Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato l’Ordinaza di seguito riportata ed integralmente consultabile sul sito giustizia-amministrativa.it, sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, proposto da: … OMISSIS … contro
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza n. 333-B/12E.8.16/20112 datato 12.12.2016 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 13.1.2017, con il quale è stata pubblicata la revoca del “decreto del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12E.7.16 datato 26 febbraio 2016 di nomina della Commissione esaminatrice e di tutti gli atti relativi alla prova scritta dalla stessa posti in essere, inerenti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n.559 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale indetto con D.M. 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 8 del 29 gennaio 2016”;
-del successivo e connesso provvedimento del Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le Risorse umane (prot. N. 333-B/12E.8.16/534, doc.2), pubblicato il 13.1.2017 e dove è stato comunicato che, per effetto del Decreto impugnato di cui sopra, si rappresenta che Il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è incaricato dell’immediata esecuzione del presente provvedimento, provvedendo anche agli adempimenti necessari alla pubblicazione del solo dispositivo nella Gazzetta Ufficiale;
-dell’ignoto decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.333-B/12E.7.16/548 del 16.1.2017, richiamato nelle premesse del provvedimento del Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale delle Risorse Umane (prot. N.333-B/12 E.8.16/702), con il quale è stata nominata una nuova Commissione esaminatrice del concorso che curerà la ripetizione della prova scritta e gli altri successivi adempimenti per la conclusione del medesimo;
-del provvedimento del Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio attività concorsuali, prot. N.333-B/12 E.8.16/702, doc.3) datato 17.1.2017, con il quale è stato decretato che i candidati, che abbiano già sostenuto la precedente prova d’esame del concorso nei giorni 4,5 e 6 maggio 2016, sono convocati a sostenere la ripetizione della prova scritta d’esame del concorso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza L’Aquila Via delle Fiamme Gialle n.20, neI giorni dal 6.3.2017 al 11.3.2017;
-nonché, di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse dei ricorrenti alla definizione della prova selettiva già espletata.
e, in via solo subordinata, per la condanna, ex art 21-quinquies, l. 241/90, dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere all’indennizzo spettante per l’adozione del provvedimento di revoca degli atti della prova selettiva, ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per la perdita di chance e per la responsabilità precontrattuale della p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO, alla sommaria delibazione propria della presente fase, che il provvedimento di revoca impugnato sembra resistere alla censure dedotte sotto il profilo del difetto di motivazione, alla stregua della articolata esposizione delle ragioni che, invece, emergono nella parte motiva dello stesso e che hanno indotto la resistente Amministrazione, in ragione della loro gravità, a disporre la ripetizione delle prove scritte della procedura concorsuale di cui si controverte;
RITENUTO, pertanto, che non sussistono gli estremi per accordare la chiesta misura cautelare, mentre, in un equilibrato bilanciamento degli interessi come operato dalla resistente Amministrazione, appare meritevole di tutela l’interesse pubblico alla prosecuzione del concorso con la rinnovazione delle sole fasi inficiate dalle irregolarità rilevate;
RITENUTO, tuttavia, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere