Fondo di garanzia per anticipo TFS/TFR

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L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, indicate al comma 1 dello stesso articolo.

Il comma 3 del citato articolo 23 ha, inoltre, previsto l’istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso a detti anticipi finanziari del TFS/TFR (di seguito, “Fondo di garanzia” o “Fondo”) e il successivo comma 8 ha disposto che la gestione di tale Fondo sia affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione, stipulata il 28 ottobre 2020 fra l’Istituto, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica amministrazione.
L’INPS con la circolare del 25 ottobre 2022, n. 119 ha diramato istruzioni operative sugli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’accesso all’anticipo finanziario dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) consentito ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La circolare, dopo il riepilogo del quadro normativo di riferimento, illustra le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia, il procedimento di attivazione della garanzia e di intervento del Fondo, l’estinzione del finanziamento, le modalità di comunicazione al Fondo di garanzia, la surroga del Fondo di garanzia, l’operatività della garanzia dello Stato.

Con la circolare n. 130/2020 l’Istituto aveva già fornito le indicazioni operative in ordine alle modalità per l’accesso a detto anticipo delle liquidazioni del TFS/TFR da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

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Dopo aver ottenuto dall’INPS o altro ente pensionistico la certificazione e la quantificazione del TFR/TFS maturato, previa procedura telematica dedicata, ci si può rivolgere a uno degli istituti di credito convenzionati per richiedere un’anticipazione sul proprio TFR o TFS.

La prassi procedimentale prevede che dopo aver inoltrato la richiesta all’Ente erogatore (es. INPS), questi invia al lavoratore interessato la certificazione del diritto all’anticipazione. A quel punto si può andare in banca per chiedere il prestito fino ad un massimo di 45mila euro, con tasso di interesse dello 0,4%.

Per quanto riguarda la tempistica di erogazione dell’anticipo, sono previsti circa quindici giorni affinché la banca provveda all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente. Si tratta, tuttavia, dello step finale di un iter che comprende il rilascio della certificazione del diritto all’anticipazione entro 90 giorni dalla richiesta, così come l’avvio di eventuali verifiche necessarie per definire il contratto di anticipo e ultimare, entro 30 giorni, l’approvazione da parte dell’istituto di credito.
I finanziamenti sono assistiti, ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 in esame, da una garanzia del Fondo in gestione all’INPS che copre l’80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. Gli interventi del Fondo sono, a loro volta, coperti ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento da garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

La garanzia del Fondo gestito dall’INPS è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro ed è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso versate dagli istituti finanziatori pari allo 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.

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