Deroghe benefici ex legge 104/1992, emergenza epidemiologica

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Con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, ’INPS ha previsto una soluzione tampone alla sospensione delle visite di accertamento di invalidità e disabilità dovuta all’emergenza Covid-19, dei tempi per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104, dai permessi per i lavoratori disabili e per i familiari, fino ai congedi e ai riposi orari.

Il problema, come noto, è dovuto alla sospensione delle visite di revisione dell’invalidità.

Il messaggio INPS n. 93 del 13 gennaio 2021 consente, dunque, ai lavoratori di fruire dei permessi e degli altri benefici previsti dalla legge 104 anche senza il verbale di revisione.

Una novità che, tuttavia, può comportare il rischio di dover restituire il beneficio accordato, in caso di mancato riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità.

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Nel caso di prima concessione dei benefici in materia di lavoro riconosciuti dalla legge 104, l’INPS accoglierà le domande anche in assenza del verbale di revisione dell’handicap.

I benefici che, in via transitoria, saranno concessi anche prima che si concluda l’iter di per la revisione dello stato di disabilità con condizione di gravità sono i seguenti:

  • permessi ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92,
  • prolungamento del congedo parentale
  • riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale
  • congedo straordinario.

Si spera, così, di evitare la sospensione dei diritti dei disabili gravi nel periodo di emergenza Covid-19, considerando l’interruzione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità.

Tale ipotesi, specifica l’INPS, riguarda i lavoratori che non siano già titolari dei benefici in questione. Invero, l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al fine di semplificare l’iter sanitario amministrativo per l’accertamento di invalidità e disabilità, prevede il mantenimento dei diritti acquisiti nelle more dell’iter sanitario di revisione,

Per ciò che concerne, invece, i lavoratori non precedentemente beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 104, il messaggio INPS del 13 gennaio 2021 dispone che le domande di accesso ai permessi lavorativi così come ai congedi saranno accolte provvisoriamente, in presenza degli altri requisiti, e nell’attesa che si concluda l’iter sanitario di revisione.

Nel caso di conferma dello stato di disabilità con connotazione di gravità, la domanda sarà accolta in via definitiva con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Al contrario, nel caso in cui dall’esito della revisione non risulti confermata la disabilità grave, si procederà con il recupero del beneficio fruito.

In conclusione, l’INPS specifica che le Strutture territoriali riesamineranno i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite, alla luce dei nuovi chiarimenti.

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