Con l’introduzione dal 6 agosto dei nuovi obblighi di Green Pass, poco è cambiato per gli stabilimenti balneari: il certificato verde è necessario solo per la ristorazione al chiuso mentre non occorre per usufruire dei servizi di spiaggia. Restano valide le linee guida di settore e le regole sul distanziamento legate alla zona di appartenenza (es. bianca o gialla).
Più complessa la casistica per particolari eventi e attività svolti all’aperto, in qualunque zona, come le feste svolte in locali o le sagre e fiere che si svolgono invece in piazza e per strada, dunque senza varchi di accesso: in questi casi bisogna esibire la Certificazione Verde soltanto se l’accesso è delimitato da varchi;
diversamente, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo e, in caso di controlli a campione, l’eventuale sanzione scatta solo per il soggetto privo di certificazione.
L’obbligo di certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, scatta poi per i luoghi che consentono di limitare l’ingresso (sale teatrali, da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo o spazi anche all’aperto).
L’obbligo non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di varchi, e a cui possono accedere anche soggetti diversi dagli spettatori.
Per quanto riguarda gli alberghi non c’è obbligo per il servizio di ristorazione al chiuso se circoscritto ai clienti che pernottano, diversamente tutti devono mostrare la certificazione verde COVID-19 (anche i clienti dell’albergo).
Invece, per quanto riguarda piscine, palestre e spa al chiuso dentro alle strutture ricettive, il Green Pass è sempre obbligatorio. In tutti i casi in cui è previsto l’obbligo, è possibile mostrare al posto della Certificazione Verde Covid un attestato di esenzione per motivi medici, che però deve essere firmato dal medico vaccinatore.