SIULP – SIAP – Comunicato sulla questione della previdenza dedicata

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Si è tenuta nel pomeriggio del 20 aprile 2022, una riunione presso la Sala Europa situata in Via
Panisperna, alla presenza prefetto Maria Teresa Sempreviva vice Direttore Generale della Poli-
zia di Stato con funzioni di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia, del dottor Ian-
nicari della struttura di missione, del dottor Sergio Wretschko e del Vice Prefetto Maria De Bar-
tolomei direttore dell’ufficio per le relazioni sindacali e le organizzazioni sindacali rappresenta-
tive della Polizia di Stato.

La riunione ha visto come argomento la questione della previdenza dedicata.

Come sostenuto in passato dal Siulp e dal Siap, la mancata attuazione nel comparto sicurezza e
difesa della previdenza complementare ha determinato una dannosa situazione previdenziale, e
per tale motivo è evidente la necessità di individuare forme integrative del sistema pensionistico.
Un argomento che non ha trovato neppure ristoro in alcune pronunce che evidenziano la possibi-
lità di un danno risarcibile ma lo collegano in modo non chiaro alla comparazione con altri fondi
integrativi, stabilendo che il ristoro debba essere commisurato ad un quarto della differenza
eventualmente riscontrata tra il rendimento conseguito da chi già ha attivato la previdenza com-
plementare, e chi invece ha mantenuto il tradizionale sistema di trattamento di fine servizio.

In altri termini non è certo, ed anzi è decisamente revocabile in dubbio, che si possa effettiva-
mente conseguire un vantaggio pur se minimo atteso i dati non esaltanti dei rendimenti dei fondi
integrativi. Possiamo affermare, pertanto, che risulterebbe addirittura più vantaggioso il sistema
oggi vigente.

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Non solo per quanto detto, ma anche perché, paradossalmente, a seconda delle posizioni dei sin-
goli, il regime vigente al quale è assoggettato il TFS risulta più conveniente di quello derivante
dalla devoluzione delle somme accantonate ad un fondo previdenziale complementare. Il che
vorrebbe dire, tanto per fare un esempio, rinunciare ai sei scatti – i quali da soli cablano un valo-
re tra i 12 ed i 18 mila euro a seconda della qualifica – che spettano al raggiungimento del limite
di età ordinamentale.

La mission del Siulp e del Siap è quella di individuare, attraverso la previdenza dedicata, un ri-
sultato ottenuto attraverso le fasi del rinnovo contrattuale, percorsi che possano portare rendi-
menti integrativi previdenziali idonei sia a sostegno di coloro che si apprestano nei prossimi an-
ni ad andare in pensione sia per le nuove generazioni appena assunte. E per fare questo non pos-
siamo rinunciare al Tfs e neppure possiamo andare alla ricerca di soluzioni che minano non solo
il quantum della pensione ma addirittura l’integralità della stessa buona uscita.

Il nostro ordinamento, in particolare con la legge 4 novembre 2010, n. 183, afferma la specificità
del ruolo e dello stato giuridico del personale del comparto sicurezza in relazione alla peculiarità
dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa ri-
chiesti. Le varie riforme previdenziali hanno determinato uno svantaggio in conseguenza
dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l’importo lordo an-2
nuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale
con un coefficiente di trasformazione, che aumenta in proporzione all’età di pensionamento. I
coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per
l’accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici.

Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per i quali sono
previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra que-
sti vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti preve-
dono, per il pensionamento cosiddetto di vecchiaia, limiti di età diversi, in relazione al grado ri-
vestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego.
Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo per-
sonale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa
al raggiungimento di età avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di al-
cuna forma di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il perso-
nale del comparto nel momento del pensionamento, dopo una carriera professionale dedicata alla
difesa dello Stato e dei suoi cittadini.

Il personale che accede attualmente alla pensione, essendo stato assunto prima del 1996, può an-
cora godere di una parte del trattamento pensionistico calcolato con il metodo retributivo, circo-
stanza che in parte allevia la penalizzazione prodotta dal meccanismo di calcolo contributivo. La
componente calcolata col sistema retributivo è però destinata, negli anni, ad assottigliarsi sempre
di più, rendendo la penalizzazione sempre maggiore.

Per i nuovi assunti, in servizio dal 1° gennaio 1996, cui sarà applicato il calcolo contributivo pu-
ro, si rischia di non garantire neppure la percentuale del 60 per cento dell’ultimo stipendio, quale
limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita (cosiddetto
«tasso di sostituzione»). Per siffatti motivi per il Siulp e il Siap risulta imprescindibi-
le individuare nell’ambito della previdenza dedicata, un percorso mirato a ridefinire i coefficienti
di trasformazione applicabili all’atto del pensionamento per vecchiaia, in modo da renderli ade-
renti agli attuali limiti ordinamentali. Si tratta quindi di intervenire con una norma di equità con-
tributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al mo-
mento di accedere al pensionamento per limiti di età. In sintesi sindacale vuole significare il
mantenimento del tfs, dei sei scatti e del moltiplicatore collegando quest’ultimo al montan-
te individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione più favorevole, che coincide
con quello previsto per l’età anagrafica utile all’accesso alla pensione di vecchiaia della generali-
tà dei dipendenti pubblici, mantenendo i limiti ordinamentali previsti per la pensione di vecchiaia
dei poliziotti.

L’azione continua con le opportune interlocuzioni politiche ha determinato nella legge di bilan-
cio per l’anno 2022 (art. 1 commi 95-97) l’istruzione di un fondo nello stato di previsione del3
Ministero dell’economia e delle finanze per la realizzazione di interventi perequativi di natura
previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.

Trattasi di un intervento normativo atteso da anni, e chiesto con forza dal Siulp e dal Siap, con il
quale vengono destinate risorse per la c.d. previdenza “dedicata”, in alternativa alla mancata atti-
vazione della previdenza complementare. Nello specifico si prevederebbero due tipi di misure:
una di natura compensativa rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pen-
sionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo
provvedimento normativo, l’altra di natura integrativa delle forme pensionistiche complementari
di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immes-
so nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Proprio l’analisi dei termini compensativi ed integrativi ha determinato la convinzione della pos-
sibilità di individuare un percorso previdenziale nuovo che troverebbe nello sviluppo applicato
dei coefficienti dei vantaggi collegabili al mantenimento del tfs.

Ricordiamo che i benefici del tfs sono collegabili ad una tassazione finale che non tiene conto
degli scaglioni di reddito, alla possibilità del riscatto del quinto con il recupero fiscale di quanto
versato, dell’aumento del 15% ovvero i famigerati 6 scatti del 2,5% al raggiungimento della pen-
sione di vecchiaia e in caso di riforma dal servizio, l’arrotondamento per i sei mesi ed un giorno
di servizio ad un anno intero per incremento rateo di TFS.

Per tutti questi motivi, e non solo per questi, è iniziata la semina di un nuovo percorso per rag-
giungere una previdenza dedicata, e NON complementare, come avviene in altri settori, pro-
prio per consentire alle donne e gli uomini della Polizia di Stato nell’ambito della peculiarità dei
compiti istituzionali di non essere più penalizzati da un punto di vista previdenziale quando rag-
giungeranno la loro pensione.

Vi terremo aggiornati dell’evoluzione dei lavori.

Roma, 21 aprile 2022

Comunicato-SIULP – SIAP-21-4-22

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