Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato”.
Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (di qui in poi DL 24); pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2022, n. 70, sono state adottate, in vista della cessazione dal 1° aprile c.a. dello stato di emergenza, una serie articolata di disposizioni tendenti al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Nel precisare, preliminarmente, che, in correlazione alla richiamata conclusione dello stato emergenziale, è venuto meno il sistema di suddivisione delle Regioni in zone contraddistinte da diverse colorazioni con una conseguente uniformità di applicazione sul territorio nazionale della normativa de qua, si segnalano, per i profili di maggior interesse, le previsioni riguardanti: A) dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzo della certificazione verde sia base che rafforzata; B) obblighi vaccinali; C) regime sanzionatorio.
A) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie c utilizzo della certificazione verde, sia base che rafforzata (artt. 5, 6 e 7)
Il DL 24 reca, negli articoli indicati in epigrafe, disposizioni relative sia all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie che al possesso del green pass, base e rafforzato, ai fini di una graduale eliminazione della certificazione verde.
Pertanto, dal 1° al 30 aprile p.v., è necessario l’uso di mascherine di tipo FFP2 e il possesso del green pass base per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto pubblico ovvero per partecipare ai seguenti spettacoli ed eventi:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad eccezione: di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto. di ‘Messina; nonché da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti per i quali è necessario l’uso della sola mascherina: di tipo FFP2:
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di ‘tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità:
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
f) spettacoli aperti al pubblico che si tengono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, e in altri locali assimilati, nonché eventi e competizioni sportive, laddove svolti all’aperto.
Si precisa, per quanto attiene agli spettacoli ed eventi di cui alla lett. f), che il DL 24 prevede che qualora gli stessi si svolgano al chiuso è necessario anche il possesso del green pass rafforzato. Quest’ultima tipologia di certificazione è, altresì, obbligatoria per le attività che abbiano luogo, al chiuso o all’aperto, in sale da ballo, discoteche e luoghi assimilati: nei medesimi contesti, al chiuso, vige anche l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del solo momento del ballo.
Nel medesimo periodo, 1°- 30 aprile p.v., il DL 24 prescrive, invece, esclusivamente l’uso della mascherina di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto o impianti:
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora impiegate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche in comprensori sciistici.
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è, inoltre obbligatorio, ai sensi del DL 24, sino al 30 aprile p.v., in tutti i luoghi-al:chiuso, diversi da quelli già menzionati, ad eccezione delle abitazioni private e dei casi in cui le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto garantiscano in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Resta confermato che qualsivoglia obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non si applica ai minori di anni 6, alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, ai soggetti che devono comunicare con una persona con disabilità con modalità incompatibile al medesimo utilizzo e ai soggetti che svolgono attività sportiva.
Il DL 24, relativamente al possesso del green pass c al suo graduale superamento, reca, inoltre, disposizioni in base alle quali l’obbligo di tale certificazione, ai. fini dell’accesso a determinati servizi e attività, dal 1° al 30 aprile 2022, cessa, nel:senso che. non è richiesto nemmeno nella forma base, ovvero viene attenuato, nel senso che digrada dalla forma rafforzata a quella base.
Appartengono alla prima casistica i seguenti servizi e attività:
- ristorazione all’aperto;
- alberghi e altre strutture ricettive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- centri termali;
- per le attività che si svolgono all’aperto, piscine, centri natatori, palestre, luoghi ove si pratica sport di squadra e di contatto e centri benessere;
- per le attività che si svolgono all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- feste, comunque, denominate, conseguenti o no a cerimonie civili o religiose, che si svolgano all’aperto;
- sagre e fiere;
- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
- servizi della persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, anche nei casi non connessi al soddisfacimento di esigenze essenziali © primarie della persona.
Rientrano, invece, nella seconda casistica i servizi di ristorazione svolti, sia.al banco che al tavolo, al chiuso da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Per quanto concerne i luoghi di lavoro, l’accesso è consentito, già dal 25 marzo u.s., con il green pass base, anche alle categorie di lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale, ad eccezione delle categorie attinenti al settore sanitario indicate al paragrafo B), per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
La necessità di possedere la certificazione verde base resta confermata per:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati, ferme restando le disposizioni valevoli in ambito scolastico e educativo anche ai fini dell’obbligo vaccinale;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno. degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici, per i magistrati e soggetti equiparati e per le persone che svolgono attività lavorativa nel settore privato, anche se non soggetti agli obblighi vaccinali.
Per quanto attiene al green pass rafforzato, il DL 24 conferma:sino al 30 aprile p.v. – oltre che per gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi e competizioni che. si svolgano al chiuso, di cui si è detto in precedenza – l’obbligo di tale ‘tipologia di certificazione verde per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che: :sì svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con. esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle. persone ‘non autosufficienti in ragione dell’età.o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con l’esclusione dei centri per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti o non a cerimonie civili o religiose, nonché eventi a questi assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Si sottolinea che tutte le richiamate misure in materia di possesso del green-pass, sin base che rafforzato, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
Si rammenta che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e/o il possesso della certificazione verde, sia base che rafforzata, continuano ad essere tenuti. a verificare che: l’accesso agli stessi avvenga nel rispetto delle richiamate previsioni.
B) Obblighi vaccinali (art. 8)
L’art. 8 del DL 24 estende sino al 3! dicembre 2022 la valenza dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Esclusivamente per tali categorie di soggetti la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo. svolgimento dell’attività lavorativa e, quindi, seguitano ad applicarsi le disposizioni relative alla sospensione în caso di inosservanza del richiamato obbligo vaccinale.
Si segnala che anche per il personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione rimane requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione: lavorativa limitatamente per le attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici, all’atto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, dovranno adibire i soggetti in questione ad attività di supporto all’istituzione scolastica.
Si precisa che in tutti i casi restano ferme le esenzioni dall’obbligo vaccinale connesse ad un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
C) Regime sanzionatorio (art. 11)
L’art, 1! del DL 24 assoggetta al regime dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le violazioni delle disposizioni inerenti:
a) all’accesso da parte dei cittadini stranieri ai servizi e alle attività per.i quali è richiesto nel nostro paese il possesso del green pass rafforzato!;
b) al possesso della certificazione verde, sia base che rafforzata;
c) al regime dell’autosorveglianza;
d) all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
e) alle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché alle misure sanitarie discendenti da tali trasferimenti, eventualmente previste dalle ordinanze del Ministro della Salute.
Lo stesso art. 11 prevede che nei confronti dei titolari e dei gestori dei servizi e delle attività che continuano ad essere sottoposti a limitazioni, si applichi dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, degli obblighi di verifica ad essi affidati, la. sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci gioni, a partire dalla terza violazione. Analoga sanzione viene comminata ai titolari e ai gestori di attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati o dove si svolgano, al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, ovvero eventi. o competizioni sportive, a partire dalla seconda violazione degli obblighi di verifica del possesso del green pass rafforzato.
La violazione della misura dell’isolamento discendente dall’accertata positività al COVID-19 continua, infine, ad essere punita ai sensi dell’articolo 260 del:regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Si segnala che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del DL 24, rispettivamente inerenti al rientro nella fase ordinaria dopo la cessazione dello stato di emergenza e al completamento della campagna vaccinale, ulteriori misure di interesse sono contenute negli artt. 3 e 4 del DL 24.
In particolare, il richiamato art. 3 prevede che, sino al 31 dicembre 2022, in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della Salute con propria ordinanza, da adottarsi di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possa emanare e aggiornare linee guida e protocolli volti a consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
L’art. 4 del DL 24, nell’introdurre l’art. 10-fer nell’ambito del decreto-legge: 52/2021, rivede il regime dell’isolamento e dell’autosorveglianza, prevedendo, in particolare, per quest’ultima che Ja stessa, a decorrere dal 1° aprile p.v., si applichi a tutti i soggetti, a
prescindere dallo stato vaccinale, che abbiano avuto contatti stretti con persone positive al COVID-19.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler rimodulare, in conseguenza della’ cessazione dello stato emergenziale e della ridefinizione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, le pianificazioni inerenti alle attività di controllo e ai relativi servizi. All’uopo andrà coinvolto, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge-21 gennaio 2022, n. 3, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si segnala, inoltre, l’esigenza che, sino al 30 aprile p.v., continui ad essere predisposta la relazione settimanale da inviare al Ministero dell’Interno, nel cui ambito andranno compendiati i dati relativi agli esiti numerici dei controlli effettuati sulle attività e sulle persone, sulle violazioni contestate e sui provvedimenti di chiusura adottati. Al riguardo, si unisce il nuovo modello di rilevazione, in cui sono state aggiornate alcune voci e i relativi riferimenti normativi.
Si ribadisce l’esigenza che le SS.LL. mantengano il coordinamento della comunicazione istituzionale, al fine di assicurare una corretta, trasparente e univoca informazione in materia.