FESI 2021 – Siglato Accordo

7184

Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
(anno 2021)

art.1
(alimentazione del fondo)

1. Il fondo previsto dall’art. 14 del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, per l’anno 2021 e° alimentato da risorse finanziarie pari ad € 174.087.433,00, da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, provenienti da: > somme relative allo stanziamento dello 0,80% previsto dall’art. 2, comma 10, della legge 23/12/1998, n. 449, ai sensi dell’art. 14, lettera a) del d.P.R. 16/03/1999, n. 254, pari a € 19.405.403,00;

  • quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata, ai sensi dell’art. 14, lettera e) del d.P.R. 16/03/1999, n. 254, pari a € 6.651.448,00;
  • importo derivante, ai sensi dell’art. 14, lettera d) del d.P.R. 16/03/1999, n. 254, dalla riduzione degli stanziamenti per gli anni 1999 e 2000, riferiti ai compensi per lavoro straordinario, pari a € 3.786.456,00;
  • importo derivante, ai sensi dell’art. 14 lettera d) del d.P.R. 16/03/1999, n. 254, dalla riduzione degli stanziamenti destinati al pagamento nell’anno 2001 dei compensi per lavoro straordinario, pari a € 1.834.919,00;
  • importo derivante, ai sensi dell’art. 11, lettera a) del d.P.R. 9/02/2001, n. 140, dall’ulteriore riduzione del 3% degli stanziamenti capitoli dei compensi per. Lavoro straordinario, pari a € 6.071.467,00;
  • somma derivante dall’incremento previsto dall’art. 14, comma 1, (tab. A, col. 3), del d.P.R. 18/06/2002, n. 164, pari a € 17.400.000,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art. 3, comma 1, lett. A), del d.P.R. 19/11/2003, n. 348, pari a € 3.475.100,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.R. 5/11/2004, n. 301, pari a € 15.647.000,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art. 4, comma 1-lettera b), del dpr. 28/04/2006, n. 220, pari a € 3.187.000,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del d.P.R. 11/09/2007, n. 170, pari a € 20.836.000,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del d.P.R. 16/04/2009, n. 51, pari a € 11.637.000,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del d.P.R. 1/10/2010, n. 184, pari a € 3.267.000,00;
  • somma derivante dall’incremento di cui all’art.16, comma 2, del d.P.R. 15/03/2018, n. 39, pari a € 2.550.000,00;
  • somma derivante dalla variazione di bilancio per il riparto del fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge 11/12/2016, n. 232, pari a € 1.732.553,00;
  • somma derivante dal riparto delle risorse a favore dei fondi per i servizi istituzionali del personale della polizia di stato a decorrere dall’anno 2020 di cui all’art. 1, comma 680, della legge 27/12/2017, n. 205 e all’art. 2 d.P.C.M. Del 21/03/2018, pari a € 22.026.912,00;
  • somma derivante dalle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del d.Lgs. Del 19/08/2016, n. 177, paria €82.131,00;
  • somma derivante da assunzioni forze di polizia e vv.F., ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.Lgs.12 maggio 1995, n. 195 e d.P.C.M. Del 24/10/2018, pari a € 122.572,00;
  • somma derivante da assunzioni forze di polizia e vv.F., ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.Lgs.12 maggio 1995, n. 195 e d.P.C.M. Del 28/12/2020, pari a € 716.574,00;
  • somma derivante da provvedimento di assestamento bilancio per l’anno 2021, ai sensi della legge 8/10/2020, n. 128, paria € 547.898,00;
  • somma derivante da risorse integrative anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e art. 1 del d.P.C.M. Del 12/11/2021, pari a € 33.110.000,00.

Art. 2
(destinazione risorse)

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1. Le risorse di cui all’art. 1 sono destinate a remunerare per l’anno 2021 le seguenti fattispecie:

  1.  reperibilità;
  2. cambio turno;
  3. produttività collettiva:
  4. servizi resi in alta montagna;
  5. controllo del territorio.

2. Per le fattispecie indicate al comma 1 sono corrisposti compensi lordi nelle seguenti misure:

  1. € 17,50 = per ciascun turno di reperibilità;
  2. € 10,00 = per ogni cambio turno;
  3. € 6,53 giornalieri per l’effettiva presenza;
  4. € 640 = per ciascun servizio reso in alta montagna;
  5. € 5,00 —per ciascun turno serale
  6. € 10,00 per ciascun turno notturno.

3. I compensi relativi alle fattispecie individuate al comma 1 sono cumulabili.

4. Destinatario degli emolumenti previsti dal comma 1 è il personale della polizia di stato di cui all’art. 1 del d.P.R. 15 marzo 2018 n. 39.

Art. 3
(reperibilità)

  1. Il compenso per la reperibilità e° attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64, l. 121/1981 e 18 accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009, e° fatto obbligo di mantenere la reperibilità.
  2. Il medesimo compenso previsto per la reperibilità è attribuito al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, e° chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario ed all’eventuale recupero del giorno di riposo.
  3. Salvo quanto previsto dall’art. 64 l. 121/1981, nei casi indicati dai commi precedenti non può farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi.
  4. Le fattispecie compensate dal presente articolo concorrono nel limite massimo della pianificazione dei turni di reperibilità annualmente stabilita per ogni ufficio dal dipartimento della pubblica sicurezza.

art. 4
(cambio turno)

1. Il compenso per il cambio turno è attribuito:

A) nell’ipotesi di modifica, disposta d’ufficio, dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa;

B) nell’ipotesi di una seconda variazione, disposta d’ufficio, dell’orario di lavoro nell’ambito della programmazione settimanale.

2. Alla modifica ed alla variazione dell’orario di lavoro si procede secondo le disposizioni dell’art. 11 dell’accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Al personale impiegato nei servizi continuativi il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d’orario.

4. Compenso reparti mobili:

A) al personale in forza presso i reparti mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso di cui al primo comma, spetta un compenso lordo annuo pari a € 610,00;

B) al personale dei reparti mobili aggregato o trasferito presso altri uffici il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto. Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento. Ai fini del suddetto computo, sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le fattispecie espressamente indicate al comma 2 del successivo art.5 (produttività collettiva);

C) al personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i reparti mobili nel corso dell’anno, il compenso e° corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità previste dal precedente punto b).

Art. 5
(produttività collettiva)

  1. Il compenso è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell’anno solare, ivi compresi i giorni di lavoro agile ai sensi dell’ art. 1, punto 6) del dpcm dell’11 marzo 2020:
  2. Ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai Giorni di effettiva presenza in servizio:
    a) i riposi compensativi;
    b) le assenze per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
    c) le assenze di cui all’articolo 17 del d.P.R. N. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;
    d) le assenze per effetto dell’applicazione della legge 104/92;
    e) le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo iii del d. Lgs. N. 151/2001;
    f) le assenze di cui all’articolo 8 della l. N. 219/2005;
    g) le assenze derivanti dal congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 87, comma 6, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
    h) le assenze derivanti dal congedo straordinario per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 87, comma 7, decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;
    I) le assenze per accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall’autorità sanitaria competente per il covid-19, di cui all’art. 4, comma 3, del d.M. Della p.A. 19.10.2020, limitatamente al periodo 01/01 — 30/04/2021;
    j) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.

    Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente Comma si configura come giorno di assenza.

  3. Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l’accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.
  4. Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Art. 6
(alta montagna)

  1. Il compenso è corrisposto al dipendente in ragione. Del numero di servizio svolti anche  occasionalmente.
  2. Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell’intero turno di servizio.

Art. 7
(controllo del territorio)

  1. Il compenso è attribuito al personale effettivamente impiegato – nelle fasce orarie serali e notturne – nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati.(centri di risposta 113/112nue) e dalle sale operative o dalle sale radio delle specialità.
  2. Lo stesso compenso spetta anche al personale che – nelle medesime fasce orarie – presta servizio nelle “sale operative” di cui al comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.
  3. Il compenso è attribuito al personale di cui ai commi 1 e 2 per i servizi svolti, rispettivamente, nelle fasce orarie 19/01 (o 18/24 o 19/24) e 01/07 (o 00/06 o 00/07) o 22/07, remunerando il turno notturno in misura doppia rispetto a quello serale.
  4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi, nelle fasce di cui al precedente comma 3, viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero dei turni di servizio effettuati.
  5. Il compenso di cui al presente articolo è cumulabile con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 12 del d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.
  6. Lo stesso non è cumulabile con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico previste dall’art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 e dall’art. 10 del dpr. 5 giugno 1990, n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
    In via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, detto compenso è riconosciuto per le attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus covid-19, per le quali è stata attribuita l’indennità di ordine pubblico.

Art. 8
(ulteriori risorse)

  1. Eventuali ulteriori risorse economiche che si renderanno disponibili ad integrare, per l’anno 2021, le risorse di cui all’art. 1 del presente accordo potranno essere redistribuite proporzionalmente ai destinatari del compenso previsto dall’art. 2, comma 2, lett. C. E dall’art. 5.

Accordo firmato fesi 2021

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