Legittimità Costituzionale dell’attuale configurazione del Reato di furto in abitazione

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L’attuale formulazione dell’art. 624 bis cp che punisce il furto in abitazione non è contraria agli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La severità della pena, l’assenza di un’ipotesi lieve e i limiti al bilanciamento delle circostanze sono finalizzati, per volontà del legislatore, a tutelare non solo il patrimonio, ma anche e soprattutto l’intimità della persona all’interno della sua abitazione. Formulazione giustificata anche dal particolare allarme sociale di questo reato.

Questi i chiarimenti della Consulta, contenuti nella sentenza n. 117/2021. Era stato il Tribunale di Lecce a sollevare innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 624-bis del codice penale «nella parte in cui, limitando la discrezionalità del giudice, non consente, anche attraverso un adeguato bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero la previsione di una ipotesi lieve autonomamente sanzionata, di calibrare la sanzione penale alla effettiva gravità del reato». Per il giudice a quo, la norma, così come formulata, viola gli articoli 3 e 27 della Costituzione, a causa della eccessività della pena detentiva prevista e a causa della «limitazione del bilanciamento delle circostanze eterogenee stabilita dal quarto comma della disposizione stessa, laddove, invece, la previsione di un minimo edittale più basso e la eliminazione dei rigidi automatismi di cui al quarto comma o la previsione di una “ipotesi lieve”, consentirebbe l’irrogazione di una pena molto più adeguata alla peculiarità del caso concreto».

Per il Governo intervenuto per mezzo dell’Avvocatura di Stato le questioni sollevate dal remittente dovevano ritenersi inammissibili e infondate. La severità del trattamento sanzionatorio appare giustificata da una precisa scelta del legislatore, al fine di contrastare un reato di particolare allarme sociale.

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La Corte rileva come la questione di legittimità sollevata dal remittente denunci in realtà il trattamento sanzionatorio previsto per il reato del furto in abitazione sotto tre distinti profili, «a ciascuno dei quali corrisponde un distinto petitum»:
– eccessivo il minimo edittale della pena detentiva, di cui pertanto si dovrebbe ridurre l’entità; assenza di una «ipotesi lieve», con conseguente necessaria introduzione della relativa fattispecie;
– divieto di bilanciamento tra circostanze che impedisce al giudice di adeguare la pena al disvalore del fatto.

Per quanto riguarda la prima questione relativa alla eccessività del minimo edittale la Corte ribadisce di aver precisato più volte che «le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico».

In relazione alla seconda questione, con cui viene richiesta l’introduzione di un’ipotesi lieve di furto in abitazione, la Consulta rileva come in realtà il giudice remittente «non evidenzia specifiche ragioni che rendano costituzionalmente necessaria l’introduzione di una fattispecie attenuata nel perimetro della norma incriminatrice».

Il giudice remittente, secondo i Giudici della Consulta avrebbe trascurato, inoltre, l’aspetto personalistico che la norma protegge e che non può essere graduato da un punto di vista quantitativo. Il domicilio infatti, «quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui».

In merito al terzo punto, infine, relativo al bilanciamento delle circostanze, la Consulta ritiene del tutto infondata la questione poiché il divieto di bilanciamento risulta a servizio del bene giuridico primario dell’intimità della persona nella sua abitazione, per la quale il legislatore ha previsto una tutela rafforzata, con un’opzione discrezionale e non irragionevole. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce in ordine al reato di furto in abitazione per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione risulta quindi illegittima e infondata.

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