Indennità di aeronavigazione e di volo – danno economico sul trattamento di pensione

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Ultimo aggiornamento 10/06/2023

Si riporta il testo della nota inviata il 1° giugno 2023 al Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria e all’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della PS:

“La presente fa seguito alla nota della Segreteria Nazionale Prot. 4.20/256/FL/2023 del 10 marzo u.s., e al Vs. riscontro (posizione A39) del 13 marzo u.s., laddove, nel ribadire il contenuto della nota ministeriale del 15 marzo 2023, si precisa che, pur se dal 1°gennaio 2015 le denunce redatte dal MEF NOIPA per il personale aeronavigante risultano prive di talune indicazioni, tale criticità risultano sanate, sin dal giugno2022.

Ciò risulta anche a noi, ma quel che riveste l’interesse del SIULP, forse non sufficientemente esposto nella precedente nota e altro. Difatti, 1problemi per il personale aeronavigante che è andato o è in procinto di andare in quiescenza originano proprio da questo ultimo assunto. Più precisamente, secondo quanto ci consta, le criticità (rilevabili sulle delibere dell’INPS – mod. 5007 – solo una volta in pensione), sembrano essere state sanate da giugno 2022 in avanti, mentre il pregresso, cioè le criticità legate agli importi economici da valutare e corrispondere per una corretta percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo da gennaio 2015 a maggio 2022, sembra ad oggi tutt’altro che risolto.

Infatti i periodi di aeronavigazione e di volo che ricadono nell’arco temporale tra gennaio 2015 e maggio 2022, non risultano valorizzati secondo gli importi economici spettanti, con ciò determinando un danno finanziario immediato.

Come noto la vigente normativa prevede che: “all’atto della cessazione dal servizio “‘indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentato del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa. L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico”.

Pertanto, diversamente da quanto riscontrato con la nota dell’Ufficio VII Trattamento pensioni e previdenza, sopra distinta, le nostre doglianze non riguardavano le maggiorazioni del servizio previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973 (maggiorazione del servizio di 1/5, 1/3,1/2), bensì la corretta percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo, una volta in quiescenza, in osservanza dell’art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tanto premesso, al fine di ricevere il chiarimento richiesto, si ripropone la questione così come meglio articolata poiché la stessa, come già detto, potrebbe aver già determinato scompensi economici che rischiano di trascinarsi in futuro con grave danno economico sul trattamento pensionistico dei collegi che lascano il sevizio nel prossimo futuro …”.

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