegatamente illegittimo, sia conoscibile da parte del Giudice amministrativo, al quale l’ordinamento attribuisce la giurisdizione per la tutela piena e completa dei diritti conoscibili in sede di giurisdizione esclusiva, del tutto a prescindere dalla tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo dal quale sia derivata la lesione della posizione giuridica soggettiva dell’interessato, integrando ogni diverso atteggiamento un arbitrario e come tale inaccettabile rifiuto d’esercizio della giurisdizione.

3.2. Le conseguenze indotte da un siffatto, positivo indirizzo delle SS.UU. della Corte di Cassazione non sono di poco momento, essendosi così dissolta la “granitica” giurisprudenza del Consiglio di Stato, che opponeva come insuperabile il consolidamento del provvedimento amministrativo, che detta lesione avesse assuntamene provocato; a tale stregua la tutela risarcitoria non può essere dunque negata qualora, nel termine di decadenza, non sia stato chiesto al giudice amministrativo l’annullamento di provvedimenti amministrativi; il che non può, quindi, che significare che l’accoglimento o meno della suddetta domanda, potendo prescindere dall’avvenuto, previo consolidamento dell’atto, non potrà, tuttavia, non essere preceduto da un accertamento a carattere necessariamente incidentale in ordine alla legittimità del provvedimento in questione negli identici termini processuali un tempo previsti esclusivamente per il Giudice ordinario dall’art. 5 della L. 20.3.1865, n. 2248 – All. E.

Se detto fondamentale indirizzo della Suprema Corte ha, quindi, posto sull’identico piano l’esercizio delle due giurisdizioni a fronte dell’obbligo, scaturente per entrambe dalla Costituzione, di apprestare eguale tutela ai diritti soggettivi, l’elevazione della pretesa risarcitoria a diritto soggettivo pieno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. risalente all’altrettanto innovativa sentenza delle SS.UU. 21.7.1999, n. 500, esigerà che la cognizione al riguardo si espleti non già nei termini della formale deduzione dei motivi di legittimità, come ricorre nel giudizio impugnatorio, ma quale espressione della causa petendi illustrata nella relativa domanda d’accertamento avanzata da parte dell’interessato.

4. Chiarito quanto sopra si può ora passare all’esame del merito del ricorso, premettendo peraltro, ai fini di un corretto inquadramento della controversia, alcuni cenni necessari per l’individuazione del concetto giuridico di “mobbing”.

Tale peculiare vicenda, che esprime una delle possibili patologie da cui può essere affetto un rapporto di lavoro subordinato, presuppone nell’accezione che va consolidandosi pur con varietà di accentuazioni in dottrina e giurisprudenza, una durevole serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori rivolti nei confronti del dipendente all’interno dell’ambiente di lavoro in cui egli opera, capaci di provocare in suo danno una situazione di reale, serio ed effettivo disagio, che si concreta dunque in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore, ed in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica. L’illecito si può potenzialmente concretare con una pluralità di comportamenti materiali ovvero anche di provvedimenti, del tutto a prescindere dall’inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto (Trib. Milano, sez. lav., 20 maggio 2000 e 11 febbraio 2002; Cass. civ., sez. lavoro, 6 marzo 2006 n. 4774).

4.1. La sussistenza di una simile situazione deve essere desunta attraverso una complessiva analisi del quadro in cui si esplica la prestazione del lavoratore: gli elementi identificativi sono stati di volta in volta individuati nella reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari ingiustificati o nella sottrazione di vantaggi precedentemente attribuiti, che devono registrarsi con carattere di ripetitività, sulla base di un intento sistematicamente perseguito da parte del datore di lavoro al fine di creare una situazione di seria e non transeunte sofferenza nel dipendente (T.A.R. Lazio III, 25 giugno 2004, n. 6254).

Analogamente a quanto ricorre per i reati collegati fra di loro dalla continuazione il mobbing si deve dunque esprimere, oltre che nei singoli atti o comportamenti del datore di lavoro individuabili in concreto, nel nesso che li lega strettamente fra di loro: essi, infatti, non pervengono alla soglia del mobbing, pur restando se del caso atti illegittimi o comportamenti ingiusti, se non raggiungono la soglia della continuità e della loro particolare finalizzazione, requisiti che dimostrano la sussistenza di un disegno unitario volto a vessare il lavoratore ed a distruggerne la personalità e la figura professionale (cfr. Cassazione, Sez. lavoro 6.3.2006, n. 4774; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 21 luglio 2006, n. 1844; idem, n. 1861/2006).

La giurisprudenza soprattutto del Giudice del Lavoro ha, poi, approfondito ulteriormente la questione, distinguendo il “mobbing” dal “bossing”, intendendosi nella prima accezione un comportamento diffuso ed attuato da parte dei colleghi dell’interessato (mobbing orizzontale) o dei suoi superiori (mobbing verticale), che si prefiggono entrambi lo scopo di isolarlo ed a renderlo estraneo al proprio ambiente lavorativo; nella seconda in una precisa strategia aziendale finalizzata all’estromissione del lavoratore dallo stesso ambiente in cui opera a titolo subordinato (cfr. Tribunale di Pinerolo – Sez. lav., 2 aprile 2004).

4.2. Sulla base di quanto ora osservato deve concludersi che il mobbing rappresenta un vero e proprio concetto giuridico a contenuto indeterminato, essendo del tutto assente ogni indicazione sia da parte del Legislatore sia da parte della contrattazione collettiva in ordine ai parametri alla stregua dei quali accertarne o meno la concreta sussistenza e con essa l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti ovvero anche l’ingiustizia dei comportamenti tramite i quali si manifesta.

Tale ricognizione si esercita dunque non già alla stregua del mero sindacato esterno di quegli indici formali, ma nella ricerca degli elementi capaci di farne emergere la sussistenza e con essa gli estremi del danno e della sua ingiustizia, avuto particolare riguardo a tutte quelle condotte incidenti sulla reputazione del lavoratore, sui suoi rapporti umani con l’ambiente di lavoro, sul contenuto stesso della prestazione lavorativa.

In detta ricerca non potrà mancare una necessaria linea di demarcazione tra l’esigenza di tutelare i lavoratori che rimangano vittime di iniziative persecutorie e la necessità di evitare l’eccessiva e patologica valutazione di ogni screzio in ambito lavorativo, che non deve comportare alcuna sanzione giuridica per qualsivoglia scorrettezza o per qualunque evento negativo occorso nel luogo di lavoro (cfr. Tribunale Cassino, Sez. lavoro, 18 dicembre 2002, secondo cui il mobbing si differenzia dai normali conflitti interpersonali sorti nell’ambiente lavorativo, i quali non sono caratterizzati da alcuna volontà di emarginare ed espellere il collega o il subordinato dal contesto lavorativo, ma sono legati a fenomeni di antipatia personale o da rivalità o ambizione).

4.3. E’ comunque incontroverso nella ricordata giurisprudenza che, per aversi mobbing, si debba accertare una serie prolungata di atti volti a soverchiare ovvero anche solo ad accerchiare o ad isolare la vittima, ponendola in una posizione di debolezza sulla base di un intento persecutorio sistematicamente perseguito; fenomeno questo non tipico dell’impiego privato, essendone stata riconosciuta la sussistenza anche con riferimento al lavoro nelle pubbliche Amministrazioni (Trib. Ravenna, 11 luglio 2002; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003).

Concludendo l’analisi sul punto il mobbing presuppone dunque i seguenti elementi:

a) la pluralità dei comportamenti e delle azioni a carattere persecutorio (illecite o anche lecite, se isolatamente considerate), sistematicamente e durevolmente dirette contro il dipendente;

b) l’evento dannoso;

c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno;

d) la prova dell’elemento soggettivo.

4.4. Al fine di accreditare un’ipotesi di mobbing non è dunque sufficiente che l’interessato sia stato oggetto di trasferimenti di sede, di mutamenti delle mansioni assegnate, di richiami, sanzioni disciplinari od altro fatto soggettivamente avvertito come ingiusto e dannoso, ma occorre che tali vicende, oltre che essersi ripetute per un apprezzabile lasso di tempo, siano anche legate da un preciso intento del datore di lavoro diretto a vessare e perseguitare il dipendente con lo scopo di demolirne la personalità e la professionalità, il che deve essere poi dimostrato in giudizio secondo l’ordinaria regola dell’onere della prova che governa la richiesta di accertamento dei diritti soggettivi, non essendo sufficiente la mera, soggettiva percezione da parte dell’interessato, che abbia su tale scorta maturato un proprio radicato convincimento personale quanto alla “congiura” ordita dal datore di lavoro ai suoi danni.

5. Ciò posto, l’attento esame degli atti depositati dal ricorrente associata a quanto enunciato in giudizio non consente d’individuare alcuno degli elementi sintomatici, capaci di giustificare il fenomeno di mobbing in difetto di quella imprescindibile pluralità di comportamenti ed azioni a carattere persecutorio in danno dell’istante, nonché del nesso di causalità tra tali ipotetiche condotte e l’evento dannoso prospettato.

5.1. Seppure possa senz’altro convenirsi sul fatto che i molteplici episodi denunciati dal ricorrente facciano obiettivamente emergere le difficoltà di relazione di questi non solo con i propri superiori, ma anche con i suoi collegi e addirittura con i subalterni, essi non appaiono comunque riconducibili ad un unitario e sistematico atteggiamento vessatorio e preconcetto nei confronti del sig………

5.2. Sotto un primo punto di vista non può essere sottaciuto che la Polizia di Stato si traduce in una organizzazione di tipo fortemente gerarchico, all’interno della quale il rapporto interpersonale tra i vari appartenenti al Corpo è conseguentemente contrassegnato dalle rigide regole dell’ordinamento di settore contenute nel D.P.R. 24.4.1982, n. 335 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, nel “regolamento di servizio” di cui al D.P.R. 28.10.1985, n. 782 ed, infine, nel “regolamento di disciplina” di cui al D.P.R. 25.10.1981, n. 737.

6. E’, quindi, sotto questo peculiare aspetto che deve darsi corso all’esame dei singoli fatti contestati.

6.1. Per quanto concerne il primo episodio denunciato e risalente all’inizio della carriera del Sig. ……il suo trasferimento dalla sede di Roma a quella di Ancona, disposto su segnalazione dell’allora dirigente della Sezione….. della Squadra mobile di Roma, esso non consta motivato, contrariamente a quanto si allega nel ricorso, ad alcun intento vendicativo nei suoi confronti, ma dalla esclusiva necessità di rimuovere una situazione di incompatibilità che si era venuta a determinare presso la sua prima sede di servizio.

A prescindere poi dalla natura di tale trasferimento, che alla luce delle norme che lo governano non presuppone l’accertamento di alcuna responsabilità in capo al trasferito, non è inopportuno rilevare che egli non risulta aver assunto alcuna iniziativa volta a contestarne l’adozione sia in sede gerarchica sia giurisdizionale.

6.2. Né assume alcun particolare significato in proposito la circostanza che, in quell’occasione, l’Amministrazione abbia invitato il Questore di Ancona con la nota prot. 800/27638 del 9.4.1982 “a seguire e controllare il dipendente… sanzionando ogni eventuale mancanza”: detta sollecitazione da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza manifesta, infatti, soltanto l’opportunità di seguire la condotta del sig……, segnalando uno dei doveri che già incombevano d’ufficio in capo alla predetta Autorità di pubblica sicurezza (cfr. art. 10 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782) e, peraltro, per la “mera eventualità” che il ricorrente si fosse reso responsabile di comportamenti illegittimi.

Tale episodio risalente al 1982 è comunque del tutto autonomo e privo di ogni rapporto con riferimento alle vicende occorse all’interessato presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano, sulle quali si fonda la richiesta risarcitoria in esame.

7. Egualmente privo di forza probatoria è il trasferimento d’ufficio disposto dal Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze alla Questura del medesimo capoluogo, annullato con sentenza del TAR Toscana n. 2904/2004 esclusivamente per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990) e senza alcun susseguente accertamento in merito alla pretesa sussistenza del difetto dei presupposti sostanziali dello stesso trasferimento.

Analoghe considerazioni valgono anche riguardo alla sanzione della pena pecuniaria inflittagli il 22.8.1992 e annullata – sempre per motivi formali – con sentenza del TAR Toscana Sez. I, n. 2903/2004 e dunque priva di plausibile significato ai fini che qui rilevano.

8. Quanto all’assegnazione del ricorrente presso il Settore operativo del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale (punto 26 del ricorso), va osservato che l’impiego del dipendente presso il suddetto ufficio appare del tutto in linea con le mansioni che l’art. 26 del D.P.R. 335/1982 attribuisce agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

9. In ordine all’asserito diniego del trasferimento presso un ufficio in cui il ricorrente potesse svolgere orario antimeridiano (8.00 – 14.00) per esigenze familiari (punto 27 del ricorso), giova rilevare non solo che l’interessato non ha fornito alcuna dimostrazione dell’esistenza di tale richiesta, ma anche che le necessità personali dei dipendenti possono essere soddisfatte dall’Amministrazione solo laddove esse non risultino in contrasto con le (prevalenti) esigenze di servizio dell’ufficio ove i medesimi risultano assegnati. Né alcuna diversa allegazione viene svolta al riguardo, quali l’eventuale disparità di trattamento ovvero il difetto di motivazione, mentre dalla nota in data 24.1.2001 (doc. 7 depositato dal ricorrente) si evince piuttosto come il Comandante del Settore operativo, almeno nelle occasioni indicate nello scritto, si sia dimostrato disponibile a venire incontro alle richieste di cambio turno presentate dal sig……

10. Con riferimento ai controlli dei superiori sul lavoro straordinario e sulla compilazione dei registri (punti 32, 33 e 34 del ricorso) svolti dal ricorrente deve rilevarsi che tale attività rientra negli ordinari compiti di ogni responsabile di ufficio e non possono di per sé essere considerati indice di un particolare atteggiamento vessatorio.

11. Gli episodi elencati dal punto 35 al punto 41 del ricorso non dimostrano, poi, la sussistenza di alcuna sottoutilizzazione dell’interessato con conseguente svilimento del servizio allo stesso assegnato.

A sostegno di detta doglianza il ricorrente deduce in particolare di aver subito un cambiamento di turno e di essere stato posto alle dipendenze di un collega di pari qualifica, seppure con maggiore anzianità, che si sarebbe arrogato il diritto “di comandare come se fosse un superiore”.

11.1. Relativamente, tuttavia, alla modifica del turno di servizio la relativa statuizione rientra pacificamente nelle attribuzioni del Dirigente dell’ufficio al fine di soddisfare le esigenze di gestione dell’organico del detto Settore operativo; quanto all’assegnazione del Sig. ……alle dipendenze del nuovo Capo turno, l’interessato dimentica disinvoltamente il disposto dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, che sottopone gli appartenenti alla Polizia di Stato alla gerarchia nel significato che “nell’ambito dello stesso ruolo è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità”.

12. Riguardo alle “sempre più aspre sanzioni disciplinari” lamentate dal ricorrente (di cui ai punti 42, 42, 44 e 45 del ricorso) vale osservare che i provvedimenti punitivi adottati trovano esatta rispondenza nelle fattispecie previste dal regolamento di disciplina adottato con D.P.R. n. 737/1981.

12.1. Ed invero la sanzione comminata per non aver indossato l’uniforme ha costituito la piana applicazione del regolamento di servizio che dispone che la divisa debba essere indossata con tutti gli accessori previsti – compreso il “porta manette” – e che gli accordi verbali per lo svolgimento del servizio in abiti civili non possono riguardare la generalità dei casi, risolvendosi altrimenti in una violazione del ridetto regolamento, ma soltanto specifici servizi disposti dal Responsabile dell’ufficio in base alle esigenze del caso.

12.2. Del tutto assente nelle vicende in questione è, poi, il requisito della “asprezza” che le connoterebbe, essendo state comminate al dipendente nel periodo in cui ha prestato servizio presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano Centrale soltanto un richiamo scritto ed una pena pecuniaria (doc. 62 ricorrente), provvedimenti che non possono essere certo considerati particolarmente gravi in rapporto alle altre sanzioni previste dal menzionato regolamento di disciplina, quali la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione, che incidono, tra l’altro, sullo stato giuridico degli appartamenti della Polizia di Stato, determinando rallentamenti nella progressione in carriera o addirittura la dispensa dal servizio.

12.3. L’avvenuta archiviazione di altri procedimenti disciplinari attivati dall’Amministrazione nei confronti dell’istante confermano all’opposto l’assenza di un atteggiamento persecutorio o anche solo preconcetto nei suoi confronti.

13. In relazione ai punti 46, 47 e 48 del ricorso sono manifestamente irrilevanti, in difetto di diversi ed univoci elementi, le assunte difficoltà nell’ottenere la concessione di alcuni “recuperi riposo”, la cui fruizione deve, infatti, essere concordata con l’ufficio in base alle esigenze di servizio, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività del reparto.

13.1. Non supportano egualmente la denuncia del ricorrente le note con le quali il Sindacato X aveva esposto al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria alcune lamentele circa la gestione del Settore operativo di Milano Centrale ad opera del suo responsabile ispettore Spinosa (doc. 17 ricorrente): la loro assoluta genericità è del tutto manifesta, facendo riferimento a situazioni come la mancanza di personale preposto all’ufficio, l’esiguità del numero dei pass per la sosta delle auto private, la scarsa pulizia dei bagni ed altro, che nulla hanno a che vedere con l’asserita sottoutilizzazione dell’istante.

14. Privo di rilevanza ai fini considerati è anche il trasferimento del ricorrente dal Settore operativo di Milano Centrale all’Ufficio Primo compartimentale (punti 57 e 58 del ricorso), trattandosi di un mero avvicendamento interno al Compartimento, connesso all’evidenza a normali ragioni di servizio e privo, quindi, del significato punitivo prospettato dall’interessato.

15. Così ancora irrilevanti appaiono, con riferimento ai punti 59, 60, 74, 75, 76 e 77, le richieste di carattere sindacale presentate dal ricorrente alla direzione dell’Ufficio, le quali nulla dimostrano circa la presunta emarginazione del Sig. ……all’interno dell’Ufficio.

16. Certamente più significativa appare, invece, la nota indirizzata al Segretario generale del sindacato Y (doc. 34 ricorrente), ove il deducente, lamentandosi della condotta del Comandante del Settore operativo di Milano Centrale – Ispettore S. -, afferma di “dover risolvere un grosso problema dovuto alla incompatibilità ambientale” del predetto sottufficiale, proseguendo poi con un’espressione ambigua ed allusiva, con cui afferma che la “situazione insostenibile non era stata risolta dal dirigente e che i sindacatoni non intendevano affrontare per interessi di parte. Il comandante è iscritto al SINDACATO X ed ambedue hanno uomini in posti strategici che un’azione contro il Dirigente potrebbe fare vacillare”.

16.1 Il tono utilizzato nella nota, che non appare certo conforme ai canoni della corretta dialettica sindacale ed ai principi che regolano i rapporti tra gli appartenenti alla Polizia di Stato (individuati dall’art. 14 del D.P.R. 28.10.1985, n. 782 rubricato “Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi e i dipendenti”) suscita non poche perplessità in ordine a coloro che debbano essere considerate le reali vittime della supposta attività persecutoria e denigratoria all’interno del Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano. La relativa censura va dunque respinta.

17. Analogamente del tutto priva di rilievo risulta l’affermazione di cui al punto 61 ricorso, secondo la quale la candidatura del Sig. ……alle elezioni politiche del 2001 nelle liste di “Alleanza Nazionale” avrebbe potuto essere sgradita ai diretti superori del ricorrente, che sarebbero stati iscritti al sindacato W; anche in questo caso l’affermazione è platealmente generica e del tutto priva di riscontri.

18. In relazione ai punti 64, 65, 66, 67 e 68, con cui si allega la strumentalità del trasferimento al posto di Polizia Ferroviaria di Milano – Rogoredo, deve rilevarsi che la pretesa ad essere esonerato dai normali avvicendamenti disposti dall’ufficio per carenza di organico è del tutto priva di prova.

18.1. Quanto, poi, alla circostanza (di cui al punto 78 del ricorso) che il comando del predetto Posto di Polizia Ferroviaria sia stato affidato all’ispettore B. l’istante è palesemente dimentico della sua minore anzianità di servizio rispetto al nuovo Comandante.

18.2. All’osservazione che precede si associa la conseguente assenza di ogni sottoutilizzazione in detta ultima vicenda dell’interessato, che non ha subito, infatti, alcuna variazione in pejus delle proprie funzioni, non essendogli mai stata conferita alcuna formale posizione di comando all’interno del reparto; né tale situazione è configurabile in relazione agli incarichi che gli sono stati di volta in volta assegnati che appaiono corrispondenti alla qualifica posseduta.

19. In merito al contestato invio al corso di specializzazione nei servizi di Polizia Ferroviaria (punti dal n. 87 al n. 92 del ricorso), occorre sottolineare che la frequenza di tali cicli di formazione rientra nei doveri di tutto il personale assegnato ai reparti della specialità, ivi compreso quindi il Sig….., che, si soggiunge, sebbene avesse iniziato a prestare servizio presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano Centrale nel 2002, non aveva ancora frequentato alla data del 1 giugno 2006, secondo quanto affermato dalla difesa dell’Amministrazione e rimasto incontroverso tra le parti, il corso in questione a differenza di altri suoi colleghi (cfr. doc. 40 ricorrente).

20. Identicamente inespressivo della lamentata vessazione è, poi, il periodo di malattia fruito dal mese di giugno a quello di ottobre del 2004, che sarebbe stato “interpretato negativamente dai superiori…”; si tratta al riguardo di un’affermazione estremamente generica, come tale non idonea a dimostrare alcunché.

21. Contraddice, invece la pretesa del ricorrente, il fatto che le richieste di orario flessibile siano state puntualmente accolte dalla direzione del Compartimento (cfr. doc. 43 ricorrente). In proposito giova rilevare – come correttamente osservato dalla difesa dell’Amministrazione – che le richieste di orario flessibile vengono per norma valutate, su segnalazione del Comandante del reparto, dal Dirigente del Compartimento che autorizza la modifica dell’orario di servizio fino alla cessazione delle esigenze che l’hanno determinata.

22. Relativamente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio avanzata dall’interessato (punti dal n. 101 al n. 117 nonché punti 124, 125 e 126 del ricorso), vale osservare che il Dirigente dell’ufficio non è chiamato ad esprimere alcun giudizio sulla domanda in questione, ma è tenuto a confermare le circostanze alle quali la richiesta fa riferimento.

Nel caso di specie, come si desume dalla esposizione dello stesso interessato (punto n. 109 del ricorso), la richiesta di riconoscimento presentava delle discordanze di tempo e di luogo rispetto a quanto accaduto, che hanno legittimamente indotto il dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria ad esperire più approfonditi accertamenti sulla vicenda ed a dissuadere l’interessato dall’inoltrare la relativa domanda.

23. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, con le quali si è analiticamente ripercorso il lungo elenco di pretese angherie che il Sig. ……reputa di aver subito, non soltanto non constano episodi che consentano di rettamente ritenerlo destinatario di un comportamento inappropriato da parte dei suoi superiori, nonché dei suoi colleghi di lavoro, ma fa radicalmente difetto ogni disegno organico volto ad intimidirlo e ad annichilirne progressivamente la personalità, come tale capace di essere qualificato nei termini sopra esposti di un conclamato ed indubitabile mobbing. Se può ragionevolmente ritenersi che l’istante si sia soggettivamente reputato astretto da una serie di palesi ovvero anche surrettizie aggressioni nel suo ambiente di lavoro, ogni indizio e comunque ogni prova al riguardo hanno fatto nel presente giudizio patentemente difetto.

24. E’ dunque conclusivo avviso del Collegio che la corretta ricostruzione della vicenda svolta sulla base della documentazione hinc et inde prodotta in giudizio non richieda che si dia corso ad ulteriore attività istruttoria e, in particolare, alla escussione dei testi indicati dalle parti.

Il processo amministrativo su diritti è disciplinato, pur nel difetto di base normativa ad hoc, dal fondamentale principio dell’iniziativa e dell’impulso di parte riassunto nell’onere della prova posto dall’art. 2697 c.c., per cui i poteri istruttori del giudice amministrativo possono essere esercitati solo nell’ipotesi che sia ragionevolmente ipotizzabile la necessità di garantire la parità delle armi nel processo, esigenza che fruisce oggi della copertura costituzionale assicurata dall’art. 111, 1° e 2° comma della Costituzione.

Mentre per quanto suesposto alcun esigenza in tal senso è emersa nel corso del giudizio giova rilevare che non sussistono nemmeno gli estremi per poter ammettere le prove testimoniali richieste dal ricorrente, giacché i capitoli di prova articolati contengono, per lo più, affermazioni del tutto generiche ovvero allusive, in cui si fa riferimento di volta in volta ad aspetti relazionali, a difficoltà, a comportamenti e ad atteggiamenti, a critiche, minacce, umiliazioni, nonché ad altre, varie questioni, senza tuttavia che sia precisato in quali puntuali circostanze di fatto tali eventi si siano verificati; la detta richiesta è, per conseguenza, in palese contrasto con quanto prescritto dall’art. 244 c.p.c. secondo il quale la prova testimoniale resta ammissibile soltanto quando verta su circostanze di fatto specifiche.

Per questi motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2007, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo – Presidente

Riccardo Giani – Referendario

Vincenzo Blanda – Referendario est

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