Chiarimenti Ricorso Previndenziale

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Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti sul ricorso previdenziale proposto dal SIULP.

In particolare desiderano conoscere se alla luce della Sentenza n. 01292/2021 del 1° febbraio 2021 dal TAR Lazio (Sezione Prima Stralcio) che ha respinto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, si debbano ritenere ancora sussistenti le premesse e gli scopi della nostra iniziativa.

Al riguardo, occorre precisare che il ricorso definito con la sentenza citata riguarda esclusivamente il personale Dirigente e la censura del silenzio-inadempimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. e relativo risarcimento danni, nei limiti in cui è stata formulata – se lo è stata – la relativa domanda.

Con la detta sentenza il Tribunale ha respinto la pretesa risarcitoria dei ricorrenti sulla base del fatto che le affermazioni di non responsabilità dell’Amministrazione, con riferimento al ritardato avvio della previdenza complementare non sono state contestate/smentite dalla difesa dei ricorrenti. Di conseguenza la domanda risarcitoria non è stata neppure presa in considerazione dal Collegio giudicante.

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Dovrebbe restare, pertanto, impregiudicata, a giudizio dei nostri legali, la possibilità di proporre azione risarcitoria per la mancata costituzione del fondo pensione di comparto, sulla base dell’accertamento della responsabilità delle Amministrazioni per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare.

Ciò, a maggior ragione, dopo che la Corte di Cassazione, con la Sentenza 20 ottobre 2020, n. 22807 ha chiarito che la materia controversa involge in via diretta e immediata il rapporto di impiego e, prioritariamente, gli obblighi del datore di lavoro in merito all’avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della conseguente istituzione della previdenza complementare, il cui mancato adempimento è fonte di responsabilità contrattuale.

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