Le trattenute sulle pensioni e sulle liquidazioni a titolo di recupero crediti in favore di soggetti terzi operate dall’INPS sono legittime soltanto se autorizzate da una specifica disposizione di legge oppure da una sentenza emessa da un’autorità giudiziaria, e sempre nel rispetto dei limiti delle trattenute applicabili mensilmente (un quinto della pensione e salvaguardia del trattamento minimo). Il principio è stato in ultimo ribadito dall’Inps con il messaggio 3187/2021).
Il prelievo è, dunque, legittimo soltanto nei seguenti casi:
- atto negoziale con il titolare della pensione (per esempio cessione del quinto; anticipo a garanzia pensionistica APE volontario; iscrizione ad un’organizzazione sindacale (trattenuta sindacale);
- atti non negoziali (prelievo imposte a carico del pensionato contribuente; condanna giudiziaria o assegnazione giudiziale per processi di esecuzione forzata presso terzi, nella qualità di terzo pignorato; assegnazione giudiziale di quote di pensione come, ad esempio, per corresponsione di assegni divorzili).
In assenza di istituti giuridici che conferiscano un potere impositivo, dunque, l’istituto di previdenza non è legittimato né ad effettuare trattenute né a disporre pagamenti disgiunti in favore di più beneficiari (cd. crediti extra ordinem). Ad esempio, non saranno più valide le richieste di trattenute provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a dipendenti in quiescenza.
In via eccezionale le trattenute già in corso continueranno ad essere applicate fino ad estinzione del debito, decesso del titolare della pensione o altra causa di estinzione del diritto a pensione.
Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con l’INPS per regolare il prelievo di tali crediti nel rispetto dei principi di trasparenza, previo consenso esplicito da parte del pensionato, stabilendo al contempo gli oneri in favore dell’INPS per il servizio svolto.
A seguito di una sentenza di condanna della Corte dei Conti per danno erariale, l’INPS può essere chiamato al recupero in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi, svolgendo l’attività in posizione di terzietà.
Dunque, nei casi in cui ricorrono i presupposti di legge, l’INPS può dispone le ritenute sulla pensione oppure sul TFS/TFR per conto del creditore secondo le modalità di riscossione del credito e le indicazioni fornite nel Messaggio 3187/2021.