Il 26 gennaio 2017 il Mef–NoiPa aveva ritenuto di rendere nota la loro, letterale, interpretazione individuando l’attribuzione al solo sostituto d’imposta il luogo fiscale quale requisito per operare la sospensione delle trattenute al personale che ne facesse richiesta. A sostegno delle tesi de quo richiamava, la nota, anche un conforme avviso espresso dall’agenzia delle Entrate, che riteneva di non dover considerare la sospensione delle ritenute poiché essa stessa, e gli altri sostituti d’imposta del personale periferico delle amministrazioni centrali gestite dal portale stipendi NoiPa, non sono da considerarsi domiciliati nei comuni individuati dalla norma, in altre parole, l’art. 48 bis del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016 convertito in legge il 15 dicembre 2016 numero 229. Di conseguenza, sia lo stipendio di gennaio, che di febbraio, non hanno previsto il beneficio al dipendente che ne avesse fatto richiesta.
In virtù di un nostro immediato intervento, il 13 febbraio 2017 il MEF-NoiPA, comunicatoci il 14 febbraio dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane, Servizio TEP e Spese Varie, ha diramato una nuova nota contenente le disposizioni concernenti, le modalità di segnalazione sul sistema per consentire al personale della Polizia di Stato interessato di fruire del beneficio della sospensione delle ritenute alla fonte. Infatti, in virtù di quanto sancito dall’art. 11 del D.L. del 9 febbraio 2017 n. 8, è concessa, su richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati l e 2 del D.L. 189/2016, la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
In collegamento a quanto appena detto, per consentire di operare al rimborso dell’IRPEF dalla mensilità di Febbraio, gli uffici potranno avvalersi delle funzionalità del sistema NoiPA segnalando in aggiornamento le informazioni necessarie e spuntare su esenzione IRPEF tenendo presente che le variazioni effettuate entro il 15 febbraio saranno oggetto di rimborso nella medesima mensilità. Onere degli Uffici Amministrativo Contabili di attivarsi con urgenza se tra il personale amministrato vi siano soggetti in possesso dei requisiti e interessati a produrre la domanda. Per i residenti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, così come previsto dall’aut.48, comma l ter del DL 189/2016, la concessione di tale sospensione è condizionata alla presentazione della dichiarazione d’inagibilità della propria abitazione.
Nell’allegato la nota Cenaps
Art. 11 del D.L. del 9 febbraio 2017 n. 8, relativo ai “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″.
Sospensione delle ritenute alla fonte personale interessato.
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