Problematiche riguardanti la situazione stipendiale dei colleghi diventati Vice Ispettori – Differenze economica con gli assegni ad personam.

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    Riportiamo il testo della lettera inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali

    Direttore,
    siamo costretti a segnalare nuovamente la problematica in oggetto che potrebbe danneggiare, alcuni, degli attuali frequentatori del corso di Vice Ispettori e, in particolare, chi non ha ancora ricevuto la notifica di sovrintendente capo coordinatore. Abbiamo appreso che sarebbero pronte numerose diffide da parte degli interessati perché preoccupati di non ricevere la notifica del provvedimento amministrativo, con il quale si attribuisce la denominazione di coordinatore e, pertanto, il conseguente parametro economico prima del termine del corso di formazione di Vice Ispettore. Diffide che saranno sostenute dal Siulp qualora il ritardo incida sulle legittime posizioni dei colleghi.
    Egregio Direttore le diciamo con la massima franchezza che non comprendiamo i motivi di tale ritardo. La normativa in materia è chiara. Il ritardo nella notifica di provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente sta producendo effetti abnormi sulle posizioni in graduatoria dei colleghi e sulla connessa giusta retribuzione. Ricorderà che il Siulp le ha già segnalato la questione. Purtroppo, per adesso, un silenzio assordante sta caratterizzando l’azione amministrativa.
    I ritardi nelle notifiche sia dei decreti di promozione per Sovrintendente Capo sia degli scrutini concernenti, l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, comportano tra le altre cose anche il mancato aggiornamento del ruolino producendo, nel frattempo, un evidente vulnus tanto che il personale non ha contezza della propria reale posizione.
    Tralasciando qualsiasi disquisizione su aspetti che riguardano il dovere dell’azione amministrativa, le ricordiamo che l’inerzia sta producendo somme di denaro a credito in favore dei colleghi. Somme che sono suscettibili d’interessi.
    Se non erriamo, dovevano esserci i provvedimenti de quo già il 27 marzo 2019 e poi il 6 giugno 2019. Purtroppo, a oggi, alle parole non sono seguiti i fatti. La situazione più particolare riguarda i colleghi del 16 e 17 corso sovrintendente i quali sono diventati normativamente sovrintendenti coordinatori a ottobre e dicembre 2018. Parliamo, inoltre, anche di chi ha maturato dall’1 gennaio 2019 la possibilità di diventare coordinatore. Migliaia di colleghi che in questo momento sono in un limbo. Giustamente temono che di subire un danno economico qualora diventassero Vice Ispettori prima della notifica della denominazione di coordinatore.
    La preoccupazione nasce dalla differenza parametrale e dal fatto che potrebbe aversi la situazione paradossale di entrare in un nuovo ruolo senza la possibilità del trascinamento del precedente parametro. Le ricordiamo per mero tuziorismo quello che potrebbe accadere paragonando due colleghi, il primo Sovrintendente Capo Coordinatore e il secondo Sovrintendente Capo + 4 anni. Si potrebbero rilevare delle evidenti discrasie, con riferimento al fatto che entrambi sono diventati, oppure diventeranno Vice Ispettori. Partendo proprio dalla comparazione stipendiale si noterà che il Sovrintendente Capo +4 anni ha un parametro 125,75, il Sovrintendente Capo coordinatore ha un parametro 131,00 mentre il Vice Ispettore ha un parametro 124,75.
    Come ben si sa in virtù dell’assegno previsto dal Decreto Legislativo 193/2003, art. 3 comma 6, il Vice Ispettore percepisce oppure percepirà una somma aggiuntiva. Somma pari proprio alla differenza dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale. Sempre al collega Vice Ispettore, inoltre, per effetto dell’articolo 45 del D. Lvo 95/2017 (riordino delle carriere), gli sarà dato anche un assegno a personam pari alla differenza degli emolumenti fissi e continuativi di provenienza rispetto a quegli spettanti. Percepisce, quindi, anche una somma dovuta all’applicazione dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 95/2017.
    Orbene al Sovrintendente Capo già Coordinatore frequentatore del corso da Vice Ispettore gli sarà attribuito, da Vice Ispettore, un parametro di 131,00 mentre al collega che ha maturato gli anni per diventare Sovrintendente Capo Coordinatore, frequentatore del corso di formazione per diventare Vice Ispettore, ma che non ha ricevuto la notifica del relativo provvedimento percepirà, da Vice Ispettore, un parametro pari a 125,75.
    Le riportiamo di nuovo, per eccesso di zelo, il contenuto sia dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 193/2003 sia dell’articolo 19 del decreto Legislativo 95/2017. Il primo decreto enuclea che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, e gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
    Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma uno non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
    Ai fini dell’applicazione del comma 2 si considera l’indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
    Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica e i contributi di riscatto.
    A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l’attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all’atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.
    La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all’articolo 5, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.
    L’articolo 45 comma 19 del Decreto Legislativo 95/2017 recita, invece, che le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
    Pertanto si chiede con cortese massima urgenza stante la delicatezza della questione, di intervenire urgentemente nel riconoscere secondo la normativa vigente quanto eventualmente dovuto sotto il profilo economico ai colleghi.
    Nel frattempo si pongono cordiali saluti.
    Roma, 14 giugno 2019

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