Buoni pasto: al personale di polizia non spetta il diritto ai buoni pasto in presenza del servizio di mensa – Tar Piemonte sent. nr. 77 del 17.01.2007

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Ultimo aggiornamento 23/07/2013

Buoni pasto: al personale di polizia non spetta il diritto ai buoni pasto in presenza del servizio di mensa.

Il Tar Piemonte, partendo dall’art. 61 del DPR 254/99, ha ritenuto che quando la mensa è funzionante, anche se non è concretamente usufruibile, non spetta il buono pasto in quanto in tale ipotesi la legge non impone la corresponsione dello stesso.

Tar Piemonte, Prima Sezione, sent. nr. 77 del 17.01.2007 – dep. 23.1.2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

– I sezione –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 985-05, proposto dai sigg…………., rappresentati e difesi dall’avv. ….,

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti n. 45,

per l’annullamento

del provvedimento della Guardia di Finanza – Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte, f.to dal Comandante del Reparto Col……….., n. 27693 datato 17.5.05 e notificato ai ricorrenti tra il 26.5.05 ed il 10.6.05, con il quale la Guardia di Finanza ha respinto le istanze di liquidazione dei buoni-pasto presentate dai ricorrenti,disconoscendo ai militari in forza al Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Torino il diritto ai buoni-pasto e motivando tale diniego con la circostanza che presso la sede del Comando stesso esiste una mensa a gestione diretta;

e per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti all’erogazione dei buoni-pasto in alternativa alla mensa per i giorni in cui le esigenze di servizio rendano impossibile la fruizione del suddetto servizio di mensa;

e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’importo pari al controvalore dei buoni-pasto dovuti nei cinque anni antecedenti alla data di deposito delle singole istanze di liquidazione dei buoni-pasto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

e, in subordine, per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per non aver potuto usufruire della mensa nei giorni di servizio esterno, con conseguente rimborso dei costi indebitamente sostenuti per i pasti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con relative memorie e documenti;

Vista l’ulteriore memoria difensiva di parte ricorrente;

Relatore il dott. Paolo Lotti;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, per la parte ricorrente l’avv………………. e, per l’Amministrazione, l’avv. ………………

FATTO

Con ricorso notificato in data 20.7.2005 e depositato in data 26.7.2005, i ricorrenti, militari della Guardia di Finanza attualmente in forza presso il Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria-Guardia di Finanza di Torino, espongono che, nel periodo 2000-2005, avevano svolto, e svolgono tuttora, prevalentemente, servizi esterni di Polizia Giudiziaria e/o di Polizia Tributaria d’iniziativa ovvero delegati dall’Autorità Giudiziaria e che il loro orario di lavoro è di 36 ore settimanali: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17, compresa la pausa per il pranzo di 30 minuti, il venerdì dalle 8.30 alle 12,30 (salvo prolungamento dell’orario dovuto ad esigenze di servizio).

Per ragioni di servizio (perquisizioni, esecuzioni, sequestri, appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi), i ricorrenti affermano che non possono allontanarsi dal luogo delle operazioni per la pausa pranzo, e quindi non possono rispettare l’orario di apertura della mensa istituita presso il Comando (dalle ore 11,30 alle 14,00).

Questa situazione, narrano, è continuata fino al gennaio 2005, quando il Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Torino, riconoscendo di fatto le peculiari esigenze di servizio del personale impiegato all’esterno, ha concesso ed erogato ai ricorrenti un buono-pasto di € 4,65 per ogni turno svolto esternamente.

Così invece non è stato per altri militari appartenenti, come i ricorrenti, al Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Torino, mentre i militari distaccati e/o aggregati presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Torino continuano a percepire i buoni-pasto nonostante il Tribunale di Torino sia dotato di una struttura privata in convenzione idonea a garantire il servizio mensa e nonostante i compiti di istituto svolti dai militari in forza alla Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Torino (indagini ed attività di P.G.) siano i medesimi di quelli svolti dai ricorrenti (inoltre, affermano i ricorrenti, i buoni pasto vengono corrisposti proprio dal Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte che ha emesso il provvedimento impugnato).

I ricorrenti, tra il 24.3.2005 ed il 10.5.2005, hanno presentato al Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria richiesta di liquidazione di una somma equivalente ai buoni-pasto dovuti e maturati a far data dai cinque anni precedenti al deposito dell’istanza, e mai percepiti, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

Tali istanze sono state respinte con il provvedimento in epigrafe indicato, qui impugnato per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge. Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 61 DPR 254/99; ciò in quanto il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto erroneo che il diritto di cui all’art. 61 del DPR 254/99 non possa essere esteso ai ricorrenti, in quanto il Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino dispone di mensa a gestione diretta (punto n. 4 del provvedimento impugnato). In particolare, l’art. 61 del DPR 254/99 determina n €4,65 l’importo del buono-pasto giornaliero che l’Amministrazione deve garantire a ciascun militare, in alternativa alla eventuale convenzione con esercizi privati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge 203/89 (impossibilità per l’Ufficio od il Reparto di competenza del dipendente di gestire una mensa in via diretta o mediante appalti) nelle fattispecie di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b), della citata legge 203/89 (ovvero quando il personale è “specificamente tenuto a permanere sul luogo del servizio o non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio”); inoltre, secondo il ricorrente, la motivazione con cui l’Amministrazione convenuta ha negato a ricorrenti il diritto ai buoni pasto sarebbe pretestuosa, in quanto non basta affermare che presso il Comando Provinciale di Torino è stata istituita la mensa, ma bisogna verificare in concreto se la stessa mensa è usufruibile oppure no. Nel caso in oggetto risulterebbe evidente che, per le ragioni di servizio imposte dallo stesso Comando Provinciale di Torino, i ricorrente si trovavano quasi sempre nell’impossibilità di utilizzare la mensa ed anche nell’impossibilità di tornare al domicilio per il pranzo. Infine, l’iniquità di tale situazione deriverebbe, per i ricorrenti, anche dallo stesso Comando Provinciale di Torino che per ben cinque mesi ha regolarmente erogato i buoni pasto in favore dei ricorrenti, salvo poi smentire se stesso con un’improvvisa interruzione della somministrazione dei buoni pasto;

2. Eccesso di potere, disparità di trattamento;

3. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà dell’atto impugnato, violazione della circolare n. 50930/554/E-2 del 18.2.04 della Guardia di Finanza e contraddittorietà tra l’atto impugnato e gli atti precedenti;

4. Diritto dei ricorrente all’erogazione dei buoni pasto ed alla liquidazione del controvalore dei buoni pasto non goduti;

5. Diritto al risarcimento del danno.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che, recentemente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 720/2005 ha ribadito il principio per cui ai dipendenti delle forze di polizia deve essere riconosciuto il diritto ai buoni pasto quando l’Amministrazione non mette il personale nella condizione di usufruire del servizio mensa.

Tuttavia, secondo il Collegio, tale orientamento riguarda il diverso caso in cui la mensa non risultava nemmeno istituita, mentre nel caso di specie la mensa risulta istituita e funzionante.

Nel caso in esame, occorre prendere in esame il quadro normativo.

Secondo l’articolo 61 (Buono-pasto) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Marzo 1999, n. 254 (in Suppl. ordinario n. 148/L, alla Gazz. Uff. n. 180, del 3 agosto), recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”, al comma due si sancisce che “Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell’importo di lire 9.000”.

Ciò soltanto, ove ricorrano le condizioni previste dal comma primo, ovvero “qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, della Legge 18 Maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera b ).

Le condizioni previste, dall’art. 2, comma 1, della Legge 18 Maggio 1989, n. 203 riguardano i casi in cui “presso l’organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio”, per il “personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio” (art. 1, comma 1, lett. b).

Nel caso di specie, non è dunque invocabile tal disposizione normativa, poiché, come accennato, non era impossibile, nel caso di specie, assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio che, infatti, era pienamente funzionante, come ammette la stessa parte ricorrente.

Pertanto, non è possibile applicare la disposizione invocata con il primo motivo di ricorso al caso di specie nel quale, come detto, la mensa è funzionante, ma non è concretamente usufruibile, poiché in tale ipotesi la legge non impone la corresponsione del buono pasto.

Di conseguenza, è infondato il primo motivo di ricorso.

Né sono fondati il secondo e terzo motivo di ricorso (Eccesso di potere, disparità di trattamento e illogicità e contraddittorietà dell’atto impugnato, violazione della circolare n. 50930/554/E-2 del 18.2.04 della Guardia di Finanza e contraddittorietà tra l’atto impugnato e gli atti precedenti).

Nel caso di specie, infatti, la scelta di altra amministrazione di erogare i buoni pasto a favore di dipendenti nelle medesime condizioni oggettive di lavoro discende da una scelta discrezionale, insindacabile nel merito, dell’Amministrazione di appartenenza, che non può costituire il parametro di comportamento del Ministero convenuto.

Né può ravvisarsi una contraddittorietà negli atti dell’Amministrazione invocata in giudizio, poiché appare del tutto fisiologico che un provvedimento dell’Amministrazione, in un primo momento concessivo del buono pasto, sia stato successivamente revocato, nel momento in cui l’Amministrazione abbia ritenuto di adeguarsi al dato normativo che, come si ribadisce, impone la corresponsione del buono pasto al dipendente soltanto nelle ipotesi in cui sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, circostanza che, pacificamente, non ricorre nel caso di specie.

Il quarto e il quinto motivo di ricorso (diritto dei ricorrente all’erogazione dei buoni pasto ed alla liquidazione del controvalore dei buoni pasto non goduti e diritto al risarcimento del danno), sono infondati in conseguenza dell’accertata infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, poiché infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 17 gennaio 2007, con l’intervento dei sigg. magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;

Bernardo Baglietto, Consigliere;

Paolo Lotti, Primo referendario, estensore.

IL PRESIDENTE L’ ESTENSORE

f.to. A. Gomez de Ayala f.to P. Lotti

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

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